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Specialità tradizionali garantite

Questo regolamento stabilisce i criteri e le procedure per il riconoscimento di specialità tradizionali garantite (STG) per i prodotti agricoli e alimentari destinati all'alimentazione umana.

ATTO

Regolamento n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

SINTESI

Un prodotto agricolo o alimentare destinato all'alimentazione umana con una composizione tradizionale, o prodotto(a) in modo tradizionale, può diventare una specialità tradizionale garantita * (STG). Questa possibilità incoraggia la diversificazione della produzione agricola e presenta ripercussioni positive per molte categorie. L'introduzione di una STG migliora i redditi degli agricoltori e mantiene la popolazione in zone svantaggiate o periferiche favorendo l'economia rurale. Aumenta anche il valore commerciale dei prodotti degli operatori economici, garantendo che le loro caratteristiche li distinguano da altri prodotti simili. Inoltre, i consumatori potranno, grazie all'introduzione di questa denominazione, orientare meglio le proprie scelte, disponendo di informazioni chiare sulle caratteristiche specifiche dei prodotti che comprano.

Registro dei prodotti

Le STG riconosciute a livello europeo sono iscritte in un registro, tenuto dalla Commissione. Sono ripartite in due elenchi a seconda che l'uso del nome sia o meno riservato ai produttori che rispettano il relativo disciplinare. Un prodotto può essere registrato solo se:

  • è ottenuto utilizzando materie prime tradizionali;
  • è caratterizzato da una composizione tradizionale o da un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione.

Per essere registrato, il nome deve:

  • essere di per sé specifico;
  • indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare.

I nomi facenti unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale utilizzate per un insieme di prodotti o previste da una particolare normativa europea ed i nomi ingannevoli per i consumatori non potranno essere registrati. Inoltre il presente regolamento si applica ferme restando le norme che disciplinano la proprietà intellettuale o quelle relative alle indicazioni geografiche e ai marchi.

Disciplinare

Per beneficiare della denominazione STG, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme al disciplinare, e deve comprendere i seguenti elementi:

  • il nome redatto in uno o più lingue con l'indicazione che l'associazione chiede la registrazione, con o senza l'uso riservato del nome;
  • la descrizione del prodotto incluse le sue principali proprietà fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche;
  • la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione;
  • gli elementi essenziali che definiscono la specificità del prodotto;
  • gli elementi essenziali che provano il carattere tradizionale del prodotto;
  • i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.

Domanda di registrazione

La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un'associazione di produttori o di trasformatori. Una domanda congiunta può essere presentata da più associazioni originarie di diversi Stati membri o paesi terzi.

La domanda di registrazione deve comprendere:

  • il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente;
  • il disciplinare;
  • il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare e i relativi compiti specifici;
  • i documenti che comprovano la specificità ed il carattere tradizionale del prodotto.

È presentata allo Stato membro in cui è situata l'associazione. Lo Stato membro la esamina ed avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisca l’adeguata pubblicazione della domanda e preveda un termine ragionevole durante il quale ogni persona fisica o giuridica, avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel proprio territorio, si possa opporre. Successivamente, trasmette alla Commissione la domanda con tutti i suoi elementi, compresa una dichiarazione che indica che tutte le condizioni necessarie sono rispettate.

Se la domanda relativa a un prodotto agricolo o alimentare proviene da un'associazione di un paese terzo, è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo.

Esame da parte della Commissione

La Commissione verifica, in un termine massimo di dodici mesi, che la domanda sia giustificata e che soddisfi tutte le condizioni necessarie. Ogni mese, essa rende pubblico l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda. Se la Commissione considera soddisfatte le condizioni, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente, il disciplinare ed il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare. In caso contrario, la Commissione decide di respingere la domanda di registrazione.

Opposizione

Nel termine di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione sulla GU, ogni Stato membro e paese terzo, così come ogni persona fisica o giuridica con un interesse legittimo, possono opporsi alla registrazione proposta, presentando una dichiarazione debitamente motivata. Essi devono dimostrare che le condizioni richieste non vengono rispettate oppure che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.

Se la Commissione non riceve opposizioni ricevibili, essa procede alla registrazione del nome.

Se la Commissione ritiene che l'opposizione sia ricevibile, essa invita le parti interessate ad avviare idonee consultazioni. Se, nel termine di sei mesi, arrivano a un accordo, esse notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e quello dell'opponente. Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione. Quando la Commissione ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia della registrazione di STG non sia più assicurato, essa provvede alla procedura volta all'annullamento della registrazione.

Modifica del disciplinare

Un'associazione stabilita sul territorio di uno Stato membro e un'associazione stabilita in un paese terzo può trasmettere direttamente o tramite le autorità del paese una domanda di modifica del disciplinare alla Commissione.

Nomi, indicazione e simbolo

Soltanto i produttori che rispettano il disciplinare possono fare riferimento a una STG sull'etichetta, nella pubblicità e nei documenti relativi a un prodotto agricolo o alimentare. Sull'etichetta di un prodotto agricolo o alimentare prodotto nel territorio comunitario, qualora si faccia riferimento a una STG, deve figurare il nome registrato, accompagnato o dal simbolo comunitario, o dall'indicazione «specialità tradizionale garantita». A decorrere dalla pubblicazione, ogni nome iscritto nel registro deve essere utilizzato secondo le modalità menzionate sopra.

I nomi registrati possono essere utilizzati nell'etichettatura, anche se non corrispondono al disciplinare. In questo caso tuttavia non sarà possibile apporre l'indicazione «specialità tradizionale garantita», l'abbreviazione «STG» o il relativo simbolo comunitario. Inoltre, se l'associazione lo richiede, una STG può essere registrata con riserva del nome, a meno che lo stesso nome non sia già utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.

Controlli ufficiali

Il controllo relativo agli obblighi del presente regolamento può essere esercitato da autorità designate dagli Stati membri o da un organismo di controllo che opera come organismo di certificazione dei prodotti. I costi di tale verifica sono a carico degli operatori addetti. Per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari provenienti da un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata da una o più autorità pubbliche designate dal paese in questione o uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

I produttori che intendano produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita ne informano le autorità dello Stato membro. I produttori di un paese terzo che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano le autorità o gli organismi designati.

Protezione

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire una protezione giuridica contro ogni utilizzo abusivo o ingannevole della dicitura «specialità tradizionale garantita», l'abbreviazione «STG» o il relativo simbolo comunitario, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati. I nomi registrati sono protetti contro ogni pratica tale da indurre in errore il consumatore, comprese le pratiche che inducono a credere che il prodotto sia una specialità tradizionale garantita riconosciuta dalla Comunità.

Procedure di comitato

La Commissione è assistita dal comitato permanente per le specialità garantite (FR).

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.

Termini chiave dell’atto

  • Specialità tradizionale garantita (STG): dicitura che non fa riferimento a un'origine, ma ha per oggetto la valorizzazione di una composizione tradizionale del prodotto o di un metodo di produzione tradizionale.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 509/2006

20.4.2006

-

GU L 93 del 31.3.2006

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari [Gazzetta ufficiale L 275 del 19.10.2007].

Il presente regolamento specifica le modalità di applicazione del regolamento n. 509/2006. Esso contiene i moduli relativi alle specialità tradizionali garantite, compreso il modello di domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita. Contiene inoltre i loghi utilizzati per marcare questi prodotti.

See also

  • Sito della direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» dell’Unione europea, politica di qualità, indicazioni geografiche e specialità tradizionali (DE) (EN) (FR)

Ultima modifica: 05.07.2011

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