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Protezione delle galline ovaiole

 

SINTESI DI:

Direttiva 1999/74/CE — norme minime relative alla protezione delle galline ovaiole

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • stabilisce le norme minime relative alla protezione delle galline ovaiole. Essa non si applica agli allevamenti di meno di 350 galline ovaiole, né agli allevamenti di galline ovaiole riproduttrici.
  • Gli allevamenti di galline ovaiole devono rispettare le disposizioni pertinenti previste dalla direttiva 98/58/CE relative alla protezione degli animali negli allevamenti, nonché quelle previste dall’allegato della presente direttiva.

PUNTI CHIAVE

Sistemi alternativi

A decorrere dal 1 gennaio 2002 tutte le installazioni di nuova costruzione o sistemi di produzione alternativi ricostruiti e tutti i sistemi messi in servizio per la prima volta devono rispondere alle seguenti esigenze:

  • le installazioni dispongono di:

    • mangiatoie sia longitudinali (10 cm minimo di lunghezza per gallina) sia circolari (4 cm minimo di lunghezza per gallina),
    • abbeveratoi continui (2,5 cm minimo di lunghezza per gallina) o circolari (1 cm minimo di lunghezza per gallina),
    • almeno un nido per sette galline,
    • posatoi adeguati (15 cm minimo di lunghezza per gallina),
    • almeno 250 cm2 di superficie di lettiera per gallina;
  • il pavimento delle installazioni sostiene ogni artiglio anteriore di ogni zampa;
  • disposizioni specifiche riguardano i sistemi di allevamento che consentono uno spostamento libero delle galline e/o consentono un accesso a spazi esterni;
  • la densità degli animali non deve comportare più di nove galline ovaiole per m2 di superficie utilizzabile (tuttavia, allorquando la superficie utilizzabile corrisponde alla superficie disponibile al suolo, una densità di animale di 12 galline per m2 è autorizzata fino al 31 dicembre 2011 per gli stabilimenti che applicano tale sistema al 3 agosto 1999).

Gli Stati membri provvedono affinché tali requisiti si applichino a partire dal 1 gennaio 2007.

L’allevamento in gabbie non attrezzate

  • A decorrere dal 1 gennaio 2003, tutte le gabbie non attrezzate dovranno essere in regola con i requisiti seguenti:

    • ogni gallina dispone di almeno 550 cm2 di superficie della gabbia
    • una mangiatoia (lunga almeno 10 cm moltiplicato il numero delle galline) è prevista per un’utilizzazione senza restrizioni;
    • ogni gabbia comporta un sistema adeguato di abbeverata;
    • le gabbie hanno un’altezza di almeno 40 cm sul 65% della loro superficie e non meno di 35 cm in ogni punto;
    • il pavimento delle gabbie deve poter sostenere gli artigli di ogni zampa. Se il pavimento è in pendenza, tale pendenza non deve superare il 14% o l’8 %, a meno che il pavimento non sia costituito da un materiale diverso dalla rete metallica rettangolare;
    • le gabbie sono attrezzate con dispositivi adeguati di accorciamento degli artigli.
  • La costruzione o la messa in servizio di gabbie non attrezzate è vietata a decorrere dal 1 gennaio 2003. Questo tipo di allevamento verrà vietato a decorrere dal 1 gennaio 2012.

L’allevamento in gabbie attrezzate

A decorrere dal 1 gennaio 2002, tutte le gabbie attrezzate dovranno rispondere almeno ai seguenti requisiti:

  • ogni gallina dispone di:

    • almeno 750 cm2 di gabbia,
    • un nido,
    • una lettiera che consenta di beccare e razzolare,
    • un posatoio adeguato di almeno 15 cm;
  • na mangiatoia è prevista per un’utilizzazione senza restrizioni. La sua lunghezza minima è di 12 cm moltiplicata per il numero delle galline presenti nella gabbia;
  • ogni gabbia comporta un sistema adeguato di abbeverata;
  • le file delle gabbie devono essere separate da passaggi di larghezza minima pari a 90 cm e uno spazio di almeno 35 cm è previsto fra il pavimento e le gabbie delle file inferiori;
  • le gabbie sono attrezzate con dispositivi adeguati di accorciamento degli artigli.

Disposizioni finali

  • L’autorità competente degli Stati membri registra gli stabilimenti ai quali si applica la direttiva e assegna loro un numero distintivo che garantisce la rintracciabilità delle uova commercializzate destinate al consumo da parte dell’uomo.
  • Gli Stati membri provvedono affinché vengano eseguite ispezioni sotto la responsabilità dell’autorità competente al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva. Questi presentano una relazione su tali ispezioni alla Commissione europea, la quale provvede in seguito a informarne il Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali (PAFF).
  • Esperti veterinari della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con le autorità competenti. I risultati di tali controlli vengono discussi con l’autorità competente. Quest’ultima adotta i provvedimenti necessari sulla base dei risultati ottenuti.
  • Gli Stati membri possono aver mantenuto o applicato sui rispettivi territori disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

Regolamento sui controlli ufficiali

Il Regolamento (UE) 2017/625 la nuova legislazione relativa ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, modifica alcuni dettagli tecnici minori della direttiva. Tali modifiche avranno effetto dal 14 dicembre 2019.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dal martedì 3 agosto 1999. I paesi dell’UE avevano l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro il mercoledì martedì 1 gennaio 2002.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime relative alla protezione delle galline ovaiole (GU L 203, 3.8.1999, pagg. 53-57)

Le successive modifiche alla direttiva 1999/74/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95, 7.4.2017, pagg. 1–142)

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del mercoledì 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (GU L 30, 31.1.2002, pagg. 44–46)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 05.09.2017

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