RSS
Indice alfabetico
Questa pagina è disponibile in 5 lingue

Prodotti fitofarmaceutici: prodotti proibiti (fino al giugno 2011)

Archivi

L'Unione europea regolamenta l'immissione sul mercato e l'impiego di prodotti fitosanitari compilando un elenco di sostanze attive vietate.

ATTO

Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva riguarda il divieto di immettere in commercio e di impiegare prodotti fitosanitari * contenenti determinate sostanze attive *.

La presente direttiva e le sue successive modifiche riportano, in allegato, l'elenco delle sostanze attive che non possono essere commercializzate o utilizzate. Tuttavia, possono essere consentite talune deroghe temporanee a livello nazionale, limitatamente a particolari impieghi.

Una sostanza attiva è iscritta nell'allegato se la sua applicazione presenta o rischia di presentare effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali, ovvero effetti sfavorevoli non accettabili per l'ambiente.

In caso di un pericolo imprevedibile che minaccia la produzione vegetale e non può essere combattuto con altri mezzi, lo Stato membro interessato può consentire la commercializzazione e l'impiego di tale prodotto per un periodo massimo di 120 giorni.

Le direttive non si applicano ai prodotti fitosanitari destinati a scopi di ricerca o di analisi, o per l'esportazione verso paesi terzi.

Contesto

La presente direttiva è abrogata con effetto dal 14 giugno 2011 dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Termini chiave dell’atto
  • Prodotti fitosanitari: le sostanze attive e le preparazioni contenenti una o più sostanze attive destinate a:
    a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi;
    b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che
    influiscono sulla loro crescita;
    c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni
    comunitarie speciali in materia di conservanti;
    d) distruggere vegetali indesiderati; o
    e) distruggere parti di vegetali indesiderati, controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.
  • Sostanze attive: le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Direttiva 79/117/CEE

22.12.1978

1.1.1981

GU L 33 dell’8.2.1979

Atto/i modificatore/iData di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Direttiva 86/214/CEE

4.6.1986

-

GU L 152 del 6.6.1986

Regolamento(CE) n. 807/2003

5.6.2003

-

GU L 122 del 16.5.2003

MODIFICHE DELL'ALLEGATO

Allegato - Denominazione delle sostanze attive proibite e deroghe

Direttiva 83/131/CEE [Gazzetta ufficiale L 91 del 9.4.1983];
Direttiva 85/298/CEE [Gazzetta ufficiale L 154 del 13.6.1985];
Direttiva 86/355/CEE [Gazzetta ufficiale L 212 del 2.8.1986];
Direttiva 87/181/CEE [Gazzetta ufficiale L 71 del 14.3.1987];
Direttiva 87/477/CEE [Gazzetta ufficiale L 273 del 26.9.1987];
Direttiva 89/365/CEE [Gazzetta ufficiale L 159 del 10.6.1989];
Direttiva 90/335/CEE [Gazzetta ufficiale L 162 del 28.6.1990];
Direttiva 90/533/CEE [Gazzetta ufficiale L 296 del 27.10.1990];
Direttiva 91/188/CEE [Gazzetta ufficiale L 92 del 13.4.1991];
Regolamento (CE) n. 850/2004 [Gazzetta ufficiale L 158 del 30.4.2004].

Ultima modifica: 27.01.2010
Avviso legale importante | Informazioni su questo sito | Ricerca | Per contattarci | Inizio pagina