Sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
La protezione della salute umana contro le malattie e le infezioni naturalmente e (in)direttamente trasmissibili dagli animali è di importanza capitale. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati attraverso propri sistemi di sorveglianza e lo studio epidemiologico dei focolai di infezione. La Commissione europea favorisce la cooperazione e lo scambio di informazioni e valuta le tendenze che si evincono a livello europeo.
ATTO
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
L'Unione europea rafforza la sorveglianza delle zoonosi *, degli agenti zoonotici * e della resistenza agli agenti antimicrobici a essi correlata. Definisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare al fine di rafforzare i rispettivi sistemi di sorveglianza esistenti. Tali sistemi raccolgono, analizzano e diffondo i dati relativi ai fenomeni in oggetto, con l’obiettivo di identificarne e descriverne i pericoli, valutare l’esposizione e caratterizzare i rischi a essi connessi.
Intensificare la sorveglianza delle zoonosi e della resistenza agli antimicrobici
La responsabilità della definizione e dell’applicazione dei sistemi di sorveglianza spetta agli Stati membri. Tali sistemi si applicano a livello di produzione primaria * o in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di mangimi o prodotti alimentari.
La sorveglianza riguarda prioritariamente le zoonosi del tipo brucellosi, campilobatteriosi, echinococcosi, listeriosi, salmonellosi, trichinellosi, tubercolosi causata da Mycobacterium bovis, escherichia coli che produce verocitotossine.
La sorveglianza riguarda anche, in funzione della situazione epidemiologica, zoonosi virali (calicivirus, virus dell’epatite A, virus dell’influenza, rabbia, virus trasmessi da artropodi), zoonosi batteriche (borrelliosi, botulismo, leptospirosi, psittacosi, tubercolosi diverse da quelle indicate precedentemente, vibriosi, yersiniosi e relativi agenti zoonotici), zoonosi da parassiti (anisakiasis, criptosporidiosi, cisticercosi, toxoplasmosi), ecc.
Le disposizioni in materia di sorveglianza stabiliscono i seguenti elementi:
- la (sotto)popolazione di animali e le fasi della catena alimentare da sottoporre a sorveglianza;
- la natura e il tipo di dati da raccogliere;
- gli schemi di campionamento e i metodi di analisi da utilizzare;
- la frequenza della notifica dei dati sulle malattie o sui rischi.
A volte, le informazioni raccolte nell’ambito della sorveglianza sistematica si rivelano insufficienti. Per una o più zoonosi, può evidenziarsi la necessità di programmi coordinati di sorveglianza allo scopo di valutare un rischio specifico o di definire valori di riferimento.
Gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza fornisca dati comparabili relativi alla comparsa di resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici e, se occorre, in altri agenti rilevanti. Tale resistenza indica la capacità di un microrganismo di sopravvivere o proliferare in presenza di una data concentrazione di un agente antimicrobico sufficiente di solito a inibire la crescita o a uccidere tali microrganismi. La sorveglianza sulla resistenza agli antimicrobici sarà complementare alla sorveglianza dei ceppi umani compiuta conformemente alla decisione n. 2119/98/CE, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità.
Studiare i focolai di tossinfezione alimentare
All’interno degli Stati membri, l'autorità competente procede a un’indagine sui focolai di tossinfezione alimentare. L'indagine acquisisce dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti alimentari coinvolti e sulle cause potenziali. L'autorità trasmette una relazione annuale sui risultati delle indagini alla Commissione, che a sua volta la trasmette all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
Facilitare lo scambio di informazioni
Lo scambio di informazioni deve consentire l’ottenimento di dati completi e comparabili a livello europeo. In ogni Stato membro, una o più autorità competenti collaborano con i loro omologhi responsabili in materia di polizia sanitaria, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari. Sono designati anche dei laboratori comunitari e nazionali di riferimento.
Gli Stati membri valutano le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici nel loro territorio. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno trasmettono alla Commissione la loro relazione. La Commissione inoltra tali relazioni all'EFSA, che esamina e pubblica una sintesi dei documenti entro la fine di novembre di ogni anno.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Direttiva 2003/99/CE |
12.12.2003 |
12.4.2004 |
GU L 325, 12.12.2003 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Direttiva 2006/104/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
GU L 363, 20.12.2006 |
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Regolamento (CE) n. 219/2009 |
20.4.2009 |
- |
GU L 87, 31.3.2009 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2003/99/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Decisione 2007/407/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini [Gazzetta ufficiale L 153 del 14.6.2007].
Decisione 2004/564/CE della Commissione, del 20 luglio 2004, relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l’epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella [Gazzetta ufficiale L 251 del 27.7.2004].



