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Controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso (fino all’8 settembre 2021)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 428/2009 - regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Nota: Il regolamento (UE) n. 2021/821 è la rifusione del regolamento (CE) n. 428/2009, che abroga. Tuttavia, come previsto dall’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/821, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione presentate prima del 9 settembre 2021, si continuano ad applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009.

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce un sistema uniforme dell’Unione europea (Unione) per controllare l’esportazione, il trasferimento, il transito e l’intermediazione* di beni a duplice uso*. Questi controlli mirano a garantire la conformità con gli impegni e le responsabilità internazionali dell’Unione, in particolare in materia di non proliferazione (cioè la prevenzione della diffusione delle armi nucleari).
  • Stabilisce un elenco di controllo comune dell’Unione e le regole per la sua attuazione. Per esportare un prodotto a duplice uso da un paese dell’Unione a un paese terzo è necessaria un’autorizzazione di esportazione.

PUNTI CHIAVE

  • I prodotti a duplice uso sono beni e tecnologie che possono avere un impiego sia civile che militare, includendo prodotti che possono in qualche modo servire nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.
  • Il commercio di prodotti a duplice uso rappresenta una parte considerevole del commercio estero dell’Unione: secondo i dati più aggiornati, il volume delle esportazioni controllate a duplice uso dall’Unione ha raggiunto gli 85 miliardi di EUR.

Elenco di prodotti a duplice uso

  • L’allegato I riporta un elenco di prodotti a duplice uso che richiedono l’autorizzazione. Per mezzo di atti delegati adottati dalla Commissione europea, l’allegato I viene aggiornato ogni anno onde allinearsi alle norme internazionali e agli impegni sottoscritti da:
  • L’esportazione di determinati prodotti a duplice uso non elencati nell’allegato I può essere soggetta ad autorizzazione quando vi è motivo di ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in connessione con un programma di armamenti biologici, chimici, nucleari o di missili balistici, o per un uso militare in paesi soggetti a un embargo sugli armamenti.
  • In casi eccezionali, gli Stati membri possono imporre controlli aggiuntivi su prodotti non elencati per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani.
  • Gli Stati membri applicano anche restrizioni sui servizi di intermediazione di prodotti a duplice uso, nonché sul transito attraverso l’Unione.
  • Con l’eccezione di alcuni prodotti sensibili di cui all’allegato IV del regolamento (quali i detonatori esplosivi azionati elettricamente), i prodotti a duplice uso possono essere liberamente scambiati all’interno dell’Unione.

Autorizzazioni di esportazione

Esistono quattro tipologie di autorizzazioni di esportazione:

  • Le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione permettono l’esportazione di taluni prodotti a duplice uso verso alcuni paesi e a determinate condizioni (si veda l’allegato II del regolamento). Riguardano, ad esempio:
    • le esportazioni di taluni prodotti a duplice uso verso paesi come Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti;
    • le esportazioni taluni prodotti a duplice uso per riparazione/sostituzione;
    • le esportazioni temporanee taluni prodotti a duplice uso per mostre/fiere;
    • le esportazioni di taluni prodotti nel settore delle telecomunicazioni e dei prodotti chimici in specifiche destinazioni.
  • Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali possono essere emesse dagli Stati membri, se sono coerenti con le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione esistenti e non si riferiscono a prodotti di cui all’allegato II del regolamento (ad esempio uranio; agenti patogeni umani e animali, come alcuni virus fra cui Ebola).
  • Le autorizzazioni globali sono rilasciate dalle autorità nazionali per un esportatore e possono coprire più prodotti per più paesi o utenti finali.
  • Le autorizzazioni individuali sono rilasciate dalle autorità nazionali a un esportatore e coprono le esportazioni di uno o più prodotti a duplice uso per un utente finale o destinatario in un paese terzo.

Rete di autorità di controllo delle esportazioni

Il regolamento istituisce una rete di autorità competenti per il controllo delle esportazioni, coordinata dal gruppo di coordinamento dei prodotti a duplice uso, preposta allo scambio di informazioni sui controlli delle esportazioni e sviluppa strumenti per supportare questa attuazione.

Revisione della politica di controllo delle esportazioni

  • Il regolamento impone alla Commissione di condurre una revisione della politica di controllo delle esportazioni. Nell’ottobre 2013 la Commissione ha presentato una relazione di valutazione dell’attuazione e dell’impatto al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. Essa conclude che il regime di controllo delle esportazioni corrente, pur fornendo basi giuridiche e istituzionali solide, deve essere migliorato al fine di generare moderne capacità di controllo di cui l’Unione necessiterà in futuro.
  • Nell’aprile 2014 è stata adottata una comunicazione che delinea una visione a lungo termine per i controlli sulle esportazioni strategiche dell’Unione e individua concrete opzioni politiche per la modernizzazione del sistema di controllo delle esportazioni. Nel 2015 la Commissione ha condotto una valutazione d’impatto e ha presentato una proposta legislativa per rivedere i controlli delle esportazioni nel settembre 2016.

Abrogazione del regolamento (CE) 428/2009

Il regolamento (UE) 2021/821 è la rifusione del regolamento (UE) n. 428/2009 e lo sostituisce a decorrere dal 9 settembre 2021.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 27 agosto 2009.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Intermediazione. Il lavoro degli intermediari che comprano e vendono per conto di terzi.
Beni a duplice uso. Prodotti che possono essere utilizzati per scopi sia civili sia militari, come l’uranio che può essere utilizzato sia nella generazione di energia elettrica che nelle armi nucleari.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 428/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Revisione della politica di controllo delle esportazioni: garantire la sicurezza e la competitività in un mondo che cambia [COM (2014) 244 final del 24.4.2014].

Ultimo aggiornamento: 22.10.2021

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