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Proteggere le balene, i delfini e le focene dalla cattura accidentale

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 812/2004: misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Introduce misure volte a ridurre le catture accidentali (conosciute come catture accessorie) di balene, delfini e focene (un gruppo di mammiferi marini conosciuto come cetacei) da parte dei pescherecci.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento introduce:

  • misure tecniche riguardanti le reti da posta (reti da pesca sospese in senso verticale in modo che i pesci vi rimangano intrappolati con le branchie) e le reti da traino (altro tipo di reti da pesca) in zone specifiche (elencate negli allegati I e III del regolamento);
  • un programma di sorveglianza a bordo dei pescherecci volto a ottenere informazioni sulle catture accessorie di cetacei nell’ambito della pesca «a rischio»* (si veda l’allegato III).

Dispositivi acustici di dissuasione

  • Sono stati sviluppati dispositivi acustici di dissuasione di vario tipo. Tali dispositivi (spesso denominati «pinger») emettono segnali finalizzati a tenere lontani i cetacei dagli attrezzi da pesca.
  • Tutti i pescherecci che misurano 12 metri o più di lunghezza e che pescano nelle zone specificate in un determinato periodo devono usare questi dispositivi.
  • I capitani dei pescherecci devono garantire che i dispositivi siano perfettamente funzionanti al momento di calare gli attrezzi da pesca.
  • I paesi dell’Unione europea (UE) devono sorvegliare e valutare gli effetti nel tempo dell’uso di tali dispositivi.
  • Le specifiche tecniche’uso dei dispositivi (ad esempio le caratteristiche del segnale) e le condizioni d’uso (ossia lo spazio massimo fra i dispositivi sulle reti) sono stabiliti nell’allegato II del regolamento.
  • In via eccezionale, i paesi dell’UE possono autorizzare per un massimo di due anni l’uso di dispositivi che non soddisfano le specifiche o le condizioni d’uso, purché il loro uso sia stato sufficientemente documentato.

Programmi di sorveglianza delle catture accidentali

  • I paesi dell’UE devono predisporre e attuare programmi di sorveglianza delle catture accidentali di cetacei da parte dei pescherecci che battono la loro bandiera. L’obiettivo dell’esercizio è ottenere dati rappresentativi sulle operazioni di pesca elencate nell’allegato III.
  • Per i pescherecci che misurano meno di 15 metri di lunghezza, i dati sono raccolti attraverso studi o progetti pilota.
  • Per i pescherecci che misurano 15 o più metri di lunghezza, la sorveglianza è effettuata da osservatori a bordo.
  • Per quanto riguarda gli osservatori, la normativa stabilisce:
    • le loro qualifiche (ad esempio esperienza sostanziale riguardo alle specie di cetacei e alle pratiche di pesca);
    • la loro capacità di eseguire determinati compiti scientifici elementari ecc.;
    • i loro compiti (sorvegliare le catture accidentali e raccogliere i dati necessari per isolare le catture accessorie osservate dall’intera operazione di pesca interessata);
    • il contenuto della relazione riguardante i dati raccolti, le osservazioni e i risultati, che gli osservatori devono inviare.

Relazioni

  • Ogni anno, i paesi dell’UE devono inviare una relazione alla Commissione europea, la quale dovrebbe:
    • contenere delle stime globali sulle catture accidentali di cetacei in ciascuna operazione di pesca interessata;
    • includere una valutazione delle conclusioni delle relazioni degli osservatori e qualsiasi altra informazione appropriata, comprese ricerche svolte per ridurre le catture accidentali di cetacei nell’ambito della pesca.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 1o luglio 2004.

CONTESTO

Le balene, i delfini e le focene sono specie protette dalla direttiva «Habitat»dell’Unione, che richiede ai paesi dell’UE di occuparsi del monitoraggio dello stato di conservazione di tali specie. Di conseguenza, l’UE ha assunto misure specifiche volte a garantire che l’impatto delle attività di pesca sia ridotto al minimo.

* TERMINE CHIAVE

pesca «a rischio»: nell’ambito della presente sintesi, operazioni di pesca in cui la popolazione dei cetacei è particolarmente minacciata dalle attività di pesca.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pagg. 12-31).

Si veda la rettifica.

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 812/2004 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidataha solo valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pagg. 1-12)

Cfr. la versione consolidata

Ultimo aggiornamento: 04.10.2016

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