Scambi intracomunitari e importazioni di sperma suino
L’Unione europea (UE) desidera ridurre il rischio di propagazione delle malattie degli animali attraverso l’armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri riguardanti gli scambi e le importazioni di sperma suino sui loro territori.
ATTO
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
La direttiva stabilisce i requisiti di polizia sanitaria applicabili agli scambi e alle importazioni di sperma di animali della specie suina nell’Unione europea (UE).
Scambi intracomunitari
Il commercio intracomunitario di sperma suino deve essere conforme alla normativa relativa alla raccolta, al trattamento, all’immagazzinamento e al trasporto dello sperma, nonché alle disposizioni in materia di protezione contro la propagazione della malattia d’Aujeszky.
La direttiva prevede che ogni Stato membro comunichi agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti e il rispettivo numero di registrazione veterinaria. Esige inoltre che ogni partita di sperma sia scortata da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro in cui è avvenuta la raccolta.
Le importazioni in provenienza da paesi terzi
Le importazioni di sperma suino devono provenire da:
- un paese terzo figurante nell’elenco di paesi terzi autorizzati alle esportazioni verso l’UE e
- un centro di raccolta di sperma riconosciuto situato in uno di tali paesi.
Gli Stati membri autorizzano l’importazione dello sperma soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo di raccolta. Lo sperma deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria adottate per le importazioni di sperma in provenienza da tale paese.
Le misure di salvaguardia e di controllo
Le misure di salvaguardia previste nella direttiva 90/425/CEE del Consiglio sono applicabili in relazione agli scambi intracomunitari di sperma suino.
Agli scambi di sperma suino si applicano altresì le misure di controllo previste dalla direttiva 90/425/CEE e dalla direttiva 97/78/CE, che riguardano i controlli all’origine, la relativa organizzazione e la loro verifica.
Esperti veterinari della Commissione possono procedere al controllo in loco in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi. Tali controlli consentono di vigilare sull’attuazione della direttiva.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 90/429/CEE |
12.7.1990 |
30.12.1991 |
GU L 224, 18.8.1990 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Regolamento (CE) n. 806/2003 |
5.6.2003 |
- |
GU L 122, 16.5.2003 |
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Direttiva 2008/73/CE |
3.9.2008 |
1.1.2010 |
GU L 219, 14.8.2008 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 90/429/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Decisione 2009/893/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, relativa all'importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione [Gazzetta ufficiale L 320 del 5.12.2009].
Vedi anche
- Sito della direzione generale per la Salute e i consumatori, elenco dei centri di raccolta riconosciuti nei paesi terzi (EN)



