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Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) opera nel contesto della politica delle relazioni esterne dell’Unione europea (UE) con l’obiettivo di assistere i paesi terzi nello sviluppo del capitale umano. A tal fine, favorisce l’accesso all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e lo sviluppo delle capacità e delle competenze.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)

SINTESI

Il presente regolamento istituisce la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) abrogando il regolamento (CEE) n. 1360/90, che l’aveva creata in origine. La Fondazione opera nella sfera della politica delle relazioni esterne dell’Unione europea (UE) con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei seguenti paesi partner:

  • paesi candidati all’UE (Albania, Montenegro, Serbia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia);
  • potenziali paesi candidati nei Balcani occidentali (Bosnia-Erzegovina e Kosovo);
  • paesi partner del Mediterraneo meridionale, dell’Europa orientale e del Caucaso meridionale (Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Autorità palestinese, Russia, Siria, Tunisia e Ucraina);
  • altri paesi, come stabilito dal consiglio di amministrazione dell’ETF in base a criteri specifici.

La Fondazione può fornire assistenza ai suddetti paesi per migliorare le capacità e le competenze dei loro cittadini. Nel perseguimento di tale obiettivo, la Fondazione partecipa al processo di riforma per lo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione professionale iniziale e lungo tutto l’arco della vita, favorendo inoltre l’accesso ai medesimi. L’ETF favorisce la mobilità, la cooperazione fra gli istituti di insegnamento e le imprese, nonché lo scambio di esperienze e informazioni fra i paesi dell’UE.

Ai fini del raggiungimento dello sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei paesi partner, la Fondazione assolve principalmente le seguenti funzioni:

  • fornire informazioni, analisi politiche e consulenza per le questioni attinenti allo sviluppo del capitale umano nei paesi partner;
  • promuovere la conoscenza e l’analisi delle esigenze in materia di competenze sui mercati del lavoro;
  • assistere alla creazione di capacità in materia di sviluppo del capitale umano;
  • favorire lo scambio di informazioni e esperienze tra i donatori e tra i paesi partner e l’UE;
  • sostenere la fornitura di assistenza unionale e contribuire all’analisi dell’efficacia di tale assistenza (se richiesto dalla Commissione).

Nell’espletamento delle proprie funzioni, la Fondazione collabora con altri organismi dell’UE pertinenti, in particolare con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), con i rappresentanti delle parti sociali a livello europeo e le organizzazioni internazionali rilevanti, ove appropriato.

L’ETF è una fondazione che non persegue finalità di lucro e ha una personalità giuridica. Ha sede a Torino, Italia.

Struttura

Il consiglio di amministrazione dell’ETF è composto da un rappresentante di ciascun paese dell’UE, tre rappresentanti della Commissione, tre esperti nominati dal Parlamento europeo e tre rappresentanti dei paesi partner nominati dalla Commissione. I rappresentanti dei paesi dell’UE all’interno del consiglio di amministrazione hanno diritto ad un voto. I rappresentanti della Commissione hanno diritto congiuntamente a un voto. Il consiglio d’amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati per cinque anni e il loro mandato è rinnovabile una volta.

Il consiglio di amministrazione prepara ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione, adotta il programma annuale di lavoro, il progetto di tabella dell’organico, il bilancio definitivo, la relazione di attività annuale, il regolamento interno e il regolamento finanziario. Ha il potere di nominare e sollevare dall’incarico il direttore, e di rinnovare il suo mandato.

Il direttore è nominato da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un mandato di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una volta per un periodo non superiore a tre anni. Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione ed è responsabile della gestione amministrativa. Ha inoltre la funzione di preparare e organizzare il lavoro del consiglio di amministrazione e di attuare le decisioni di quest’ultimo. Infine, il direttore deve attuare il programma annuale di lavoro e dare esecuzione al bilancio della Fondazione.

Le entrate dell’ETF comprendono principalmente una sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea e i pagamenti ricevuti per servizi prestati. I conti definitivi della Fondazione, le relazioni annuali di attività e il regolamento interno sono pubblicati.

Contesto

Dalla sua adozione, il regolamento (CEE) n. 1360/90 che ha istituito l’ETF è stato emendato in più occasioni. Alla luce di nuove modifiche e per un’esigenza di chiarezza, il regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1339/2008.

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Termine per la trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n.1339/2008

20.1.2009

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GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82-93

Ultimo aggiornamento: 10.09.2015

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