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Accordo doganale con il Giappone

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 2008/202/CE relativa alla conclusione dell’accordo UE-Giappone sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Accordo UE-Giappone sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

  • L’Unione europea (UE) e il Giappone hanno forti relazioni commerciali. La cooperazione tra le autorità doganali* è uno strumento essenziale per facilitare gli scambi commerciali tra le parti, ma anche per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e l’efficacia della lotta contro la frode, inclusa la collaborazione nell’ambito della protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale.
  • La decisione rende concluso l’accordo per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Cooperazione doganale

  • Il presente accordo istituisce una cooperazione estesa a tutti i settori della legislazione doganale.
  • L’istituzione di tale cooperazione si fonda sulla creazione di canali di comunicazione e sul coordinamento tra autorità doganali.
  • Le parti si impegnano a facilitare le operazioni commerciali nel contesto di un maggiore livello di sicurezza. L’accordo è volto soprattutto a migliorare le tecniche e le procedure doganali. L’obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione bilaterale e all’interno delle organizzazioni internazionali.

Assistenza amministrativa reciproca

Sono previsti due tipi di assistenza tra le autorità nei casi di operazioni doganali illegali:

  • l’assistenza su richiesta, in materia di regolarità e regime doganale delle importazioni ed esportazioni di merci, persone sospette, luoghi di stoccaggio, trasporti delle merci;
  • l’assistenza spontanea, specialmente in caso di rischi potenziali per l’economia, la sicurezza o la salute pubblica. Nell’interesse dell’altra parte, l’autorità interpellata* fornisce tutte le informazioni relative alle attività, ai mezzi e metodi, alle merci, alle persone e ai mezzi di trasporto.

Aspetti formali e deroghe all’obbligo di prestare assistenza

  • Le domande sono presentate per iscritto in una lingua accettata sia dall’autorità interpellata che dall’autorità richiedente. Qualora l’urgenza della situazione lo esiga, la forma orale può precedere la forma scritta.
  • Per facilitare il trattamento della domanda, l’autorità richiedente* fornisce sufficienti indicazioni sulla misura richiesta, l’oggetto e il motivo della domanda. Deve inoltre fornire informazioni sulle persone sospette, sugli elementi giuridici in questione, sui fatti pertinenti e sulle indagini effettuate.
  • Per espletare una domanda di assistenza, l’autorità interpellata comunica tutte le informazioni già in suo possesso o procede ad adeguate indagini. Le misure adottate devono essere coordinate con l’autorità richiedente.
  • Qualora non fosse possibile soddisfare una richiesta, si procederà immediatamente a comunicarne i motivi all’autorità richiedente.
  • Una richiesta può venire respinta o rinviata. La domanda può inoltre essere subordinata a talune condizioni qualora si ritenga possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi di Stato, specialmente quando la protezione delle informazioni trasmesse non viene garantita.
  • I dati trasmessi sono riservati e protetti dalle leggi e regolamenti applicabili nello Stato del richiedente. Tuttavia queste informazioni possono servire come elementi di prova in caso di indagini preliminari.
  • Un Comitato misto di cooperazione doganale sarà responsabile del corretto funzionamento dell’accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1 febbraio 2008.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Autorità doganale: in Giappone, il ministero delle Finanze e, nell’Unione europea, i servizi della Commissione competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri.
Autorità interpellata: l’autorità doganale di una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in base al presente accordo.
Autorità richiedente: l’autorità doganale di una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente accordo.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2008/202/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il Giapone (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 23)

Accordo tra l’Unione europea e il Giappone sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (GU L 62 del 6.3.2008, pagg. 24-29)

DOCUMENTI COLLEGATI

Decisione 2011/197/UE della Commissione, del 29 marzo 2011, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello adeguato di protezione fornito dal Giappone per i dati personali trasferiti dall’Unione europea nei casi specifici di trasferimento dalla Commissione europea alle autorità doganali giapponesi ai sensi della decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea e in Giappone e per le finalità esclusive e specifiche di cui alla decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale (GU L 85 del 31.3.2011, pagg. 8–9)

2010/637/UE: Decisione n. 1/2010 del Comitato misto di cooperazione doganale, del 24 giugno 2010, a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea ed il governo del Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea ed in Giappone (GU L 279 del 23.10.2010, pagg. 71–73)

Ultimo aggiornamento: 08.01.2019

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