Regole di polizia sanitaria che regolamentano la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione dei prodotti d'origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo
Nel quadro della revisione della legislazione sui prodotti alimentari (« pacchetto igiene »), questa direttiva mira a stabilire le condizioni di commercializzazione dei prodotti di origine animale e le limitazioni applicabili ai prodotti provenienti da regioni o paesi terzi sottoposti a restrizioni di polizia sanitaria.
ATTO
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2002, che stabilisce le regole di polizia sanitaria che regolamentano la produzione, la trasformazione, la distruzione e l'introduzione dei prodotti d'origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo.
SINTESI
La presente direttiva armonizza e migliora le esigenze in materia di sanità pubblica veterinaria figuranti nella normativa. Tale potenziamento riguarda l'applicazione più severa dei principi di polizia sanitaria e l'allargamento del campo d'applicazione.
La direttiva regola tutte le fasi della produzione di un prodotto d'origine animale: la produzione primaria, la trasformazione, il trasporto, lo stoccaggio e la vendita. Essa si applica anche agli animali vivi destinati al consumo da parte dell'uomo. D'altra parte, la direttiva stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili a tutte queste fasi.
Condizioni generali di polizia sanitaria
La presente direttiva conferma che gli Stati membri sono responsabili delle misure che vanno adottate per eliminare la trasmissione di malattie animali. Essa stabilisce del pari le condizioni da osservare per i prodotti d'origine animale vietandoli se provengono da zone o territori cui si applicano restrizioni di polizia sanitaria. In quest'ultimo caso, la direttiva prevede le condizioni di un'eventuale deroga a tale provvedimento.
Certificati e controlli veterinari
La direttiva stabilisce quando gli Stati membri devono esigere i certificati veterinari e le modalità d'applicazione di questi.
D'altra parte, le competenti autorità degli Stati membri restano responsabili dei controlli veterinari ufficiali e delle misure applicabili in caso d'infrazione alle regole di polizia sanitaria.
Importazioni provenienti da paesi terzi
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i prodotti d'origine animale importati siano in linea con le esigenze applicabili ai prodotti comunitari.
La direttiva prevede la compilazione e l'aggiornamento di liste di paesi terzi o regioni di paesi terzi di cui sono autorizzate le importazioni. Essa stabilisce le condizioni da rispettare affinché un paese possa essere iscritto in tali liste. Fra le altre esigenze, la direttiva stabilisce l'obbligo per tale regione o paese terzo di essere stato oggetto di un controllo comunitario e di disporre di un certificato veterinario conforme secondo la procedura precisata nella direttiva.
Le ispezioni e/o audit comunitari possono essere realizzati lungo l'intera catena alimentare nei paesi terzi figuranti nelle liste.
Clausola di revisione
La direttiva prevede una clausola di revisione per modificare gli allegati ove vengono specificati: le malattie animali da prendere in considerazione (allegato I), la descrizione degli elementi obbligatori che deve comprendere il marchio d'identificazione speciale per le carni provenienti da un territorio sottoposto a restrizioni di polizia sanitaria (allegato II) e i principi generali per la certificazione (allegato III).
Contesto
Nel gennaio del 2000, la Commissione ha presentato una rifondazione completa della normativa riguardante l'igiene dei prodotti alimentari e le questioni veterinarie, si tratta del « pacchetto igiene ». Tale riorganizzazione è costituita da cinque atti vertenti sui temi seguenti:
- l' igiene dei prodotti alimentari;
- le regole specifiche d'igiene per i prodotti alimentari d'origine animale;
- i controlli ufficiali dei prodotti d'origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo;
- le regole di polizia sanitaria che regolano la produzione, la commercializzazione e l'importazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo, che sono oggetto della presente scheda;
- i controlli ufficiali dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2002/99/CE | 1.1.2005 | 31.12.2004 | GU L 18 del 23.1.2003 |



