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Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Le crisi alimentari degli anni '90 hanno evidenziato il ruolo dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano nella propagazione di alcune malattie trasmissibili. Tali sottoprodotti non devono più entrare nella catena alimentare. Il presente regolamento stabilisce pertanto severe regole sanitarie sulla loro utilizzazione, al fine di garantire un elevato livello di salute e di sicurezza. Il regolamento vieta in particolare l’alimentazione fra specie animali.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [Cfr atti modificativi]

SINTESI

Il regolamento (CE) n. 178/2002 costituisce la pietra angolare della nuova legislazione europea in materia di sicurezza alimentare. Adottando l'approccio "dai campi alla tavola" e facendo ricorso ai pareri scientifici più recenti, intende assicurare un livello elevato di salute e sicurezza lungo tutta la catena alimentare.

I sottoprodotti di origine animale sono definiti quali corpi interi (o parti) di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Essi corrispondono a più di 15 milioni di tonnellate di carne, prodotti caseari e altri prodotti, tra cui il letame. Tali materie sono successivamente eliminate o trasformate e riutilizzate in numerosi settori, tra cui il settore cosmetico o farmaceutico come anche per altri usi tecnici.

In seguito alle crisi alimentari degli anni '90 come l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), è stato evidenziato il ruolo di questi sottoprodotti nella propagazione di malattie animali. Composto da otto esperti scientifici indipendenti il Comitato scientifico direttivo (DE) (EN) (FR) è giunto allora alla conclusione che i prodotti provenienti da animali dichiarati inadatti al consumo umano non devono entrare nella catena alimentare. Inoltre, la somministrazione a qualsiasi animale di proteine ottenute da cadaveri della stessa specie - il cosiddetto cannibalismo - può costituire un rischio supplementare di propagazione di malattie.

Il presente regolamento distingue le misure da attuare per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria per:

  • la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
  • l'immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l'esportazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati.

Esso non si applica:

  • agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto;
  • al latte e al colostro in forma liquida utilizzati nell'azienda di origine;
  • ai corpi interi o alle parti di animali selvatici sani ad eccezione dei pesci catturati per fini commerciali e degli animali utilizzati come trofei di caccia;
  • agli alimenti greggi per animali da compagnia da consumare in loco, ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine per essere utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall'allevatore e dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale;
  • ai rifiuti di cucina e ristorazione salvo se destinati al consumo animale, se destinati ad impianti di produzione di biogas o se sono provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
  • agli ovuli, agli embrioni e allo sperma destinati alla riproduzione;
  • al transito per via marittima o aerea.

CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

  • tutte le parti del corpo, incluse le pelli degli animali sospettati di essere affetti da un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), degli animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE, degli animali da compagnia, degli animali da giardino zoologico e da circo, degli animali da esperimento, degli animali selvatici se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili;
  • i materiali specifici a rischio in quanto tessuti suscettibili di veicolare un agente infettivo;
  • i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate o contenenti prodotti pericolosi per l'ambiente;
  • tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l'asportazione di materiali specifici a rischio;
  • i rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
  • le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

La manipolazione e il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo, tali materiali:

  • sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto;
  • sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto secondo un metodo specifico, in questo caso i materiali risultanti sono contrassegnati ed eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento;
  • ad esclusione dei materiali provenienti da corpi di animali infettati (o sospetti tali) da una TSE, trasformati secondo un metodo specifico in un impianto riconosciuto, in questo caso i materiali risultanti sono contrassegnati ed eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta;
  • nel caso di rifiuti di cucina e ristorazione sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in discarica.

Materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

  • lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;
  • tutti i materiali di origine animale diversi da quelli appartenenti alla categoria 1 e raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli;
  • i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti se in concentrazione eccedente i limiti comunitari;
  • i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e non risultano conformi ai requisiti veterinari comunitari;
  • gli animali che non rientrano nella categoria 1 e che non siano stati macellati per il consumo umano;
  • le miscele di materiali di categoria 2 e 3.

