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Sistema di licenze per le importazioni di legname nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname

QUALE È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Noto come il regolamento sulla normativa, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), garantisce che il legname e i prodotti del legno esportati verso l’UE da paesi partner che hanno firmato un accordo di partenariato volontario (VPA) con l’UE e attuano un sistema di licenze FLEGT siano stati tagliati legalmente.
  • Esso completa il regolamento (UE) n. 995/2010, che mira a vietare l’immissione sul mercato dell’UE di legname tagliato illegalmente e prodotti derivati da tale legname.
  • È stato modificato dal regolamento (UE) n. 657/2014, dal regolamento delegato (UE) 2016/1387 e dal regolamento (UE) 2019/1010.

PUNTI CHIAVE

  • Il presente regolamento si applica alle importazioni del legno e dei prodotti derivati elencati negli allegati II e III, provenienti dai paesi partner elencati nell’allegato I.
  • La partecipazione al sistema di licenze FLEGT avviene attraverso degli accordi volontari di partenariato (VPA) con i paesi produttori di legname che desiderano firmare tali accordi con l’UE. Ogni accordo VPA specifica il programma e gli impegni concordati.
  • I paesi esportatori che firmano un accordo VPA devono sviluppare un sistema di verifica della legalità dei propri prodotti derivati dal legno.
  • Tutte le spedizioni di legname provenienti da paesi parte di un accordo VPA che hanno un sistema di licenze FLEGT devono essere disciplinate da una licenza FLEGT che certifichi la conformità ai requisiti del sistema di licenze FLEGT. Senza una licenza FLEGT, le spedizioni di legname non possono essere immesse sul mercato dell’UE.
  • Qualora vi siano dubbi sulla validità di una licenza FLEGT a una frontiera dell’Unione, le autorità competenti devono richiedere ulteriori verifiche da parte dell’autorità che ha rilasciato la licenza (i costi della verifica sono sostenuti dall’importatore, a meno che il paese dell’UE in questione non decida diversamente). Le autorità doganali possono sospendere l’immissione del legname se ritengono che la licenza FLEGT non sia valida.
  • I paesi dell’UE devono determinare le sanzioni da imporre in caso di violazione del presente regolamento.

Modifiche

  • Il regolamento (UE) n. 657/2014 ha modificato il regolamento (CE) n. 2173/2005 che conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione.
  • Il regolamento delegato (UE) 2016/1387 modifica gli allegati I e III, riconoscendo che l’Indonesia è diventata il primo paese partner ad avere un sistema operativo di licenze FLEGT e a rilasciare licenze FLEGT.
  • Il regolamento (UE) 2019/1010 modifica il regolamento originale per quanto riguarda le relazioni che gli Stati membri devono preparare ogni anno. In base al regolamento originale, dovevano presentare una relazione alla Commissione indicando i quantitativi di importazioni di legname nell’ambito del sistema di licenze FLEGT, il numero di licenze ricevute e il numero di casi e quantità di legname e prodotti da legname importati senza una licenza FLEGT (vale a dire importazioni vietate). Il regolamento di modifica, tuttavia, non specifica cosa dovrebbe essere incluso nella relazione che deve essere presentata dagli Stati membri. Esso richiede inoltre agli Stati membri non solo di presentare tali relazioni alla Commissione, ma anche di renderle disponibili al pubblico.
  • Il regolamento (UE) 2019/1010 impone inoltre alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e l’efficacia del regolamento ogni cinque anni a partire dal 2021.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal venerdì 30 dicembre 2005.

CONTESTO

Il sistema di autorizzazioni FLEGT è stato proposto per la prima volta nel 2003 nel piano d’azione FLEGT, che mirava a combattere il disboscamento illegale e a migliorare la domanda e l’offerta di legname legale. Riguardava principalmente le regioni ricche di legname dell’Africa centrale, della Russia, dell’Asia sud-orientale e di parte del Sudamerica.

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2173/2005 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2016/1387 della Commissione, del 9 giugno 2016, che modifica, a seguito di un accordo volontario di partenariato con l’Indonesia, gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio riguardante un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione europea (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

Ultimo aggiornamento: 11.09.2019

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