Concorsi e scambi intracomunitari di equini
L'Unione europea (UE) stabilisce le norme relative agli scambi intracomunitari di equini destinati a concorsi. Tali norme sono volte ad eliminare le disparità esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di partecipazione ai concorsi. Più in generale, esse contribuiscono ad eliminare gli ostacoli per gli scambi di equini nell'ambito dell'UE.
ATTO
Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva stabilisce le condizioni per gli scambi di equini destinati a concorsi e le condizioni di partecipazione di tali equini ai concorsi nell'ambito dell'Unione europea (UE).
Gli equini
La presente direttiva si applica agli animali domestici di specie equina o asinina, o agli animali derivati dall'incrocio di tali specie.
Il tipo di concorso
Si intende per «concorso» qualsiasi competizione ippica, in particolare le corse e le prove di salto degli ostacoli (jumping), di «dressage», di tiro, di modello e di andatura.
La partecipazione ai concorsi
Le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni fondate sul luogo di origine o di registrazione degli equini nell'UE. In altre parole, tutti gli equini degli Stati membri vanno trattati alla stessa maniera per quanto riguarda:
- i criteri d'iscrizione al concorso;
- la valutazione durante il concorso;
- le vincite o i proventi inerenti al concorso.
Tuttavia, tale obbligo lascia impregiudicata la facoltà di organizzare:
- concorsi riservati agli equini iscritti in un determinato libro genealogico, ai fini di un miglioramento della razza;
- concorsi regionali, ai fini di una selezione;
- manifestazioni di carattere storico o tradizionale.
Gli Stati membri sono autorizzati a riservare una determinata percentuale dell'importo delle vincite o dei proventi per la salvaguardia, la promozione e il miglioramento dell'allevamento. Dal 1993, tale percentuale non deve superare il 20 % dell'importo delle vincite o dei proventi.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 90/428/CEE |
17.7.1990 |
1.7.1990 |
GU L 224 del 18.8.1990 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2008/73/CE |
3.9.2008 |
1.1.2010 |
GU L 219 del 14.8.2008 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 90/428/CEE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata
ha unicamente un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Decisione 92/216/CEE della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE [Gazzetta ufficiale L 104 del 22.4.1992].
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