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Divieto di somministrazione di ormoni (e altre sostanze) nelle produzioni animali

 

SINTESI DI:

Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Essa punta a tutelare la salute dei consumatori e preservare la qualità dei prodotti alimentari controllando l’utilizzo di ormoni negli animali.

PUNTI CHIAVE

Sostanze

La direttiva vieta la somministrazione di talune sostanze agli animali da azienda per stimolarne la crescita. Le sostanze, elencate nell’Allegato II, sono:

  • i tireostatici*;
  • gli stilbeni, i derivati di stilbeni, loro sali ed esteri;
  • l’estradiolo-17ß e suoi derivati esterificati;
  • le sostanze ß -agoniste* (possibili deroghe in talune circostanze).

L’Allegato III alla direttiva contiene inoltre un elenco di sostanze temporaneamente vietate tra le quali le sostanze ad azione estrogena* (diverse dall’estradiolo-17ßa e suoi derivati esterificati), androgena* o gestagena* (possibili deroghe).

Direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE confermando il divieto di utilizzazione di ormoni stimolanti della crescita negli animali. Inoltre, la direttiva limita in modo sostanziale le circostanze nelle quali è consentita la somministrazione di estradiolo 17-ß per scopi diversi dalla produzione di animali produttori di alimenti

Direttiva 2008/97/CE che modifica la direttiva 96/22/CE e limita l’ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE ai soli animali produttori di alimenti.

Poiché l’estradiolo-17ß non è indispensabile per la produzione di animali produttori di alimenti (in quanto sono disponibili alternative) e a causa dei suoi potenziali rischi per la salute umana, viene stabilito il divieto totale di utilizzare l’estradiolo-17ß per gli animali produttori di alimenti. Pertanto le deroghe temporanee disposte per l’utilizzo di estradiolo-17ß non vengono rinnovate.

Divieto

La direttiva vieta:

  • l’immissione sul mercato delle sostanze di cui sopra per la somministrazione a qualsiasi animale le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano (a parte le eccezioni terapeutiche e zootecniche*);
  • l’immissione sul mercato e la macellazione di animali contenenti tali sostanze o residui di tali sostanze;
  • l’immissione sul mercato di carni o di prodotti di origine animale, contenenti tali sostanze o residui di tali sostanze;
  • la detenzione in un’azienda di tali sostanze.

Deroghe

Le sostanze ad azione ormonica, tireostatica e ß-agoniste non possono essere somministrate ad animali di azienda. Tuttavia, queste sostanze possono essere utilizzate per fini terapeutici o zootecnici, purché il loro uso sia controllato.

Importazioni

L’importazione di animali o di carne o di prodotti animali provenienti da paesi terzi che consentono la somministrazione di tali sostanze per stimolare la crescita è vietata nell’Unione europea. Tuttavia, il divieto dell’UE non si applica nel caso in cui questi paesi siano in grado di offrire una garanzia equivalente per le esportazioni quali il sistema di allevamento separato.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dal 23 maggio 1996. I paesi dell’UE avevano l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro il martedì 1 luglio 1997.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Tireostatici: farmaci che riducono (o stabilizzano) la produzione di ormoni tiroidei.
Estrogeni: ormoni che promuovono la formazione dei caratteri sessuali secondari femminili (ad esempio la muscolatura e il peso sono più leggeri nelle vacche rispetto ai tori) ed esercitano effetti sistemici quali la crescita e la maturazione delle ossa lunghe e stimolano l’estro (un periodo di ricettività sessuale con cadenza regolare) nelle femmine dei mammiferi.
Androgeni: ormoni che controllano la formazione e il mantenimento delle caratteristiche maschili.
Gestageni: ormoni che producono effetti progestazionali (cioè che favoriscono la gestazione) nell’utero.
Zootecnia: la tecnologia che si occupa dell’allevamento degli animali (allevamento selettivo e sfruttamento di animali domestici).
Sostanze ß-agoniste: farmaci che rilassano i muscoli (ad esempio durante il parto) stimolando i ß-adrenocettori.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125, 23.5.1996, pag. 3).

Le successive modifiche alla direttiva 96/22/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre, 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, 28.11.2001, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.11.2017

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