Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
La direttiva fissa le regole per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa.
ATTO
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare:
- lo smaltimento dei PCB * usati;
- la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB.
Gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ e li trasmettono alla Commissione al più tardi entro settembre 1999. Per gli apparecchi e i PCB contenuti negli inventari la decontaminazione o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.
Gli inventari comprendono i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del detentore;
- collocazione e descrizione degli apparecchi;
- quantitativo di PCB contenuto in tali apparecchi;
- date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
- data della notifica.
Qualsiasi apparecchio soggetto ad inventario reca un'etichetta.
Gli Stati membri vietano:
- la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di riutilizzo dei PCB;
- il riempimento dei trasformatori con PCB.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie:
- affinché i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB soggetti a inventario siano trasferiti ad un'impresa autorizzata, assicurando che saranno prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di incendi;
- per vietare l'incenerimento di PCB o di PCB usati sulle navi;
- per garantire che debbano ottenere un permesso tutte le imprese che procedono alla decontaminazione e/o allo smaltimento dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB;
- affinché i trasformatori contenenti più dello 0,05 % in peso di PCB possano essere contaminati ai sensi della direttiva.
La Commissione:
- fissa i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati;
- fissa i requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB;
- fornisce un elenco delle denominazioni di produzione dei condensatori, delle resistenze o degli induttori contenenti PCB;
- definisce, se necessario, altri prodotti sostitutivi dei PCB pericolosi.
Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:
- un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;
- una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 96/59/CE |
16.9.1996 |
16.3.1998 |
GU L 243 del 24.9.1996 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 596/2009 |
7.8.2009 |
- |
GU L 188 del 18.7.2009 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 96/59/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata
ha unicamente un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Decisione 2001/68/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) [Gazzetta ufficiale L 23 del 25.1.2001].



