Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni penali
L’Unione europea (UE) istituisce un quadro giuridico che permette di applicare sanzioni per lo scarico di idrocarburi e di sostanze nocive da parte delle navi che navigano nelle sue acque.
ATTI
Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per violazioni.
SINTESI
La presente legislazione stabilisce che gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi costituiscono in principio un’infrazione penale. Secondo la direttiva si tratta degli scarichi di idrocarburi o di alcune sostanze liquide nocive provenienti dalle navi. Gli scarichi di minore entità non devono necessariamente essere considerati violazioni, a meno che si verifichino ripetutamente provocando un deterioramento della qualità dell’acqua.
Alle persone responsabili di tali scarichi di sostanze inquinanti possono essere comminate sanzioni penali se esse hanno agito intenzionalmente e temerariamente * o per negligenza grave. Anche l’istigazione o il favoreggiamento e il concorso allo scarico di sostanze inquinanti può comportare delle sanzioni penali.
La direttiva si applica a qualsiasi tipo di nave battente qualsiasi bandiera. Gli scarichi di sostanze inquinanti sono vietati:
- nelle acque interne, compresi i porti, di un paese dell’Unione europea (UE);
- nelle acque territoriali di un paese dell’UE;
- negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, soggetti al regime di passaggio di transito come specificato nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
- nella zona economica esclusiva di un paese dell’UE;
- in alto mare.
Eccezioni
Questo sistema non si applica agli scarichi provenienti da navi militari da guerra o gestite da uno Stato solo per servizi statali a fini non commerciali.
Possono inoltre essere ammesse eccezioni al divieto di scarico di sostanze inquinanti, quando lo scarico si renda necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane.
Persone giuridiche
Alle persone giuridiche di diritto privato * possono essere comminate sanzioni penali se una persona fisica ha commesso un’infrazione penale per loro conto. Questa persona fisica può aver agito a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e deve detenere una posizione preminente, ovvero un potere di rappresentanza, di decisione e di controllo in seno alla persona giuridica.
La persona giuridica può anche essere ritenuta responsabile delle infrazioni per omissione commesse da persone fisiche, ovvero per la carenza di sorveglianza o controllo.
La responsabilità della persona giuridica non esclude azioni penali contro le persone fisiche coinvolte.
Applicazione delle sanzioni
Le autorità nazionali assicurano l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche per le infrazioni di minore entità. Esse cooperano allorquando una nave si renda colpevole di uno scarico illegale nella loro area di responsabilità prima di fare scalo in un altro paese dell’UE.
Contesto
A seguito del naufragio della petroliera Prestige nel novembre 2002 e dell’Erika nel dicembre 1999, è emersa la necessità di rafforzare le misure di lotta all’inquinamento provocato dalle navi. Gli incidenti, tuttavia, non rappresentano la fonte principale dell’inquinamento, la maggior parte del quale è causato dagli scarichi intenzionali (operazioni di pulizia delle cisterne ed eliminazione degli oli usati).
La presente regolamentazione integra nel diritto comunitario le disposizioni pertinenti della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 («convenzione Marpol 73/78» (EN)). A livello internazionale, il risarcimento per l’inquinamento da idrocarburi è regolamentato dalla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC) e dalla convenzione internazionale che istituisce un Fondo internazionale di risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi (convenzione IOPC), di cui tutti gli Stati membri costieri sono firmatari.
Queste due convenzioni istituiscono un sistema a due livelli di responsabilità basato su:
- una responsabilità oggettiva (limitata) per il proprietario della nave;
- un fondo alimentato collettivamente che fornisce alle vittime dei danni dovuti ad inquinamento un risarcimento complementare laddove non sia possibile un risarcimento completo.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2005/35/CE |
30.9.2005 |
1.3.2007 |
GU L 255 del 30.9.2005 |
|
Direttiva 2009/123/CE |
16.11.2009 |
16.11.2010 |
GU L 280 del 27.10.2009 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2005/35/CE del Consiglio sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima [Gazzetta ufficiale L 208 del 5.8.2002].
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico [Gazzetta ufficiale L 332 del 28.12.2000].



