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Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili

La direttiva fissa le regole per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa.

ATTO

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare:

  • lo smaltimento dei PCB * usati;
  • la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB.

Gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ e li trasmettono alla Commissione al più tardi entro settembre 1999. Per gli apparecchi e i PCB contenuti negli inventari la decontaminazione o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.

Gli inventari comprendono i seguenti elementi:

  • nome e indirizzo del detentore;
  • collocazione e descrizione degli apparecchi;
  • quantitativo di PCB contenuto in tali apparecchi;
  • date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
  • data della notifica.

Qualsiasi apparecchio soggetto ad inventario reca un'etichetta.

Gli Stati membri vietano:

  • la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di riutilizzo dei PCB;
  • il riempimento dei trasformatori con PCB.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie:

  • affinché i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB soggetti a inventario siano trasferiti ad un'impresa autorizzata, assicurando che saranno prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di incendi;
  • per vietare l'incenerimento di PCB o di PCB usati sulle navi;
  • per garantire che debbano ottenere un permesso tutte le imprese che procedono alla decontaminazione e/o allo smaltimento dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB;
  • affinché i trasformatori contenenti più dello 0,05 % in peso di PCB possano essere contaminati ai sensi della direttiva.

La Commissione:

  • fissa i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati;
  • fissa i requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB;
  • fornisce un elenco delle denominazioni di produzione dei condensatori, delle resistenze o degli induttori contenenti PCB;
  • definisce, se necessario, altri prodotti sostitutivi dei PCB pericolosi.

Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:

  • un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;
  • una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario.
Termini chiave dell'atto
  • L'acronimo PCB designa:
    • i policlorodifenili
    • i policlorotrifenili
    • il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, il monometildibromodifenilmetano
    • ogni miscela il cui tenore complessivo di qualsiasi delle suddette sostanze è superiore allo 0,005 % in peso.

RIFERIMENTI

AttoEntrata in vigoreTermine ultimo di recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Direttiva 96/59/CE

16.9.1996

16.3.1998

GU L 243 del 24.9.1996

Atto(i) modificatore(i)Entrata in vigoreTermine ultimo di recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 596/2009

7.8.2009

-

GU L 188 del 18.7.2009

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 96/59/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 2001/68/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) [Gazzetta ufficiale L 23 del 25.1.2001].

Ultima modifica: 19.10.2010
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