Ad eccezione dello stallatico, la manipolazione e il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 2 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo tali materiali:

  • sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto;
  • sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto secondo un metodo specifico, i materiali risultanti sono contrassegnati e sono quindi eliminati come rifiuti;
  • sono insilati o compostati se si tratta di materiali di origine ittica;
  • nel caso di stallatico, di contenuto del tubo digerente, di latte e di colostro che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili sono a) trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati oppure sottoposti a trattamento in un impianto tecnico ovvero b) sono utilizzati sui terreni;
  • sono utilizzati in un impianto tecnico per produrre trofei di caccia.

Materiali di categoria 3

I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

  • le parti di animali macellati idonee al consumo umano ma ad esso non destinate per motivi commerciali;
  • le parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili;
  • le pelli, gli zoccoli e le corna, le setole di suini e le piume ottenuti da animali macellati in un macello e considerati, in seguito a ispezione ante mortem, idonei al consumo umano;
  • il sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem;
  • i sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
  • i prodotti alimentari di origine animale diversi dai rifiuti di cucina e ristorazione che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio;
  • il latte crudo di animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili;
  • i pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in altomare e destinati alla produzione di farina di pesce come anche i sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;
  • i gusci d'uovo di animali che non presentano segni clinici di malattie trasmissibili;
  • il sangue, le pelli, gli zoccoli, le piume, la lana, le corna, i peli e le pellicce ottenuti da animali sani;
  • i rifiuti di cucina e ristorazione esclusi quelli di categoria 1.

La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 3 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo tali materiali:

  • sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto riconosciuto;
  • sono impiegati come materie prime in un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia;
  • sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio riconosciuti;
  • se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati;
  • se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati.

RACCOLTA, TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO, SPEDIZIONE

Ad eccezione dei rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3 i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono raccolti, trasportati e identificati. La procedura regolamentare concerne l'identificazione e l'etichettatura delle materie prime delle tre categorie, le caratteristiche dei veicoli e dei contenitori, i documenti commerciali, i certificati sanitari, le condizioni di trasporto. Ogni spedizione dev'essere messa a registro.

Per la spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati lo Stato membro di destinazione deve aver autorizzato l'invio di materiali delle categorie 1 e 2 come anche delle proteine animali trasformate. Debitamente identificati tutti i sottoprodotti di origine animale sono inoltrati direttamente all'impianto di destinazione. Tutte le informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri transitano per il sistema TRACES.

RICONOSCIMENTO

Impianti di transito e di magazzinaggio

Gli impianti di transito e di magazzinaggio delle categorie 1, 2 e 3 devono essere riconosciuti dall'autorità competente. Per ottenere tale riconoscimento essi devono essere conformi ai requisiti del presente regolamento volti a impedire qualsiasi rischio di propagazione di malattie trasmissibili.

Le misure igieniche riguardano: la sistemazione dei locali, la natura delle attrezzature, l'igiene del personale, la protezione contro gli animali nocivi (insetti, roditori e uccelli), l'evacuazione della acque reflue, la temperatura di stoccaggio, la pulitura e la disinfezione dei contenitori e dei veicoli di trasporto diversi dalle navi.

L'autorità competente controlla regolarmente tali impianti e gli impianti di transito devono anche applicare procedure specifiche di autocontrollo. Essa ritira immediatamente il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle condizioni per il suo ottenimento.

Impianti di incenerimento e coincenerimento

La direttiva 2000/76/CE definisce le condizioni relative all'incenerimento dei residui dei prodotti trasformati. Laddove detta direttiva non si applica a certi sottoprodotti di origine animale, la loro eliminazione avviene conformemente al presente regolamento.

L'autorità competente riconosce gli impianti di grande e piccola capacità. Utilizzati esclusivamente per l'eliminazione di animali da compagnia morti, di materiali a rischio specifici, di materiali delle categorie 2 e/o 3, gli impianti di piccola capacità rispettano requisiti rigorosi per quanto concerne la sistemazione e la manutenzione dei locali, le condizioni di funzionamento (emanazioni gassose, temperatura), l'evacuazione delle acque, i residui (ceneri, scorie, polveri), la misurazione della temperatura e le condizioni di incenerimento dei materiali specifici a rischio.

