Controllo delle sostanze ad azione ormonica e di altre sostanze negli animali e nei prodotti di origine animale
L'Unione europea (UE) armonizza le misure relative ai controlli effettuati per ricercare talune sostanze (sostanze a effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari e agenti contaminanti) o i loro residui negli animali d'azienda, nelle carni e nei prodotti primari di origine animale (uova, latte e miele).
ATTO
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I. Tali sostanze sono divise in due gruppi:
- le sostanze a effetto anabolizzante e le sostanze non autorizzate, e
- i medicinali veterinari e gli agenti contaminanti.
Piani nazionali di sorveglianza
Gli Stati membri incaricano un servizio o organismo pubblico centrale di elaborare i piani di sorveglianza per la ricerca dei residui e delle sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi, nei tessuti e prodotti di origine animale nonché negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio. Tale servizio o organismo coordina le attività dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza e raccoglie i risultati dei controlli e le informazioni da trasmettere alla Commissione.
Gli Stati membri sottopongono successivamente alla Commissione i piani di sorveglianza relativi alla ricerca dei gruppi di residui o di sostanze. I piani devono attenersi ai livelli e alle frequenze di campionamento previsti nell'allegato IV della direttiva.
La Commissione riferisce annualmente (o ogni volta che lo ritenga necessario) agli Stati membri, in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Ogni anno la Commissione trasmette inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione relativa ai risultati delle azioni sviluppate a livello regionale, nazionale e comunitario.
Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori
Gli Stati membri provvedono a stabilire, nella loro legislazione, il principio della sorveglianza sulla qualità della filiera a cura delle varie parti interessate e a rafforzare le misure di autosorveglianza che devono essere introdotte nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità.
Controlli ufficiali
Gli Stati membri possono procedere a controlli ufficiali per sondaggio:
- dalla fabbricazione delle sostanze farmacologiche a effetto anabolizzante fino alla loro vendita;
- dalla produzione degli alimenti per animali fino alla loro distribuzione, e
- durante l'intero processo di produzione degli animali e dei prodotti primari di origine animale contemplati nella presente direttiva.
Qualora l'analisi di un campione ufficiale riveli la presenza di residui di sostanze vietate o di sostanze autorizzate in quantità superiore ai livelli fissati dalla normativa comunitaria, le autorità competenti fanno in modo di ottenere tutti gli elementi necessari per individuare l'animale e l'azienda d'origine, nonché i risultati dell'analisi.
Se dai risultati dei controlli effettuati in uno Stato membro risulta la necessità di un'indagine o di un'azione in uno o più Stati membri o in uno o più paesi terzi, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
Gli Stati membri in cui si è rivelata necessaria un'indagine o un'azione prendono le misure opportune.
Qualora uno Stato membro ritenga che i controlli previsti dalla presente direttiva non siano o non siano più eseguiti in un altro Stato membro, ne informa l'autorità centrale competente di quest'ultimo. Detta autorità, dopo aver svolto un'indagine, prende tutte le misure necessarie. Tuttavia, in caso di controversia, si può adire alla Commissione, la quale incarica uno o più esperti di emettere un parere in merito.
Misure da adottare in caso di infrazione
In caso di infrazione possono essere applicate le seguenti sanzioni:
- la possibilità di far macellare gli animali separatamente dalle altre partite presentate al mattatoio e di ritirare dal consumo umano le carcasse e i prodotti in cui il livello di residui superi i livelli autorizzati dalla regolamentazione comunitaria o nazionale;
- la possibilità di sospendere o di revocare le autorizzazioni o i riconoscimenti ufficiali;
- la possibilità di sanzioni penali e/o amministrative con l'esclusione di qualsiasi possibilità di ricevere aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi in caso di non cooperazione con l'autorità competente o di ostruzionismo.
Importazioni in provenienza dai paesi terzi
Gli Stati membri possono importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla presente direttiva in provenienza dai paesi terzi inclusi negli elenchi previsti dalla legislazione comunitaria.
I paesi terzi interessati hanno l'obbligo di presentare un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze contemplate dalla direttiva.
Gli Stati membri hanno la possibilità di fare rispedire la partita o la frazione di partita in oggetto nel paese d'origine in caso di presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o di residui di tali sostanze o prodotti nella partita in questione.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 96/23/CE |
23.5.1996 |
1.7.1996 |
GU L 125 del 23.5.1996 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Regolamento (CE) n. 806/2003 |
5.6.2003 |
- |
GU L 122 del 16.5.2003 |
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Atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca |
1.5.2004 |
- |
GU L 236 del 23.9.2003 |
|
Regolamento (CE) n. 882/2004 |
20.5.2004 |
- |
GU L 165 del 30.4.2004 |
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Direttiva 2006/104/CE |
1.1.2007 |
- |
GU L 363 del 20.12.2006 |
|
Regolamento (CE) n. 596/2009 |
7.8.2009 |
- |
GU L 188 del 18.7.2009 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 96/23/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata
ha unicamente un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi [Gazzetta ufficiale L 16 del 20.1.2005].
Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati [Gazzetta ufficiale L 221 del 17.8.2002].
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Decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale [Gazzetta ufficiale L 65 del 5.3.1998].
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Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale [Gazzetta ufficiale L 303 del 6.11.1997].
Piani di sorveglianza nell'Unione europea
Decisioni della Commissione che approvano il piano di sorveglianza per la ricerca di sostanze o residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale:
Decisione 98/151/CE [Gazzetta ufficiale L 47 del 18.2.1998] (Francia)
Decisione 98/152/CE [Gazzetta ufficiale L 47 del 18.2.1998] (Regno Unito)
Decisione 98/153/CE [Gazzetta ufficiale L 47 del 18.2.1998] (Austria)
Decisione 98/154/CE [Gazzetta ufficiale L 47 del 18.2.1998] (Finlandia)
Decisione 98/155/CE [Gazzetta ufficiale L 47 del 18.2.1998] (Svezia)
Decisione 98/458/CE [Gazzetta ufficiale L 201 del 17.7.1998] (Belgio)
Decisione 98/459/CE [Gazzetta ufficiale L 201 del 17.7.1998] (Paesi Bassi)
Decisione 98/460/CE [Gazzetta ufficiale L 201 del 17.7.1998] (Spagna)
Decisione 98/390/CE [Gazzetta ufficiale L 175 del 19.6.1998] (Italia)
Decisione 98/391/CE [Gazzetta ufficiale L 175 del 19.6.1998] (Irlanda)
Decisione 98/492/CE [Gazzetta ufficiale L 223 dell'11.8.1998] (Lussemburgo)
Decisione 98/493/CE [Gazzetta ufficiale L 223 dell'11.8.1998] (Germania)
Decisione 98/494/CE [Gazzetta ufficiale L 223 dell'11.8.1998] (Danimarca)
Decisione 98/495/CE [Gazzetta ufficiale L 223 dell'11.8.1998] (Grecia)
Decisione 98/496/CE [Gazzetta ufficiale L 223 dell'11.8.1998] (Portogallo)
Decisione 98/497/CE [Gazzetta ufficiale L 223 dell'11.8.1998] (Italia)
Piani di sorveglianza nei paesi terzi
Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 154 del 30.4.2004].
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Laboratori nazionali di riferimento
Decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui [Gazzetta ufficiale L 251 dell'11.9.1998].
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