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Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/41/CE sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce regole per l’impiego confinato* di microrganismi geneticamente modificati (MGM)* al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente nell’UE.

PUNTI CHIAVE

Classificazioni e notifiche

  • Gli utilizzatori di MGM devono valutare gli impieghi confinati in merito al rischio per la salute umana e l’ambiente. La valutazione determina una delle seguenti classi:
    • classe 1: operazioni che presentano rischi nulli o trascurabili;
    • classe 2: operazioni a basso rischio;
    • classe 3: operazioni che presentano un rischio moderato;
    • classe 4: operazioni ad alto rischio.
  • Quando si debba eseguire per la prima volta un impiego confinato di MGM, l’utilizzatore deve sottoporre all’autorità competente del proprio paese dell’UE una notifica contenente informazioni (elencate all’allegato V della direttiva). Ciò serve a persuadere tale autorità che l’impianto proposto è idoneo agli scopi dell’operazione e, di conseguenza, non esistono rischi per la salute umana e l’ambiente.
  • A seguito della notifica alle autorità competenti, l’impiego confinato della classe 1 può aver luogo senza ulteriori notifiche.
  • L’impiego confinato della classe 2 può avere luogo immediatamente dopo la notifica, a condizione che gli impianti siano stati oggetto di una precedente notifica relativa a impieghi confinati della classe 2 o di una classe più elevata. Tuttavia, qualora ciò non avvenga e in assenza di un rifiuto da parte dell’autorità competente, l’impiego confinato della classe 2 può avere luogo a quarantacinque giorni dalla presentazione della notifica (o prima, con l’assenso dell’autorità).
  • Un impiego confinato della classe 3 o 4 non può avere luogo senza il previo consenso dell’autorità competente, che deve comunicare la sua decisione per iscritto.

Incidenti *

  • Prima dell’inizio di un impiego confinato, i paesi dell’UE devono provvedere affinché:
    • per reagire in caso di incidente, sia redatto un piano d’emergenza per i casi in cui il mancato funzionamento delle misure di contenimento possa comportare pericoli gravi e
    • le persone a rischio di coinvolgimento in un incidente siano informate di tutti gli aspetti connessi alla loro sicurezza.
  • Qualora avvenga un incidente, il rispettivo paese dell’UE deve provvedere affinché l’utilizzatore dei MGM informi le autorità competenti e comunichi le informazioni necessarie alla valutazione della situazione e gli eventuali provvedimenti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 10 giugno 2009.

CONTESTO

La presente direttiva abroga e unifica la direttiva 90/219/CEE e le sue successive modifiche in un atto unico.

Stabilisce le norme minime applicabili all’impiego confinato dei MGM. Ai paesi dell’UE è permesso adottare misure più rigide.

* TERMINI CHIAVE

Impiego confinato: ogni attività nella quale i microrganismi sono modificati geneticamente o messi in coltura, conservati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati, e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento/di sicurezza al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l’ambiente.

MGM: microrganismi quali batteri, virus o funghi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non naturale mediante moltiplicazione o ricombinazione naturale.

Incidenti: Nel contesto della presente direttiva, il termine si riferisce a ogni evento imprevisto che comporti una diffusione significativa e non intenzionale di MGM nel corso del loro impiego confinato e che possa presentare un pericolo per la salute umana o per l’ambiente.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75-97).

Ultimo aggiornamento: 07.07.2016

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