Scambi intracomunitari e importazioni di taluni animali, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni
L'Unione europea armonizza le norme sugli scambi e le importazioni di alcuni animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a una normativa comunitaria specifica. Le specie oggetto della presente direttiva appartengono alla famiglia dei primati, dei camelidi, dei canidi, dei felini, ecc.
ATTO
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La direttiva stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nell’Unione europea (UE) di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a una normativa comunitaria specifica (come già previsto per i bovini e suini, gli equini, gli ovini e caprini, il pollame e uova da cova, determinati ungulati viventi, nonché per i prodotti d'acquacultura).
Specie interessate dalla direttiva
La direttiva fissa le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali destinati a zoo, di ungulati e uccelli non disciplinati da altre direttive specifiche, di camelidi, api, lagomorfi, visoni, volpi, ecc. nonché per gli scambi di taluni animali da compagnia come i cani, i gatti e i furetti. Per essere oggetto di scambi, i furetti, i gatti e i cani devono soddisfare le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 998/2003 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Per quest’ultima categoria di animali, la Finlandia, l'Irlanda, Malta, il Regno Unito e la Svezia esigono garanzie supplementari. In alcuni casi, ad esempio, questi paesi possono mantenere le loro normative nazionali in materia di quarantena per gli animali ricettivi alla rabbia.
La direttiva stabilisce inoltre le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di alcuni animali quali equini, ovini e caprini.
Controlli e sanzioni
I controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, applicabile agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni.
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative o penali applicabili ai casi di infrazione alla direttiva.
Gli animali vivi disciplinati dalla presente direttiva, nonché il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni, sono soggetti, se provenienti da paesi terzi, ai requisiti minimi previsti dalla direttiva 97/78/CE relativa ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi.
Importazioni autorizzate
Sono autorizzate le importazioni provenienti da paesi terzi in grado di offrire garanzie equivalenti a quelle previste per gli scambi intracomunitari. Sono previste condizioni relative al certificato veterinario, ai controlli e alle condizioni di trasporto e gli animali devono essere sottoposti a una quarantena prima della loro importazione.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 92/65/CEE |
29.7.1992 |
1.1.1994 |
GU L 268 del 14.9.1992 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Regolamento (CE) n. 998/2003 |
3.7.2003 |
- |
GU L 146 del 13.6.2003 |
| Direttiva 2004/68/CE |
20.5.2004 |
19.11.2005 |
GU L 139 del 30.4.2004 |
| Direttiva 2008/73/CE |
3.9.2008 |
1.1.2010 |
GU L 219 del 14.8.2008 |
MODIFICHE DEGLI ALLEGATI
Allegato A – Malattie soggette a denuncia
Regolamento (CE) n. 1282/2002 [Gazzetta ufficiale L 187 del 16.7.2002];
Regolamento (CE) n. 1398/2003 [Gazzetta ufficiale L 198 del 6.8.2003].
Allegato C – Condizioni per il riconoscimento degli organismi, istituti o centri
Decisione 95/176/CE [Gazzetta ufficiale L 117 del 24.5.1995];
Regolamento (CE) n. 1282/2002 [Gazzetta ufficiale L 187 del 16.7.2002].
Allegato D – Condizioni per i centri di raccolta e immagazzinamento dello sperma e per i gruppi di raccolta e di produzione di embrioni
Decisione 95/176/CE [Gazzetta ufficiale L 117 del 24.5.1995];
Regolamento (UE) n. 176/2010 [Gazzetta ufficiale L 52 del 3.3.2010].
Allegato E – Modelli di certificati sanitari
Regolamento (CE) n. 1282/2002 [Gazzetta ufficiale L 187 del 16.7.2002];
Decisione 2010/270/UE [Gazzetta ufficiale L 118 del 12.5.2010];
Decisione 2010/684/UE [Gazzetta ufficiale L 293 del 11.11.2010].
Allegato F – Scambi e importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a una normativa specifica
Direttiva 2004/68/CE [Gazzetta ufficiale L 139 del 30.4.2004].
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria [Gazzetta ufficiale L 73 del 20.3.2010].
Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri [Gazzetta ufficiale L 279 del 22.10.2005].


