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Cooperazione con i paesi industrializzati (2001-2006)

La Comunità europea persegue la promozione della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia.

ATTO

Regolamento (CE) n. 382/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia e che abroga il regolamento (CE) n. 1035/1999 [Cfr atti modificativi].

Abrogato dal regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito [Gazzetta ufficiale L 405 del 30.12.2006].

SINTESI

Sulla base degli articoli 133 e 308 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità attua azioni intese a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali con i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia.

Il presente regolamento regolamento istituisce un quadro giuridico per procedere a siffatte azioni di cooperazione, inserendosi nel contesto di relazioni bilaterali già stabilite con i seguenti paesi:

  • gli Stati Uniti d'America. Le relazioni si fondano sulla Dichiarazione transatlantica del 1990 (EN), sulla nuova Agenda transatlantica del 1995 (EN), sul Partenariato economico transatlantico del 1998 (EN) e sulla Dichiarazione di Bonn del 1999;
  • il Canada. Le relazioni si fondano sull'accordo quadro per la cooperazione commerciale ed economica del 1976, sulla Dichiarazione concernente le relazioni tra la Comunità europea e il Canada del 1990, sul Piano di azione congiunta e sulla Dichiarazione politica congiunta del 1996, sull'Agenda di partenariato del vertice di Ottawa adottata il 18 marzo 2004.
  • il Giappone. Le relazioni si fondano sulla Dichiarazione congiunta del 1991 e sul Piano di azione tra l'UE e il Giappone del 2001 (EN).
  • la Repubblica di Corea. Le relazioni si fondano sull'accordo quadro commerciale e di cooperazione, entrato in vigore nel 2001.
  • l'Australia. Le relazioni si fondano sulla Dichiarazione congiunta del 1997, riveduta nel 2003.
  • la Nuova Zelanda. Le relazioni si fondano sulla Dichiarazione congiunta del 1999, riveduta nel 2004.

Il regolamento è inteso a promuovere la cooperazione nel quadro dei vari strumenti bilaterali esistenti, concordati tra l'UE e i paesi partner, allo scopo di creare un contesto più propizio alla gestione e allo sviluppo di tali relazioni.

I finanziamenti comprendono in particolare le seguenti attività:

  • l'educazione e l'informazione al pubblico sulle relazioni bilaterali;
  • la crescita dei legami culturali, accademici e degli scambi di persone;
  • la promozione del dialogo tra i partner politici, economici e sociali;
  • la ricerca e gli studi destinati ad alimentare i lavori della Commissione;
  • i progetti di cooperazione su questioni relative ai settori scientifico e tecnologico, energetico, ambientale e dei trasporti;
  • la promozione della cooperazione doganale;
  • la promozione della visibilità dell'UE nei paesi partner;
  • i progetti pilota, che potrebbero in seguito condurre al finanziamento di nuove attività.

Il finanziamento dei progetti di cooperazione sarà imputato interamente sul bilancio della Comunità o assumerà la forma di un cofinanziamento con altre fonti dei paesi partner e/o dell'UE.

Inoltre, taluni progetti riguardano direttamente i privati, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione. In questo caso possono essere versate sovvenzioni, quali borse di studio, a persone fisiche.

Con il Giappone, e in misura inferiore con la Corea, la Comunità attua un programma di misure e di azioni specifiche destinato a consolidare la presenza commerciale degli Stati membri sui mercati giapponese e coreano. Il presente regolamento dispone il sostegno a varie azioni, tra cui:

  • la partecipazione di quadri commerciali europei ad azioni condotte in Giappone e in Corea ("programmi di formazione di quadri / Executive Training Programme") (EN);
  • la raccolta di informazioni e la consulenza strategica su questioni relative al settore commerciale in Giappone;
  • conferenze e seminari per promuovere gli scambi e gli investimenti;
  • il reclutamento, la formazione, la preparazione e missioni intese a facilitare l'accesso al mercato giapponese delle imprese della Comunità ("Gateway to Japan").

Per attuare le varie azioni nel settore delle relazioni commerciali, la Commissione è assistita da un comitato.

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento. La Commissione inoltre realizza verifiche delle azioni e dei programmi finanziati allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Termini chiave dell'atto

  • Paesi industrializzati: gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, l'Australia, la Nuova Zelanda.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento 382/2001/CE

20.03.2001-31.12.2006

-

GU L 57 del 27.02.2001

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1900/2005

12.12.2005

-

GU L 303 del 22.11.2005

Ultima modifica: 10.07.2007

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