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Frode e corruzione

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La frode e la corruzione costituiscono una grave minaccia per la sicurezza e gli interessi finanziari dell’Unione europea (Unione). La protezione di tali interessi è una priorità per le istituzioni dell’Unione, sia per utilizzare al meglio il denaro dei contribuenti, sia per contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo, per i quali la corruzione costituisce un terreno fertile.

La base giuridica per la lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione è costituita dall’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che affida all’Unione e ai suoi Stati membri l’incarico di proteggere il bilancio dell’Unione.

A livello dell’Unione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode:

  • conduce indagini amministrative indipendenti su frodi, corruzione e ogni altra attività illecita che coinvolga fondi o entrate dell’Unione, al fine di garantire che il denaro dei contribuenti dell’Unione sia utilizzato per i progetti che possono contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla promozione della crescita in Europa;
  • indaga su gravi irregolarità commesse dal personale e dai membri delle istituzioni dell’Unione, contribuendo in tal modo a rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti di tali istituzioni;
  • elabora le politiche antifrode dell’Unione in quanto servizio della Commissione.

La Procura europea è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 ed è il primo organo dell’Unione autorizzato a svolgere indagini penali e a perseguire le frodi e la corruzione che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

La Commissione europea affronta la corruzione a livello sia dell’Unione che internazionale, in particolare attraverso la direzione generale della Migrazione e degli affari interni e la direzione generale della Giustizia e dei consumatori.

La corruzione crea incertezza tra le imprese, riduce i livelli di investimento e impedisce il corretto funzionamento del mercato unico, ma soprattutto mina la fiducia nei governi, nelle istituzioni pubbliche e nella democrazia in generale.

Le istituzioni dell’Unione intendono:

  • razionalizzare e modernizzare l’insieme delle norme giuridiche che hanno un impatto sulla corruzione;
  • monitorare gli sviluppi nella lotta alla corruzione negli Stati membri, nell’ambito del semestre europeo;
  • sostenere l’attuazione di misure nazionali di lotta alla corruzione mediante finanziamenti, assistenza tecnica e scambio di esperienze.

L’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE riconosce la corruzione quale un «euro-reato» e la include fra i reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale.

L’articolo 83, paragrafo 2, del TFUE permette l’istituzione di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni negli ambiti che sono stati soggetti ad armonizzazione. Tali disposizioni si applicano qualora il ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri si dimostri essenziale per assicurare l’attuazione efficace delle politiche dell’Unione in tale ambito. Sulla base di tale articolo, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.