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Partenariati con i paesi dell’Associazione dell’Asia del Sud per la cooperazione regionale

 

SINTESI DI:

Decisione (UE) 2017/434 — relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra

Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra

Decisione 2004/870/CE — relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul partenariato e sullo sviluppo

Decisione 2001/332/CE — relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo

Decisione 95/129/CE — relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo

Decisione 94/578/CE—relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo

Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo

QUAL È LO SCOPO DEGLI ACCORDI E DELLE DECISIONI?

  • Tra il 1994 e il 2017, l’Unione europea (UE), in precedenza la Comunità europea, ha concluso accordi di cooperazione con sei paesi dell’Associazione dell’Asia del Sud per la cooperazione regionale: Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. L’accordo con il Nepal non è più in vigore.
  • Tali accordi mirano a sviluppare legami di cooperazione con i partner, garantendo al tempo stesso i diritti umani e la promozione dei principi democratici.
  • Le decisioni concludono accordi a nome dell’UE.

PUNTI CHIAVE

I principali obiettivi di cooperazione riguardano:

  • gli scambi commerciali, con lo scopo di aumentare, diversificare e liberalizzare gli scambi stessi. Le parti si sino accordate per aprire i rispettivi mercati e rafforzare la loro cooperazione doganale in conformità con i principi dell’Organizzazione mondiale del commercio;
  • l’economia, allo scopo di migliorare il contesto imprenditoriale, il dialogo tra le imprese, la condivisione di informazioni e la formazione degli imprenditori;
  • lo sviluppo sostenibile, in particolare in relazione al progresso sociale e alla lotta contro la povertà. L’UE deve sostenere il progresso dei suoi partner nei settori della sanità, dell’istruzione, del miglioramento del livello di vita e a favore della promozione del ruolo delle donne nella società;
  • lo sviluppo delle risorse umane, delle qualifiche professionali e la promozione delle norme internazionali sul lavoro dignitoso;
  • lo sviluppo rurale, l’incremento degli scambi commerciali di prodotti agricoli, della pesca e dell’allevamento, compreso il miglioramento delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Gli accordi prevedono anche obiettivi specifici in funzione delle diverse necessità dei paesi partner in relazione a:

  • la cooperazione scientifica e tecnologica, che deve determinare un miglioramento dell’assistenza tecnica con il Pakistan e lo Sri Lanka, le norme di controllo e di qualità del Bangladesh, il lancio di progetti comuni di ricerca, la mobilità dei ricercatori, lo scambio di informazioni scientifiche (segnatamente nei settori della biotecnologia, i nuovi materiali e le scienze della terra) con l’India;
  • la protezione dell’ambiente, in particolare al fine di sostenere il Pakistan nella gestione delle risorse naturali, dell’erosione e della deforestazione, il Bangladesh per la riduzione dei rischi di catastrofi naturali, lo Sri Lanka per la prevenzione dell’inquinamento industriale, l’India per l’elaborazione e l’applicazione della normativa ambientale, la ricerca e la formazione;
  • il miglioramento dell’ambiente degli investimenti privati, con l’India e lo Sri Lanka;
  • lo sviluppo del’industria e dei servizi, con l’India e il Pakistan;
  • la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, con l’India e lo Sri Lanka;
  • la cooperazione nei settori dell’informazione, della cultura e delle comunicazioni, con il Pakistan e il Bangladesh;
  • la promozione del settore dell’energia, con l’India e il Pakistan, tenuto conto dell’importanza del settore per il loro sviluppo economico e sociale;
  • la lotta contro il traffico di droga e il riciclaggio di capitali, in particolare con il Pakistan e il Bangladesh, attraverso le misure speciali della lotta contro la produzione e il traffico di droga, ma anche la prevenzione della tossicodipendenza;
  • il turismo, con l’India, il Pakistan e lo Sri Lanka, segnatamente per lo scambio di informazione e la realizzazione di studi;
  • la tutela dei diritti umani e dell’uguaglianza di genere e il coinvolgimento della società civile in Afghanistan;
  • la promozione della pace e della sicurezza in Afghanistan.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Paese

Entrata in vigore

Afghanistan

applicazione provvisoria dal 1o dicembre 2017

Pakistan

1o settembre 2004

Bangladesh

1o marzo 2001

Sri Lanka

1o aprile 1995

India

1o agosto 1994

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 1).

Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 3).

Decisione 2004/870/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 22).

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul partenariato e sullo sviluppo (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 23).

Decisione 2001/332/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 47).

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 48).

Decisione 95/129/CE del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo (GU L 85 del 19.4.1995, pag. 32).

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo (GU L 85 del 19.4.1995, pag. 33).

Decisione 94/578/CE del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo (GU L 223 del 27.8.1994, pag. 23).

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo (GU L 223 del 27.8.1994, pag. 24).

DOCUMENTI COLLEGATI

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra (GU L 273 del 24.10.2017, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 06.04.2020

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