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Smaltimento dei policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT)

 

SINTESI DI:

Direttiva 96/59/CE: smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Armonizza la normativa sullo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)* e sulla decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi che li contengono.

PUNTI CHIAVE

  • I paesi dell’Unione europea (UE) devono garantire che:
    • i PCB e i PCT usati, nonché gli apparecchi che li contengono, siano smaltiti nel più breve tempo possibile;
    • siano compilati inventari degli apparecchi contenenti più di 5 litri di PCB e PCT, e ne sia trasmessa una sintesi alla Commissione europea non oltre tre anni dall’adozione della normativa;
    • le aziende che smaltiscono i PCB e i PCT siano autorizzate e conservino registri sulla quantità, l’origine e la natura dei PCB e PCT usati che ricevono;
    • siano previste misure di sicurezza per prevenire ogni rischio di incendio di PCB e PCT o degli apparecchi che li contengono;
    • i PCB o i PCT non siano bruciati sulle navi;
    • i trasformatori non siano riempiti con PCB e PCT;
    • i trasformatori contenenti più dello 0,05 % in peso di PCB o PCT siano decontaminati secondo le condizioni previste dalla normativa;
    • gli apparecchi contenenti più di 5 litri di PCB e PCT siano decontaminati e/o smaltiti al più tardi entro la fine del 2010, fatta eccezione per i trasformatori contenenti tra lo 0,05 % e lo 0,005 % in peso di PCB o PCT, che possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa.
  • Gli inventari devono contenere:
    • il nome e l’indirizzo del titolare degli apparecchi;
    • la collocazione e la descrizione degli apparecchi;
    • il quantitativo di PCB o PCT contenuto in tali apparecchi;
    • le date e i tipi di trattamento o di sostituzione effettuati o previsti;
    • la data della notifica.
  • La Commissione:
    • fissa i parametri per determinare il tenore in PCB e PCT dei materiali contaminati;
    • definisce i requisiti tecnici per altre modalità di smaltimento dei PCB e dei PCT;
    • rende disponibile un elenco delle denominazioni di produzione dei condensatori, delle resistenze o degli induttori contenenti PCB e PCT;
    • definisce, se necessario, altri prodotti sostitutivi dei PCB e PCT pericolosi.
  • Il regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (POP) fornisce il quadro giuridico per i POP e si applica anche ai PCB, che sono stati classificati come POP.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 16 settembre 1996. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 16 marzo 1998.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

* TERMINE CHIAVE

Policlorodifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT): un gruppo di composti artificiali che sono stati ampiamente utilizzati in passato, soprattutto negli apparecchi elettrici. Sono stati vietati alla fine degli anni settanta in molti paesi a causa delle preoccupazioni ambientali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31-35)

Le successive modifiche alla direttiva 96/59/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Decisione 2001/68/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell’articolo 10, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) [notificata con il numero C(2001) 107] (GU L 23 del 25.1.2001, pag. 31)

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7-49)

Rettifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004) (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5-22)

Si veda la versione consolidata

Ultimo aggiornamento: 13.02.2017

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