Solventi da estrazione impiegati nei prodotti alimentari
La presente direttiva è volta ad armonizzare le legislazioni relative ai solventi da estrazione, in modo da agevolare la libera circolazione dei prodotti alimentari nell'Unione europea, garantendo al contempo la tutela della salute umana.
ATTO
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
SINTESI
La presente direttiva sostituisce la direttiva 88/344/CEE e istituisce un elenco unico dei solventi da estrazione * per i prodotti alimentari.
I solventi da estrazione
La presente direttiva si applica ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. Essa si applica altresì ai solventi da estrazione importati nell'Unione europea (UE).
La presente direttiva non si applica ai solventi da estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi (a meno che tali additivi alimentari, vitamine e additivi nutritivi figurino nell'elenco dell'allegato I).
Impiego e immissione sul mercato
Gli Stati membri autorizzano l'impiego sul proprio territorio di solventi da estrazione nella fabbricazione di prodotti alimentari o di loro ingredienti. Vanno tuttavia rispettate le condizioni d'impiego e le quantità massime di residui ammissibili. Possono essere impiegati soltanto i solventi da estrazione elencati nell'allegato I.
Gli Stati membri non possono proibire, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti fabbricati con l'impiego di un solvente da estrazione che soddisfa le disposizioni della presente direttiva.
L'acqua, con l'eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidità o l'alcalinità, e le altre sostanze alimentari che posseggono proprietà solventi sono autorizzate quali solventi da estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.
I criteri di purezza
La presente direttiva può fissare, se necessario, criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione elencati nell'allegato I, e in particolare le quantità massime permesse di mercurio e cadmio.
La sospensione o la revoca di un'autorizzazione
Gli Stati membri possono sospendere o limitare temporaneamente l'autorizzazione accordata a un solvente da estrazione, se il solvente in questione è suscettibile di nuocere alla salute umana. Essi informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione.
La Commissione esamina immediatamente i motivi addotti ed emette il proprio parere. Se del caso, essa approva le misure adottate dallo Stato membro o le completa con delle misure adeguate.
L'etichettatura
La presente direttiva fissa le disposizioni in materia di etichettatura, che includono:
- la denominazione commerciale indicata conformemente all'allegato I,
- una menzione chiara che indica che la sostanza è di qualità adatta a essere impiegata per l'estrazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti,
- il numero di partita,
- il nome commerciale del fabbricante o dell'imballatore,
- il quantitativo netto,
- se del caso, le condizioni particolari di conservazione o di impiego.
Sono possibili delle deroghe alle norme di etichettatura. Possono figurare sull'etichettatura soltanto le prime due indicazioni (il nome commerciale e l'impiego) se i solventi da estrazione sono accompagnati da documenti commerciali relativi alla partita contenenti le informazioni restanti.
Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Esse devono apparire in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Direttiva 2009/32/CE |
26.6.2009 |
- |
GU L 141 del 6.6.2009 |



