Qualità dell'acqua potabile
L'Unione europea (UE) definisce le norme qualitative essenziali cui devono soddisfare le acque destinate al consumo umano.
ATTO
Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La direttiva intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nell’Unione europea (UE).
Acqua potabile
Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali.
Obblighi generali
Gli Stati membri vigilano affinché l'acqua potabile:
- non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana;
- soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva.
Prendono tutte le altre misure necessarie a garantire la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano.
Norme di qualità
Gli Stati membri stabiliscono valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute.
Controllo
La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni programmi di controllo.
Misure correttive e restrizioni d’uso
In caso di inosservanza dei valori di parametro, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano tempestivamente adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque.
Indipendentemente dal rispetto o meno dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono qualsiasi altro provvedimento necessario. I consumatori vengono informati di tali misure.
Deroghe
La direttiva prevede che gli Stati membri possano stabilire deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo, purché:
- la deroga non presenti un rischio per la salute umana;
- l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo;
- la deroga abbia durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni (è prevista la possibilità di rinnovare la deroga per due periodi addizionali di tre anni).
Le deroghe devono indicare particolareggiatamente i motivi che hanno indotto a concederle, salvo qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e che un'azione correttiva possa risolverla tempestivamente. Le deroghe non si applicano alle acque messe in vendita in bottiglie o in contenitori.
Lo Stato membro che si avvale di una deroga provvede affinché ne sia informata:
- la popolazione interessata;
- la Commissione, entro un termine di due mesi, se la deroga riguarda una singola fornitura d'acqua superiore a 1000 m³ al giorno in media o l'approvvigionamento di 5000 o più persone.
Garanzia di qualità del trattamento, degli impianti e dei materiali
I materiali utilizzati per i nuovi impianti per la preparazione o la distribuzione dell'acqua potabile non possono essere presenti nelle acque in concentrazioni superiori a quelle strettamente necessarie.
Riesame
Con periodicità almeno quinquennale la Commissione sottopone a revisione i parametri stabiliti dalla direttiva alla luce del progresso scientifico e tecnico. A tal fine è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.
Informazioni e relazioni
Con periodicità almeno triennale gli Stati membri pubblicano una relazione sulla qualità dell'acqua potabile, destinata ai consumatori. Su base di tale relazione, la Commissione elabora ogni tre anni una relazione di sintesi sulla qualità delle acque destinate al consumo umano nell’UE.
Termine di messa in conformità
Entro cinque anni gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia conforme alle disposizioni della direttiva. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato di tre anni al massimo.
Abrogazione
La direttiva 98/83/CE sostituisce la direttiva 80/778/CEE con effetto al 25 dicembre 2003.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 98/83/CE |
25.12.1998 |
25.12.2000 |
GU L 330 del 5.12.1998 |
| Atto/i modificativo/i | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 596/2009 |
7.8.2009 |
- |
GU L 188 del 18.7.2009 |
Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 98/83/CE sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata
ha unicamente un valore documentale.