Il riconoscimento è ritirato immediatamente in caso di mancato rispetto dei requisiti in vigore.

Impianti di trasformazione delle categorie 1 e 2

Gli impianti di trasformazione delle categorie 1 e 2 sono soggetti al riconoscimento dell'autorità competente che convalida e controlla i processi di fabbricazione. Per ottenere tale riconoscimento gli impianti devono conformarsi ai requisiti del presente regolamento in materia di: sistemazione dei locali, natura delle attrezzature, igiene del personale, protezione contro gli animali nocivi (insetti, roditori e uccelli), evacuazione della acque reflue, magazzinaggio, pulitura e disinfezione del sito e dei veicoli.

A seconda della categoria dei sottoprodotti di origine animale si possono utilizzare sette metodi di trasformazione. Tali metodi, descritti nell'allegato V, variano in funzione della grandezza delle particelle di materia prima, della temperatura raggiunta durante il trattamento termico, della pressione applicata e della durata del processo e uno di essi è specifico ai sottoprodotti di origine animale di origine ittica. Il metodo n. 1 si applica:

  • ai materiali di categoria 2 - diversi dallo stallatico, dal contenuto del tubo digerente, dal latte e dal colostro - destinati a un impianto di produzione di biogas o di compostaggio o ad essere utilizzati quali fertilizzanti organici e ammendanti;
  • ai materiali delle categorie 1 e 2 destinati a essere messi in discarica;
  • alle proteine trasformate provenienti da mammiferi.

I metodi da 1 a 5 sono applicati:

  • alle materia prime di categoria 2 destinate all'incenerimento previa trasformazione;
  • ai materiali delle categorie 1 e 2 destinati all'incenerimento.

Per ciascuno dei metodi di trasformazione è indispensabile l'identificazione dei punti critici che determinano l'intensità dei trattamenti termici. Tali punti critici comprendono: la grandezza delle particelle di materia prima, la temperatura raggiunta durante il trattamento termico, la pressione applicata e la durata del processo.

Il riconoscimento è ritirato immediatamente in caso di mancato rispetto delle condizioni per il suo ottenimento.

Impianti di trasformazione di categoria 3

Gli impianti di trasformazione di categoria 3 devono essere riconosciuti dall'autorità competente. Per ottenere tale riconoscimento gli impianti devono conformarsi ai requisiti relativi alla sistemazione dei locali, alla natura delle attrezzature, alla capacità di produzione di acqua calda, al trattamento termico, alla protezione contro gli animali nocivi, all'evacuazione delle acque reflue, alla pulitura e alla disinfezione del sito.

Solo le materie prime di categoria 3 - esclusi il sangue, le pelli, gli zoccoli, le piume, la lana, le corna, le setole e le pellicce di animali inidonei al consumo umano ma che non presentano sintomi di malattia trasmissibile come anche i rifiuti di cucina e ristorazione - possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate e di altre materie prime per l'alimentazione animale. Prima di qualsiasi trasformazione i sottoprodotti di origine animale sono sottoposti obbligatoriamente a un controllo per determinare la presenza di corpi estranei quali materiali di imballaggio o pezzi metallici.

Per ciascuno dei metodi di trasformazione utilizzati occorre identificare i punti critici che determinano l'intensità del trattamento termico: grandezza delle particelle, temperatura, pressione, durata del processo. Requisiti specifici si applicano a seconda che si tratti di proteine animali trasformate (ad esempio metodo n. 1 per le proteine provenienti da mammiferi), di prodotti del sangue, di grassi fusi e di oli di pesce, di (prodotti a base di) latte e del colostro, di gelatina e di proteine idrolizzate, di fosfato bicalcico o tricalcico.

