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Scambi intracomunitari e importazioni di sperma di bovini

Il commercio di sperma di bovini è regolamentato da una serie di disposizioni volte a preservare lo stato sanitario di tale prodotto e a ridurre il rischio di propagazione delle malattie degli animali.

ATTO

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina [Cfr. atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

La direttiva stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi e alle importazioni di sperma fresco e surgelato di animali della specie bovina nell’Unione europea (UE).

Scambi intracomunitari

Ogni Stato membro vigila a che lo sperma spedito dal suo territorio verso quello di un altro Stato membro soddisfi le condizioni seguenti:

  • essere stato raccolto, trattato e/o immagazzinato presso un centro di raccolta (EN) o un centro di stoccaggio (EN) riconosciuto. Questi centri rispettano una serie di caratteristiche tecniche e sono sottoposti alla sorveglianza ufficiale di un veterinario (allegato A);
  • essere stato prelevato da animali sani che soddisfino una serie di condizioni. Ad esempio, questi animali provengono da mandrie ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, sono stati messi in quarantena per un periodo di almeno 28 giorni e non sono stati vaccinati contro l’afta epizootica nei dodici mesi precedenti al prelievo;
  • essere stato scortato, durante il trasporto, da un certificato sanitario conforme al modello contenuto nella presente direttiva (allegato D).

Importazioni da paesi terzi

Lo sperma bovino può essere importato soltanto a partire da taluni paesi terzi che figurano nella lista dei paesi autorizzati. Deve provenire da un centro di raccolta (EN) o da un centro di stoccaggio (EN) riconosciuto per le esportazioni verso l’UE.

Lo sperma proveniente dai paesi terzi può essere importato soltanto:

Centro di raccolta e di stoccaggio

I veterinari esperti della Commissione controllano regolarmente i centri di raccolta e di stoccaggio situati nella Comunità o nei paesi terzi, in collaborazione con gli esperti locali.

Tutti i centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma sono registrati. Ciascuno di essi riceve un numero di riconoscimento veterinario. L’elenco dei centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma e dei loro numeri di riconoscimento veterinario viene regolarmente aggiornato dagli Stati membri. Questi ultimi lo trasmettono successivamente agli altri Stati membri e al pubblico.

Comitatologia

Nell’ambito della gestione dei requisiti di polizia sanitaria applicabili al commercio dello sperma bovino, la Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale
Direttiva 88/407/CEE

11.8.1988

1.1.1990

GU L 194, 22.7.1988

Atto(i) modificatore(i)Data di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Direttiva 90/425/CEE

7.9.1990

26.9.1990

GU L 224, 18.8.1990

Direttiva 93/60/CEE

17.8.1993

1.7.1994

GU L 186, 28.7.1993

Direttiva 2003/43/CE

11.6.2003

1.7.2004

GU L 143, 11.6.2003

Regolamento (CE) n. 806/2003

5.6.2003

-

GU L 122, 16.5.2003

Direttiva 2008/73/CE

3.9.2008

1.1.2010

GU L 219, 14.8.2008

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 88/407/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina [Gazzetta ufficiale L 292 del 15.9.2004].

Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE [Gazzetta ufficiale L 104 del 21.4.2007].

Ultima modifica: 19.05.2011
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