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Smaltimento delle pile usate

 

SINTESI DI:

Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Vieta l’immissione sul mercato di taluni tipi di pile (o accumulatori)* con un contenuto di mercurio o superiore alla soglia stabilita.
  • Promuove un livello elevato di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile, e una migliore prestazione ambientale di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita di pile, particolarmente nella fase di riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti di pile.
  • L’obiettivo è ridurre la quantità di sostanze pericolose riversate nell’ambiente, segnatamente mercurio, cadmio e piombo, grazie alla riduzione della quantità di sostanze contenute nelle pile e grazie al trattamento e al riutilizzo di queste sostanze.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva si applica a tutti i tipi di pile, tranne quelli utilizzati nelle apparecchiature destinate alla protezione della sicurezza dei paesi dell’Unione europea (Unione) o a fini militari, nonché nelle apparecchiature destinate a essere lanciate nello spazio. La presente direttiva disciplina pertanto una gamma di prodotti più vasta rispetto alla direttiva 91/157/CEE, che si applicava solo a pile contenenti mercurio, piombo o cadmio ed escludeva le «pile a bottone», e che è abrogata.
  • Per quanto riguarda la presenza di mercurio, la direttiva vieta le pile, anche incorporate in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso. Le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso erano esenti da tale divieto fino a ottobre 2015 (nel caso di pile a bottone per apparecchi acustici tale esenzione era, comunque, sottoposta a revisione da parte della Commissione europea).
  • Per quanto riguarda il cadmio, sono vietate le pile portatili, comprese quelle incorporate in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso (ad eccezione delle pile portatili destinate a essere utilizzate in sistemi di emergenza e di allarme o le attrezzature mediche). Fu introdotta un’esenzione da questo divieto, fino al 31 dicembre 2016, per le pile portatili per utensili elettrici senza fili, consentendo all’industria del riciclaggio e ai consumatori lungo l’intera catena di valore di adattarsi ulteriormente alle relative tecnologie sostitutive.
  • Per raggiungere un livello elevato di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile, i paesi dell’Unione adottano le necessarie misure (ricorrendo eventualmente a strumenti economici) per promuovere e ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, evitando così che le pile siano smaltite come rifiuti urbani misti. I paesi dell’Unione devono predisporre dei sistemi affinché le pile usate possano essere depositate in punti di raccolta nelle vicinanze degli utenti finali e possano essere recuperate gratuitamente dai produttori. I tassi di raccolta dovevano raggiungere almeno il 25 % entro il 26 settembre 2012 e almeno il 45 % entro il 26 settembre 2016.
  • In base alla direttiva 2006/66/UE, modificata dalla direttiva 2013/56/UE, le pile devono essere rimovibili facilmente e senza pericolo. Perciò, gli apparecchi che incorporano pile devono essere corredati di istruzioni sul modo in cui esse possono essere rimosse senza pericolo dall’utilizzatore finale o da professionisti indipendenti qualificati.
  • I paesi dell’Unione devono inoltre verificare che le pile raccolte siano sottoposte a trattamento e riciclaggio conformemente alle migliori pratiche disponibili. Il recupero di energia non è considerato un processo di riciclaggio.
  • Il trattamento deve comprendere, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi. Il trattamento e lo stoccaggio (anche temporaneo) delle pile hanno luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori. La direttiva introduce inoltre degli obblighi relativi all’efficienza del processo di riciclaggio cui le pile sono sottoposte, in base alla loro composizione chimica.
  • I paesi dell’Unione sono autorizzati a destinare a discariche o a depositi sotterranei i rifiuti di pile portatili contenenti cadmio, mercurio o piombo, qualora non sia disponibile un mercato finale valido per i prodotti riciclati o nel caso in cui una valutazione dettagliata dell’impatto ambientale, economico e sociale dimostri che il riciclaggio non è la soluzione migliore. Inoltre, è vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile industriali e per autoveicoli. Tuttavia, i residui di pile che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio possono essere smaltiti in discarica o mediante incenerimento.
  • Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori del paese dell’Unione interessato o dell’Unione, a condizione che ciò avvenga a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulla spedizione dei rifiuti (si veda la sintesi).
  • I produttori o i terzi che agiscono a loro nome finanziano tutti i costi netti derivanti da raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile portatili industriali e per autoveicoli. I produttori di pile portatili finanziano i costi derivanti da campagne di informazione pubbliche sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile portatili. I piccoli produttori possono essere esentati da quest’obbligo se ciò non impedisce il corretto funzionamento della raccolta e del riciclaggio. Tutti i produttori di pile devono essere registrati.
  • Gli utilizzatori finali devono ricevere informazioni su diversi temi e attraverso vari mezzi:
    • sui potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile, nonché sui sistemi di raccolta e di riciclaggio a loro disposizione, attraverso campagne d’informazione o direttamente da parte dei distributori;
    • sulla portata della pila portatile, o sulla presenza di componenti chimici oltre una determinata soglia, informazioni che saranno date attraverso l’etichettatura in maniera visibile, leggibile e indelebile sulle pile, accumulatori e pacchi batteria;
    • sulla necessità di garantire la raccolta differenziata delle pile, attraverso l’uso del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce.
  • I paesi dell’Unione devono riferire alla Commissione dell’attuazione della direttiva e delle misure che intendono adottare per promuovere le innovazioni riguardanti l’impatto delle pile sull’ambiente (tra cui le nuove tecniche di riciclaggio e di trattamento). Alcuni aspetti della direttiva sono stati rivisti nel 2013 (si veda la direttiva di modifica 2013/56/UE).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2006/66/UE si applica dal 26 settembre 2006, con l’obbligo di diventare legge nei Paesi dell’Unione entro il 26 settembre 2008.
  • La direttiva 2013/56/UE è entrata in vigore il 30 dicembre 2013 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 1o luglio 2015.

CONTESTO

  • Ogni anno, diverse centinaia di migliaia di tonnellate di pile industriali e portatili sono immessi sul mercato dell’Unione. I metalli utilizzati in queste pile e accumulatori variano considerevolmente (mercurio, piombo, cadmio, nichel, rame, zinco, manganese e litio).
  • Lo smaltimento dei rifiuti derivati da questi prodotti è fonte di inquinamento atmosferico (nel caso dell’incenerimento) e di contaminazione dei terreni e delle acque (nel caso di smaltimento in discarica o di interramento). Un’adeguata regolamentazione permette di ridurre l’inquinamento ambientale cagionato da questi rifiuti. Inoltre il riciclaggio di questi rifiuti permette di recuperare migliaia di tonnellate di metalli e segnatamente metalli preziosi come il nichel, il cobalto e l’argento.
  • Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili); Nel contesto della direttiva, pile e accumulatori coincidono, pertanto viene utilizzato solo il termine «pile».

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2006/66/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2008/763/CE della Commissione, del 29 settembre 2008, che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali (GU L 262 del 1.10.2008, pag. 39).

Ultimo aggiornamento: 09.06.2020

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