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Cooperazione con i paesi terzi in materia di sicurezza nucleare

L'Unione europea (UE) eroga un aiuto finanziario ai paesi terzi al fine di garantire la sicurezza nucleare negli stessi. Il programma di finanziamento in parola copre il periodo 2007-2013.

ATTO

Regolamento (Euratom) n. 300/2007, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

SINTESI

Il regolamento in questione stabilisce un quadro per il finanziamento delle misure destinate a garantire un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica come pure l'esecuzione di controlli di sicurezza efficaci nei paesi terzi. Il quadro finanziario in parola è relativo al periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013 e dispone di una dotazione di 524 milioni di euro per l'insieme del periodo.

Il regolamento consente di erogare un sostegno finanziario per misure di rafforzamento della sicurezza nucleare, in particolare per quanto attiene al quadro normativo o di gestione della sicurezza delle centrali nucleari (progettazione, gestione, manutenzione, smantellamento), della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, della bonifica degli ex siti nucleari, della protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, della prevenzione degli incidenti o della reazione in caso di incidenti o ancora della promozione della cooperazione internazionale.

Il finanziamento può essere erogato, tra l'altro, sotto forma di progetti o programmi, di sovvenzioni per azioni, di contributi a fondi di garanzia, a fondi nazionali o internazionali o ancora di risorse umane o materiali. Inoltre, il finanziamento della misura può essere sostenuto interamente dall'UE o essere cofinanziato dalla stessa insieme a uno o più partner.

L'aiuto è erogato sulla base dei documenti strategici pluriennali adottati dalla Commissione, che riguardano uno o più paesi per una durata massima di sette anni e nei limiti di applicazione del regolamento in parola. Tali documenti contengono i programmi indicativi pluriennali che illustrano, in particolare, gli obiettivi prioritari e gli stanziamenti indicativi. Sulla base di tali documenti la Commissione adotta i programmi di azione, generalmente della durata di un anno, che precisano le modalità concrete di attuazione degli aiuti.

Talune misure possono essere adottate anche se non sono comprese nei documenti di programmazione: si tratta di misure speciali, adottate dalla Commissione in casi di urgenza, e di misure di sostegno, tra le quali figurano, ad esempio, le misure di assistenza tecnica o amministrativa.

Gli aiuti possono essere concessi, tra l'altro, ai paesi e alle regioni partner, ai loro enti decentralizzati, a enti pubblici e parastatali, a imprese private, a entità non statali quali le organizzazioni non governative o le associazioni professionali, a persone fisiche, al Centro comune di ricerca o alle agenzie della UE, alle organizzazioni internazionali o ancora a istituzioni finanziarie.

La partecipazione alle procedure per l'assegnazione di appalti pubblici o di contratti di sovvenzione è in linea di principio limitata alle persone fisiche o giuridiche aventi rispettivamente la cittadinanza di o la sede in uno Stato membro, in uno Stato che beneficia dello strumento di cooperazione di cui trattasi, dello strumento di preadesione, dello strumento di vicinato o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo. La partecipazione è aperta anche alle persone fisiche o giuridiche, i cui paesi abbiano riconosciuto l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna.

Le misure finanziate in virtù del regolamento in questione sono soggette al regolamento finanziario della UE e alle norme sulla tutela degli interessi finanziari della UE.

La Commissione sottopone a valutazione periodica i risultati delle politiche e dei programmi, come pure l'efficacia della programmazione, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione degli aiuti finanziati in virtù del regolamento di cui trattasi.

Il regolamento in parola fa seguito al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000, relativo al programma TACIS, alla decisione 98/381/CE, Euratom e alla decisione 2001/824/CE, Euratom. Tale strumento di finanziamento è peraltro complementare a altri strumenti di sostegno ai paesi terzi.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (Euratom) n. 300/2007

1.1.2007-31.12.2013

-

GU L 81 del 22.3.2007

ATTI COLLEGATI

Decisione della Commissione, dell'8 agosto 2007, che approva la strategia in materia di sicurezza nucleare per i programmi di cooperazione comunitaria 2007-2013 e il programma indicativo 2007-2009 [C(2007) 3758].

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , che istituisce uno strumento per la stabilità [Gazzetta ufficiale L 327 del 24.11.2006]Lo strumento per la stabilità è stato istituito al fine di erogare, nel periodo 2007-2013, aiuti finanziari per garantire condizioni stabili per lo sviluppo umano e economico e la promozione dei diritti dell'uomo, della democrazia e delle libertà fondamentali nell'ambito della politica dell'UE in materia di relazioni esterne.

Decisione 2005/510/Euratom della Commissione, del 14 giugno 2005, relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» [Gazzetta ufficiale L 185 del 16.7.2005].

Decisione 1999/819/Euratom della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 (es de en fr) [Gazzetta ufficiale L 318 dell'11.12.1999].

See also

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla sicurezza nucleare (EN).

Ultima modifica: 19.09.2007

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