Marchio di qualità ecologica
Il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel è un sistema a partecipazione volontaria di etichettatura ecologica che consente ai consumatori di riconoscere i prodotti di alta qualità più rispettosi dell'ambiente.
ATTO
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).
SINTESI
Il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea può essere assegnato ai prodotti e servizi con un impatto ambientale inferiore rispetto ai prodotti dello stesso gruppo *. I criteri per il marchio Ecolabel UE sono determinati su base scientifica e considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti, dalla loro elaborazione fino al loro smaltimento.
Il marchio può essere assegnato a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito. Non si applica né ai medicinali per uso umano né ai medicinali per uso veterinario né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.
Il sistema è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 880/92 e modificato dal regolamento (CE) n. 1980/2000. Il presente regolamento (CE) n. 66/2010 è inteso a migliorare le regole di assegnazione, uso e funzionamento del marchio.
Criteri di assegnazione
L'assegnazione del marchio avviene tenendo conto degli obiettivi europei in ambito ambientale ed etico. Sono presi in considerazione:
- l'impatto di prodotti e servizi sui cambiamenti climatici, l'impatto sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti, l'inquinamento, le emissioni e il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente;
- la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure;
- la sostenibilità e la riutilizzabilità dei prodotti;
- l'impatto finale sull'ambiente, soprattutto sulla salute e la sicurezza dei consumatori;
- il rispetto delle norme etiche e sociali, come le norme internazionali sul lavoro;
- i criteri stabiliti per altri marchi ambientali a livello nazionale o regionale;
- la riduzione degli esperimenti sugli animali.
Il marchio non può essere assegnato a prodotti che contengono sostanze classificate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o sostanze soggette al quadro normativo di gestione delle sostanze chimiche.
Organismi competenti
Gli Stati membri designano uno o più organismi responsabili del processo di assegnazione del marchio a livello nazionale. Il loro funzionamento è trasparente, le loro attività sono aperte alla partecipazione di tutte le parti interessate.
Tali organismi sono responsabili, in particolare, della verifica periodica della conformità del prodotto ai criteri del marchio. Si occupano inoltre di ricevere le denunce, informare il pubblico, monitorare le pubblicità ingannevoli o vietare i prodotti.
Assegnazione del marchio Ecolabel UE e termini e condizioni d'uso
Per beneficiare del marchio, gli operatori commerciali inviano una richiesta a:
- uno o più Stati membri, che la trasmettono all'organismo nazionale competente;
- uno Stato terzo, che la trasmette allo Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato.
Se i prodotti soddisfano i criteri del marchio, l'organismo competente conclude un contratto con l'operatore stabilendo le condizioni per l'uso e la revoca del marchio. L'operatore può quindi apporre il logo del marchio sul prodotto. L'uso del marchio è soggetto al pagamento di un diritto al momento della presentazione della domanda, e di un diritto annuale.
La Commissione stila un catalogo dei prodotti che beneficiano del marchio.
Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME)
La Commissione istituisce un comitato che rappresenta gli organismi nazionali competenti. La Commissione consulta il comitato per l'elaborazione e la revisione dei criteri e dei requisiti di assegnazione del marchio.
Contesto
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento fino alla loro data di scadenza normale.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Regolamento (CE) n. 66/2010 |
20.2.2010 |
- |
GU L 27 del 30.1.2010 |
ATTI COLLEGATI
Decisione 2010/709/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che istituisce il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica [notificata con il numero C(2010) 7961] Testo rilevante ai fini del SEE.
La presente decisione istituisce il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME). I suoi membri sono nominati dalla Commissione. Il comitato è composto dai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo nonché degli organismi nazionali ed europei competenti.