L'autorità competente convalida e controlla gli impianti di trasformazione e ritira immediatamente il riconoscimento in caso di mancato rispetto dei requisiti del regolamento. Gli impianti pongono anche in atto procedure di autocontrollo.

Impianti oleochimici delle categorie 2 e 3

Gli impianti oleochimici devono essere riconosciuti dall'autorità competente. Per ottenere il riconoscimento di un impianto di categoria 2 o 3 tali impianti devono trasformare i grassi fusi derivati da materiali di categoria 2 o 3 conformemente alle norme del regolamento, stabilire e porre in atto metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici. L'autorità controlla gli impianti e ritira il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle condizioni per il suo ottenimento.

Impianti di produzione di biogas e di compostaggio

Gli impianti di produzione di biogas e di compostaggio devono essere riconosciuti dall'autorità competente. Le condizioni per l'ottenimento del riconoscimento riguardano la natura e l'attrezzatura degli impianti. Inoltre, tali impianti pongono in atto metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici. Il riconoscimento è ritirato immediatamente in caso di mancato rispetto delle condizioni per il suo ottenimento.

Soltanto i sottoprodotti di origine animale elencati qui di seguito possono essere trasformati in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio:

  • i materiali di categoria 2 sottoposti al metodo di trasformazione n. 1 in un impianto di trasformazione di categoria 2;
  • lo stallatico e il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte e il colostro;
  • i materiali di categoria 3.

Per gli impianti di produzione di biogas e di compostaggio sono previste misure specifiche di igiene e di trasformazione.

Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e impianti di prodotti tecnici

Gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia, di articoli da masticare e di prodotti tecnici sono soggetti al controllo e al riconoscimento dell'autorità competente.

Il regolamento specifica le regole di igiene per:

  • gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare;
  • lo stallatico;
  • il sangue e i prodotti sanguigni;
  • il siero di equini;
  • le pelli di ungulati;
  • i trofei di caccia;
  • la lana;
  • i peli, le setole di suini, le piume e le parti di piume non trasformate;
  • i prodotti apicoli;
  • le ossa, le corna, gli artigli non destinati ad essere usati quali materie prime per l'alimentazione animale, per fertilizzanti organici o emmendanti;
  • i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici;
  • i grassi fusi destinati a un uso oleochimico.
  • ai derivati lipidici;
  • alle viscere aromatiche utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali domestici.

Gli impianti stabiliscono e attuano metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici in funzione dei processi utilizzati. A seconda dei prodotti essi prelevano campioni per analisi di laboratorio. L'autorità competente effettua i controlli e sospende il riconoscimento se le condizioni per il suo ottenimento non sono più soddisfatte.

IMMISSIONE SUL MERCATO E UTILIZZAZIONE DI PROTEINE TRASFORMATE

Gli Stati membri devono poter garantire che i sottoprodotti di origine animale e i loro prodotti derivati non siano originari da una zona geografica sottoposta a restrizioni sanitarie. In certi casi, i sottoprodotti di origine animale possono essere originari da una tale zona se non sono infettati né sospettati di esserlo, se sono correttamente identificati e rispettano le condizioni di igiene previste nel presente regolamento.

Immissione sul mercato ed esportazione di proteine animali trasformate utilizzate quali materie prime per mangimi

Sono immesse sul mercato o esportate unicamente le proteine animali manipolate, trasformate, immagazzinate e trasportate conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Elaborate in un impianto di trasformazione di categoria 3 esse sono preparate esclusivamente a partire da materie prime della stessa categoria.

Immissione sul mercato ed esportazione di mangimi per animali da compagnia, di articoli da masticare e di prodotti tecnici

Sono immessi sul mercato esclusivamente i mangimi per animali da compagnia, gli articoli da masticare e i prodotti tecnici che rispondono ai requisiti specifici del regolamento e provengono da impianti riconosciuti e controllati.

I derivati lipidici immessi sul mercato o esportati sono prodotti a partire da materiali di categoria 2 o 3 preparati in un impianto oleochimico della stessa categoria e rispondono ai requisiti del regolamento relativi al loro trattamento e manipolazione.

