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Protezione dei suini

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Essa cerca di stabilire le norme minime per la protezione dei suini.

PUNTI CHIAVE

Oltre a stabilire norme minime relative alla protezione dei suini., la direttiva disciplina lo svolgimento delle operazioni che possono arrecare dolore: castrazione, amputazione caudale, eliminazione degli incisivi, ecc.

Ambito di applicazione

  • Le norme minime si applicano a tutte le categorie di suini d’allevamento e da ingrasso:
    • lattonzoli (dalla nascita allo svezzamento);
    • suinetti (dallo svezzamento all’età di dieci settimane);
    • suini all’ingrasso (che hanno superato le dieci settimane);
    • scrofe e scrofette (un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito);
    • verri (un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione.), ecc.
  • Questi animali, salvo eccezioni (scrofe in allattamento, verro), sono allevati in gruppo. L’allevatore deve mettere in atto misure destinate a soddisfare le esigenze di base e a prevenire le aggressioni nei gruppi. In particolare, i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiale di arricchimento che consenta loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione.

Scrofe e scrofette

  • Le scrofe e le scrofette gravide devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti. L’utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1 gennaio 2006.
  • Una settimana prima del parto le scrofe e le scrofette possono essere isolate. Deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. Gli stalli devono essere provvisti di sistemi di protezione dei lattonzoli.

Lattonzoli (non svezzati)

Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un’età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest’ultima.

Lattonzoli svezzati e suini all’ingrasso

  • Occorre prendere misure per evitare lotte tra gli animali.
  • I suini sono allevati in gruppo e non dovrebbero essere mescolati tra loro (se non in caso di necessità prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento).
  • Gli animali particolarmente aggressivi o feriti vanno separati dal gruppo.
  • La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

Operazioni che possono arrecare dolore agli animali

  • Solo un veterinario o «altra persona» formata sugli aspetti relativi al benessere degli animali, è autorizzata a svolgere le seguenti operazioni:
    • riduzione degli incisivi dei lattonzoli;
    • mozzamento di una parte della coda (entro il settimo giorno di vita o successivamente solo sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario);
    • castrazione di suini di sesso maschile (entro il settimo giorno di vita o successivamente solo sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario);
    • apposizione di un anello al naso negli allevamenti all’aperto.
  • Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Salute

I suini malati o feriti sono posti in recinti individuali.

Alimentazione

La direttiva prevede altresì norme relative all’alimentazione in «quantità sufficiente» e all’abbeveraggio «continuo». Tutti i suini devono aver accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo. Gli animali devono essere nutriti almeno una volta al giorno.

Locali di stabulazione

  • Le norme sulla superficie sono stabilite secondo il peso dell’animale:
    • 0,15 m2 per un suino al di sotto dei 10 kg e 1 m2 quadro per animali superiori a 110 kg;
    • 1.64 m2 per scrofetta;
    • 2.25 m2 per scrofa;
    • 6 m2 per un verro (10 m2 se il verro viene impiegato per l’accoppiamento).
  • Talune norme sui locali si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013 (per i fabbricati costruiti prima del 2003 o dopo la data di adesione all’UE).
  • I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini.
  • La zona in cui coricarsi deve essere confortevole, pulita e asciutta.

Ambiente

I rumori continui di intensità pari a 85 dB devono essere evitati. I suini devono essere tenuti alla luce di un’intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

Ispezioni

  • Ogni anno gli Stati membri provvedono affinché siano realizzate ispezioni su un campione statisticamente rappresentativo.
  • La Commissione europea può inviare degli esperti veterinari per effettuare ispezioni in loco, con la collaborazione degli ispettori nazionali.

Disposizioni specifiche

Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva. In tal caso, dovranno prima informare la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Regolamento sui controlli ufficiali

Il Regolamento (UE) 2017/625 la nuova legislazione relativa ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, modifica alcuni dettagli tecnici minori della direttiva. Tali modifiche avranno effetto dal 14 dicembre 2019.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dal martedì 10 marzo 2009. La direttiva 2008/120/EC è la versione codificata della direttiva 91/630/CEE e successive modifiche. I paesi dell’UE avevano l’obbligo di incorporare la direttiva originale 91/630/CEE nella legislazione nazionale entro il 1994 (e le modifiche entro il 2003).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

  • Suini (Commissione europea).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del giovedì 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime relative alla protezione dei suini (versione codificata) (GU L 47, 18.2.2009, pagg. 5-13)

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95, 7.4.2017, pagg. 1–142)

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2017/625 sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 23.10.2017

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