Qualità delle acque di balneazione
L’Unione europea (UE) istituisce una nuova normativa volta a migliorare la qualità delle acque di balneazione. La presente direttiva permette in effetti di migliorare le misure per il monitoraggio e la gestione delle acque, nonché l'informazione al pubblico.
ATTO
Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
SINTESI
L’Unione europea (UE) provvede a proteggere la qualità dell'ambiente e la salute umana. Pertanto, la presente direttiva permette di migliorare le norme che garantiscono la qualità delle acque di balneazione *. Essa completa la direttiva 2000/60/CE sulla protezione e la gestione dell'acqua.
La direttiva non si applica alle piscine e alle terme, alle acque confinate create artificialmente soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici.
Monitoraggio delle acque di balneazione
Ogni anno, gli Stati membri individuano le acque di balneazione sul loro territorio e determinano la durata della loro stagione balneare.
Essi stabiliscono un monitoraggio nei luoghi più frequentati dai bagnanti o sottoposti a rischio più elevato di inquinamento. Tale monitoraggio è effettuato tramite il prelievo:
- di quattro campioni, di cui uno prima dell'inizio della stagione balneare;
- di tre campioni soltanto se la stagione non supera le otto settimane oppure se la regione è soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico.
Gli Stati membri comunicano i risultati del loro monitoraggio alla Commissione, nonché una descrizione delle misure di gestione della qualità delle acque. Il monitoraggio può essere sospeso in via eccezionale, previa comunicazione alla Commissione.
Determinazione della qualità delle acque di balneazione
La valutazione della qualità delle acque è basata su dati microbiologici, come definito dai parametri di cui all'allegato I. Gli Stati membri stabiliscono quindi una classificazione delle acque di qualità scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La classificazione corrisponde ai criteri di cui all'allegato II.
Tutte le acque di balneazione nell'UE devono essere come minimo di qualità sufficiente, entro la fine della stagione balneare 2015. Inoltre gli Stati membri adottano le misure necessarie per aumentare il numero delle acque di balneazione di qualità buona o eccellente.
In caso di qualità insufficiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per la gestione e l'eliminazione dell'inquinamento, per la protezione e l'informazione dei bagnanti.
Profili delle acque di balneazione
La direttiva prevede che vengano predisposti profili per individuare eventuali inquinamenti, riguardanti una o più acque contigue. Essi contengono in particolare una valutazione:
- delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e delle acque di superficie nel loro bacino drenante;
- dell'inquinamento e delle sue cause;
- delle misure di gestione.
Questi profili dovranno essere predisposti entro il 24 marzo 2011.
Misure eccezionali
Gli Stati membri adottano misure eccezionali in caso di situazioni inaspettate che deteriorano la qualità delle acque o costituiscono un rischio per la salute dei bagnanti.
Controlli adeguati devono essere attuati in caso di pericolo di proliferazione di alghe. Pertanto, le autorità responsabili devono:
- adottare misure di gestione e di informazione tempestive, in caso di proliferazione cianobatterica (o di «alghe blu»);
- valutare i rischi per la salute in caso di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino.
Acque transfrontaliere
Gli Stati membri procedono in particolare allo scambio di informazioni e ad azioni congiunte qualora un bacino idrografico * si estenda su più territori.
Informazione al pubblico
Le autorità nazionali permettono al pubblico di conoscere e partecipare alla gestione della qualità delle acque. I cittadini possono quindi formulare suggerimenti, osservazioni o reclami. Essi possono inoltre partecipare alla preparazione, alla revisione e all'aggiornamento degli elenchi della qualità dell'acqua.
Inoltre, gli Stati membri assicurano che adeguate informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare. Esse riguardano in particolare:
- la classificazione delle acque, i divieti o gli avvisi che sconsigliano la balneazione;
- una descrizione generale delle acque in un linguaggio non tecnico;
- una descrizione del tipo e della durata di inquinamento.
Contesto
La presente direttiva abroga la direttiva 76/2006/CEE entro il 31 dicembre 2014.
| Termini chiave |
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RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Direttiva 2006/7/CE |
24.3.2006 |
24.3.2008 |
GU L 64 del 4.3.2006 |