Misure di salvaguardia

In caso di un'epizoozia, che possa costituire un rischio per la salute, lo Stato membro d'invio prende - conformemente alla legislazione in vigore – tutte le misure necessarie per l'eradicazione della malattia e in particolare delimitano la zona colpita. Lo Stato membro di destinazione prende le misure di prevenzione previste dalla legislazione comunitaria. Tali disposizioni si applicano ai movimenti di sottoprodotti di origine animale.

È vietato:

  • somministrare a una specie animale proteine animali trasformate provenienti da (parti di) corpi di animali della stessa specie (cannibalismo).In seguito a una consultazione del comitato scientifico che si è pronunciato a favore, i pesci e gli animali da pelliccia sono oggetto di deroghe a tale divieto;
  • somministrare ad animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia rifiuti di cucina e ristorazione;
  • spargere sui pascoli fertilizzanti organici ed emmendanti diversi dallo stallatico.

DEROGHE

Deroghe relative all'uso dei sottoprodotti di origine animale

Sotto la supervisione dell'autorità competente gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini di diagnosi, di istruzione e di ricerca come anche per la tassidermia negli impianti di prodotti tecnici riconosciuti.

I sottoprodotti di origine animale provenienti da materiali delle categorie 2 e 3 - ad eccezione del sangue, delle pelli, degli zoccoli, delle piume, della lana, delle corna, dei peli e delle pellicce provenienti da animali inidonei al consumo umano ma che non presentavano sintomi di malattia trasmissibile - possono servire all'alimentazione dei seguenti animali:

  • gli animali da zoo e da circo;
  • i rettili e i rapaci;
  • gli animali da pelliccia;
  • gli animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano;
  • i cani allevati in mute o canili riconosciuti;
  • i vermi destinati ad essere usati come esche da pesca.

In seguito a una consultazione del comitato scientifico che si è pronunciato a favore, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione di corpi interi di animali della categoria 1 contenenti materiali specifici a rischio per l'alimentazione di specie necrofaghe a rischio di estinzione o protette.

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle deroghe poste in atto e delle modalità di controllo instaurate. Esso compila un elenco degli utilizzatori e dei centri di raccolta autorizzati e registrati sul suo territorio e attribuisce loro un numero ufficiale.

Deroghe relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Il sotterramento diretto dei corpi degli animali da compagnia è autorizzato soltanto in casi limitati.

Certi sottoprodotti di origine animale provenienti da regioni lontane possono essere eliminati quali rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco. Si tratta dei corpi di animali da compagnia e di animali di categoria 1 contenenti materiali specifici a rischio, materiali delle categorie 2 e 3 provenienti da regioni lontane o di sottoprodotti di origine animale che possono essere inceneriti o sotterrati in loco nel caso del manifestarsi di una malattia che figura sull'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (ES) (EN) (FR).

Nessuna deroga è concessa per gli animali sospetti di essere infettati da una TSE.

CONTROLLI E ISPEZIONI

Autocontrolli all'interno degli stabilimenti e degli impianti

I gestori e i proprietari degli impianti di transito e degli impianti di trasformazione attuano una procedura permanente elaborata conformemente ai principi del sistema di analisi dei rischi e punti critici di controllo (HACCP). Essi devono:

  • identificare i punti critici per stabilire un metodo di sorveglianza e di controllo;
  • nel caso di un impianto di trasformazione, prelevare campioni per analisi;
  • registrare i risultati dei controlli e dei test e conservarli per almeno due anni;
  • introdurre un sistema che consenta la rintracciabilità di ciascuna partita spedita.

Qualora i risultati della prova su campioni non siano conformi, il gestore dell'impianto informa immediatamente l'autorità competente, ricerca le cause delle varianze, arresta la spedizione dei materiali contaminati, aumenta la frequenza dei controlli alla produzione e procede a un'opportuna decontaminazione dell'impianto.

