Accordo doganale con il Giappone
L’Unione europea (UE) e il Giappone hanno forti relazioni commerciali. La cooperazione tra le autorità doganali è uno strumento essenziale per facilitare la liberalizzazione degli scambi commerciali, ma anche per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, l’applicazione dei diritti sulla proprietà intellettuale e l’efficacia della lotta contro la frode.
ATTO
Decisione 2008/202/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone [Gazzetta ufficiale L 62 del 6.3.2008].
SINTESI
Cooperazione doganale
Il presente accordo istituisce una cooperazione estesa a tutti i settori della legislazione doganale.
L'istituzione di tale cooperazione si fonda sulla creazione di canali di comunicazione e su un coordinamento tra autorità doganali *.
Le parti si impegnano a facilitare le operazioni commerciali nel contesto di un maggiore livello di sicurezza. L’accordo è volto soprattutto a migliorare le tecniche e le procedure doganali.
L’obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione bilaterale e all’interno delle organizzazioni internazionali.
Assistenza amministrativa reciproca
Il presente accordo prevede due tipi di assistenza tra le autorità, per intervenire in caso di operazioni doganali contrarie alla normativa:
- l'assistenza su richiesta, in materia di regolarità e regime doganale delle importazioni ed esportazioni di merci, persone sospette, luoghi di stoccaggio, trasporti delle merci;
- l’assistenza spontanea, specialmente in caso di rischi potenziali per l’economia, per la sicurezza e la salute pubblica. Nell’interesse dell’altra parte, l'autorità interpellata * fornisce tutte le informazioni relative alle attività, ai mezzi e metodi, alle merci, alle persone e ai mezzi di trasporto.
Aspetti formali e deroghe all’obbligo di prestare assistenza
Le domande sono presentate per iscritto in una lingua accettata sia dall’autorità interpellata che dall’autorità richiedente. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, la forma orale può precedere la forma scritta.
Per facilitare il trattamento della domanda, l’autorità richiedente * fornisce sufficienti indicazioni sulla misura richiesta, l’oggetto e il motivo della domanda. Deve inoltre fornire informazioni sulle persone sospette, sugli elementi giuridici in questione, sui fatti pertinenti e sulle indagini già effettuate.
Per espletare una domanda di assistenza, l’autorità interpellata comunica tutte le informazioni già in suo possesso o procede ad adeguate indagini. Le misure adottate sono coordinate con l’autorità richiedente.
Qualora non fosse possibile accedere ad una domanda, si procederà immediatamente ad inviare una comunicazione motivata all’autorità richiedente.
Le parti contraenti possono rifiutarsi o astenersi dal prestare assistenza. La domanda può inoltre essere subordinata a talune condizioni qualora si ritenga possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi di Stato, specialmente quando la protezione delle informazioni trasmesse non viene garantita.
I dati trasmessi sono riservati e protetti dalle leggi e regolamenti applicabili nello Stato del richiedente. Tuttavia queste informazioni possono servire come elementi di prova in caso di procedimenti amministrativi.
Un comitato misto di cooperazione doganale sarà responsabile del corretto funzionamento dell’accordo.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Decisione 2008/202/CE |
28.1.2008 |
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GU L 62, 6.3.08 |



