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Accordo di partenariato e di sviluppo con il Bangladesh

 

SINTESI DI:

Accordo di cooperazione tra l’UE e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo

Decisione 2001/332/CE — relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra l’UE e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

  • L’accordo di cooperazione mira a rafforzare i rapporti tra la Comunità europea (oggi Unione europea) e il Bangladesh. Pone in evidenza l’importanza cruciale dello sviluppo sociale del Bangladesh, parallelamente allo sviluppo economico del paese e alla tutela del suo ambiente.
  • La decisione conclude l’accordo a nome dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

La cooperazione tra l’Unione e il Bangladesh è volta a contribuire allo sviluppo sostenibile del Bangladesh e alla lotta contro la povertà. Il Bangladesh fa parte dei paesi meno sviluppati del mondo (PMS).

Settori di cooperazione

  • La lotta alla droga e all’aids è uno dei temi principali affrontati dai partner. Gli interventi prevedono:
    • misure di prevenzione, di controllo e di lotta all’aids;
    • attività di informazione e di educazione;
    • rafforzamento dell’accesso ai servizi sanitari e di trattamento dei malati;
    • reinserimento dei tossicomani.
  • La cooperazione negli scambi mira a sviluppare il commercio e a migliorare l’accesso ai mercati. Ciò viene attuato in conformità con gli accordi con l’Organizzazione mondiale del commercio. I partner devono pertanto impegnarsi a sopprimere gli ostacoli agli scambi e a risolvere i problemi di transito o di riesportazione, oltre a migliorare la cooperazione doganale e lo scambio di informazioni.
  • Inoltre, il Bangladesh deve potenziare il suo impegno in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
  • La cooperazione economica mira segnatamente a:
    • facilitare i contatti tra operatori economici, contesti commerciali, imprese e investitori;
    • migliorare il contesto imprenditoriale e le condizioni di investimento, in particolare per le piccole e medie imprese;
    • promuovere il trasferimento di tecnologia.
  • L’accordo fonda il principio di accesso reciproco dei partner ai loro rispettivi appalti pubblici. Essi applicano il principio del libero accesso ai mercati del trasporto marittimo internazionale.
  • Nel settore dell’ambiente, la cooperazione deve consentire segnatamente di:
    • ridurre i rischi di calamità naturali, e soprattutto lottare contro l’erosione del suolo;
    • elaborare una politica ambientale e la formazione del personale;
    • promuovere le fonti energetiche sostenibili e non inquinanti.
  • I partner concordano di procedere a scambi di conoscenze nel settore delle scienze e delle tecnologie e di cooperare nel settore della lotta contro la produzione di droga e il riciclaggio dei capitali.
  • Un punto essenziale del partenariato è lo sviluppo dei diritti e delle competenze dei lavoratori. Devono essere applicati gli strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro nel settore del lavoro minorile, del lavoro forzato, della libertà di associazione, del diritto sindacale, ecc. Devono inoltre essere adottate delle misure per favorire l’istruzione e le qualifiche professionali, soprattutto per quanto riguarda le fasce più povere della popolazione.

Cooperazione regionale

Possono essere intraprese azioni di cooperazione con altri paesi della regione, particolarmente nei settori:

  • dell’assistenza tecnica e della formazione del personale;
  • della promozione degli scambi commerciali intraregionali;
  • del sostegno alle organizzazioni di cooperazione regionale (come l’Associazione dell’Asia del Sud per la cooperazione regionale);
  • lo studio di questioni a carattere regionale, in particolare nel settore dei trasporti, delle comunicazioni, dell’ambiente e della salute.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1o marzo 2001.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 48).

Decisione 2001/332/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 47).

Ultimo aggiornamento: 28.04.2020

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