Controlli ufficiali ed elenco degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti

L'autorità competente controlla gli stabilimenti e gli impianti riconosciuti a intervalli regolari. Per gli impianti di trasformazione, la sorveglianza della produzione verte sul controllo:

  • delle condizioni generali di igiene dei locali;
  • delle attrezzature e del personale;
  • dell'efficacia degli autocontrolli effettuati nell'impianto;
  • delle norme cui rispondono i prodotti dopo la trasformazione;
  • delle condizioni di magazzinaggio;
  • della descrizione del processo;
  • dell'identificazione dei punti critici di controllo (PCC).

La frequenza delle ispezioni e delle operazioni di sorveglianza è funzionale alle dimensioni degli stabilimenti e degli impianti, al tipo di prodotti fabbricati e alla valutazione dei rischi conformemente ai principi del sistema HACCP.

Ciascuno Stato membro compila un elenco degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti sul suo territorio e attribuisce loro un numero ufficiale di identificazione. Esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri copie aggiornate di tale elenco.

Controlli comunitari negli Stati membri

Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro sui risultati.

IMPORTAZIONE E TRANSITO DI CERTI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Le disposizioni relative all'importazione dei sottoprodotti di origine animale provenienti da paesi terzi recano garanzie equivalenti a quelle che si applicano alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti nella Comunità.

I prodotti importati devono provenire da un paese terzo che figura su un elenco aggiornato il quale tiene conto dei criteri relativi alla legislazione e alla situazione sanitaria del paese. Analogamente, gli stabilimenti e gli impianti che producono per l'esportazione in direzione dell'Unione europea sono riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo e iscritti in un elenco comunitario. In attesa della creazione di tali elenchi, gli Stati membri possono mantenere i controlli previsti nella direttiva 97/78/CE.

Un certificato sanitario, stilato secondo diversi modelli che figurano nel regolamento, identifica il prodotto e ne attesta la sicurezza.

Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco al fine di compilare l'elenco dei paesi terzi e di stabilire le condizioni che disciplinano l'importazione e/o il transito. La Commissione si assume l'onere delle spese di tali ispezioni. Se in un controllo viene constatata una grave infrazione delle norme sanitarie la Commissione chiede immediatamente al paese terzo di adottare opportuni provvedimenti o sospende la spedizione dei prodotti verso l'Unione e ne informa immediatamente gli Stati membri.

A seconda del prodotto in questione, gli elenchi dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti di origine animale figurano nell'allegato XI del regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualsiasi questione che possa avere conseguenze per la salute pubblica o degli animali, gli allegati possono essere modificati o integrati e possono essere inoltre adottate opportune misure transitorie, con decisione della Commissione.

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e gli appropriati comitati scientifici assistono la Commissione.

Disposizioni nazionali

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano per conformarsi alle nuove disposizioni comunitarie.

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata corredata di eventuali proposte legislative. Essa stabilisce anche una relazione sulle misure finanziarie adottate dagli Stati membri per la trasformazione, la raccolta, il magazzinaggio e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che limitino maggiormente l'uso di fertilizzanti organici e ammendanti e di derivati lipidici ottenuti da materiali di categoria 2.

Abrogazione

Il regolamento abroga la direttiva 90/667/CEE come anche le decisioni 95/348/CE e 1999/534/CE con efficacia sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n° 1774/2002

30.10.2002

-

L 272 del 10.10.2002

DEROGA ALL’ATTO

Decisione 2003/324/CE [Gazzetta ufficiale L117 del 13.05.2003].

Questa deroga viene concessa alla Finlandia e l'Estonia relativamente all'alimentazione degli animali da pelliccia (volpi e cani procioni) attraverso proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi della stessa specie. Versione consolidata (pdf).

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n° 808/2003

13.05.2003

-

L 117 del 13.05.2003

Le modifiche e successive correzioni al Regolamento (CE) n° 1774/2002 sono state integrate al testo di base. Questa versione consolidata (pdf) ha mero valore documentale.

MODIFICA DEGLI ALLEGATI

Allegato I – Definizioni specifiche Regolamento (CE) n° 808/2003 [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003]

Regolamento (CE) n° 668/2004 [Gazzetta ufficiale L 112 del 19.4.2004]

Regolamento (CE) n° 181/2006 [Gazzetta ufficiale L 29 del 29.2.2006]

Regolamento (CE) n° 829/2007 [Gazzetta ufficiale L 191 del 21.7.2007].

Regolamento (CE) n° 829/2007 [Gazzetta ufficiale L 191 del 21.7.2007].

Regolamento (CE) n° 1432/2007 [Gazzetta ufficiale L 320 del 6.12.2007].

Regolamento (CE) n° 777/2008 [Gazzetta ufficiale L 207 del 5.8.2008].

Allegato II Requisiti in materia d’igiene applicabili alla raccolta e al trasporto: Regolamento (CE) n° 808/2003 [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003]

Regolamento (CE) n° 93/2005 [Gazzetta ufficiale L 19 del 21.1.2005]

Regolamento (CE) n° 829/2007 [Gazzetta ufficiale L 191 del 21.7.2007].

Regolamento (CE) n° 1432/2007 [Gazzetta ufficiale L 320 del 6.12.2007].

Allegato III Requisiti in materia d’igiene applicabili agli impianti di trasformazione e di pretrattamento: Regolamento (CE) n° 808/2003 [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003]

Allegato IV - Requisiti applicabili agli impianti di incenerimento e coincenerimento ai quali non si applica la direttiva 2000/76/CE Regolamento (CE) n° 808/2003 [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003]

Allegato V - Requisiti generali in materia di igiene applicabili alla trasformazione dei materiali di categoria 1, 2 e 3 Regolamento (CE) n° 808/2003 [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003]

Regolamento (CE) n° 93/2005 [Gazzetta ufficiale L 19 del 21.1.2005]

Regolamento (CE) n° 777/2008 [Gazzetta ufficiale L 207 del 5.8.2008].

Allegato VI - Requisiti specifici applicabili in materia d’igiene alla trasformazione dei materiali di categoria 1 e 2 e agli impianti per la produzione di biogas e di compostaggio nonché all’etichettatura di certi prodotti trasformati Regolamento (CE) n° 808/2003 [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003]

Regolamento (CE) n° 208/2006 [Gazzetta ufficiale L 36 del 8.2.2006]

Regolamento (CE) n° 1432/2007 [Gazzetta ufficiale L 320 del 6.12.2007].

Allegato VII - Requisiti specifici in materia d’igiene applicabili alla trasformazione e all’immissione sul mercato di proteine animali trasformate e di altri prodotti trasformati che possono essere utilizzati come materie prime per mangimi animali Regolamento (CE) n° 808/2003 [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003]

Regolamento (CE) n° 668/2004 [Gazzetta ufficiale L 112 del 19.4.2004]

Regolamento (CE) n° 829/2007 [Gazzetta ufficiale L 191 del 21.7.2007]

Regolamento (CE) n° 437/2008 [Gazzetta ufficiale L 132 del 22.5.2008].

Regolamento (CE) n° 777/2008 [Gazzetta ufficiale L 207 del 5.8.2008].

Allegato VIII - Requisiti applicabili all’immissione sul mercato di mangimi per animali da compagnia, di articoli da masticare e di prodotti tecnici Regolamento (CE) n° 808/2003 [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003]

Regolamento (CE) n° 668/2004 [Gazzetta ufficiale L 112 del 19.4.2004]

Regolamento (CE) n° 208/2006 [Gazzetta ufficiale L 36 del 8.2.2006]

Regolamento (CE) n° 2007/2006 [Gazzetta ufficiale L 379 del 28.12.2006]

Regolamento (CE) n° 829/2007 [Gazzetta ufficiale L 191 del 21.7.2007].

Regolamento (CE) n° 399/2008 [Gazzetta ufficiale L 118 del 6.5.2008].

Regolamento (CE) n° 777/2008 [Gazzetta ufficiale L 207 del 5.8.2008].

Allegato IX – Disposizioni applicabili all’utilizzo di alcuni materiali di categoria 2 e 3 destinati all’alimentazione di certi animali conformemente all’articolo 23, paragrafo 2: Regolamento (CE) n° 808/2003 [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003]

Allegato X – Modelli di certificati sanitari per l’importazione da paesi terzi di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti da essi derivati. Regolamento (CE) n° 668/2004 [Gazzetta ufficiale L 112 del 19.4.2004]

Regolamento (CE) n° 2007/2006 [Gazzetta ufficiale L 379 del 28.12.2006]

Regolamento (CE) n° 829/2007 [Gazzetta ufficiale L 191 del 21.7.2007].

Regolamento (CE) n° 437/2008 [Gazzetta ufficiale L 132 del 22.5.2008].

Regolamento (CE) n° 523/2008 [Gazzetta ufficiale L 153 del 12.6.2008].

Allegato XI – Elenco dei paesi terzi in provenienza dei quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Regolamento (CE) n° 668/2004 [Gazzetta ufficiale L 112 del 19.4.2004]

Regolamento (CE) n° 416/2005 [Gazzetta ufficiale L 66 del 12.3.2005]

Regolamento (CE) n° 829/2007 [Gazzetta ufficiale L 191 del 21.07.2007].

Regolamento (CE) n° 437/2008 [Gazzetta ufficiale L 132 del 22.5.2008].

Regolamento (CE) n° 523/2008 [Gazzetta ufficiale L 153 del 12.6.2008].

ATTI COLLEGATI

PROPOSTE

Proposta del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2008 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) [COM(2008) 345 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale). In questa proposta viene mantenuto sostanzialmente il quadro attuale delle garanzie applicabili ai sottoprodotti di origine animale (SOA). Si intende tuttavia introdurre regole più chiare e un inquadramento generale per una regolamentazione più strettamente connessa ai rischi. La proposta mira inoltre a migliorare la coerenza tra le norme sanitarie in materia di SOA e le altre disposizioni del diritto comunitario. infine questa proposta stabilisce le circostanze e le modalità legate all'attuazione della legislazione ambientale e facilita l'impiego delle materie di origine animale nel campo delle applicazioni tecniche.

Procedura di codecisione (COD/2008/0110).

DISPOSIZIONI D’APPLICAZIONE

Regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione del 4 agosto 2006 recante applicazione del regolamento (CE) n° 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri [Gazzetta ufficiale L 215 del 5.8.2006].

Materie di categoria 1

Regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il rattamento dei grassi fusi [Gazzetta ufficiale L 19 del 21.1.2005].

Regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione del 12 maggio 2003 che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003].

Decisione 2003/322/CE [Gazzetta ufficiale L 117 del 13.5.2003] (impiego di materiali di categoria 1 per l'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi)

Cfr. versione consolidata ( pdf ).

Materie di categoria 3

Regolamento (CE) n. 2007/2006 [Gazzetta ufficiale L 379 del 28.12.2006] (importazione e transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio).

Regolamento (CE) n. 79/2005 [Gazzetta ufficiale L 16 del 20.01.2005] (uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3).

Cfr. versione consolidata (pdf).

PROVVEDIMENTI TRANSITORI

Regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione del 3 febbraio 2006 recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all’utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 32 del 4.2.2006]. Gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto, il trattamento, l’utilizzo e l’eliminazione di vecchie derrate alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che non comportano alcun rischio per la salute dell’uomo o degli animali. Tale provvedimento transitorio è valido fino al 31 luglio 2009.

Regolamento (CE) n° 878/2004 [Gazzetta ufficiale L 162 del 30.4.2004]

(importazione e immissione sul mercato di alcuni sottoprodotti di categoria 1 e 2).

RELAZIONI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21ottobre 2005 sui provvedimenti presi dagli Stati membri per garantire la conformità con il regolamento (CE) n° 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce le norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti animali non destinati al consumo umano [COM(2005) 521 – Gazzetta ufficiale C 49 del 28.02.2006].

Ultima modifica: 27.08.2008

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