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Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

 

SINTESI DI:

Decisione 93/98/CEE — approvazione a nome della Comunità europea della convenzione di Basilea

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELLA CONVENZIONE?

La decisione approva a nome cella Comunità economica europea (oggi UE) la convenzione di Basilea.

La convenzione costituisce l’accordo più completo in materia ambientale globale riguardante i rifiuti pericolosi e altri rifiuti. Essa punta a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti avversi risultanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri (attraverso i confini) e dalla gestione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.

La convenzione regola i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e altri rifiuti e richiede alle parti di garantire la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti con modalità sane dal punto di vista ambientale.

Le parti si impegnano altresì a:

  • ridurre al minimo le quantità trasportate;
  • trattare e smaltire i rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono generati;
  • Prevenire o ridurre al minimo la generazione di rifiuti alla fonte.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La convenzione contiene otto allegati:

  • Allegato I: Categorie di rifiuti da controllare — dai rifiuti clinici ai rifiuti provenienti dalla produzione, formulazione e utilizzo di solventi organici;
  • Allegato II: Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale — rifiuti urbani e residui provenienti dell’incenerimento dei rifiuti urbani
  • Allegato III: Elenco delle proprietà pericolose — ad esempio se si tratta di sostanze solide o liquide esplosive o infiammabili, spontaneamente infiammabili, corrosive o ecotossiche (nocive per l’ambiente);
  • Allegato IV: Elenco operazioni di smaltimento*:
  • Allegato V A: Informazioni che devono essere fornite alla notifica;
  • Allegato V B: Informazioni da fornire nel documento sul movimento:
  • Allegato VI: Arbitrato;
  • Allegato VII: (non in vigore);
  • Allegato VIII: Elenco dei rifiuti.

Obblighi generali previsti dalla convenzione

Le parti si impegnano a:

  • non esportare (o importare) rifiuti pericolosi o altri rifiuti verso (o da) uno stato non firmatario;
  • non esportare rifiuti a meno che lo stato di importazione non abbia dato previo consenso per iscritto a tale importazione specifica;
  • comunicare informazioni riguardanti movimenti internazionali proposti verso gli stati interessati per mezzo di un modulo di notifica; ciò consentirà a tali stati di valutare gli effetti dei rifiuti pericolosi o altri rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente;
  • consentire movimenti internazionali di rifiuti solo se il loro movimento e smaltimento non comportano alcun pericolo;
  • imballare, etichettare e trasportare i rifiuti movimentati, in conformità con le disposizioni internazionali, e garantire che essi siano accompagnati da un documento di movimento dal punto in cui ha inizio il movimento al punto di smaltimento.

Le parti possono imporre requisiti supplementari che siano coerenti con la convenzione

Procedure di notifica

La convenzione introduce procedure di notifica relativamente a:

  • movimenti internazionali tra le parti;
  • movimenti internazionali da una parte attraverso il territorio di uno stato non firmatario.

Spedizioni illegali

In caso di rifiuti esportati illegalmente, le parti firmatarie della convenzione hanno l’obbligo di re-importarli.

Gestione ambientale corretta

Le parti concordano di collaborare per l’adozione di pratiche corrette per la gestione ambientale di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.

Risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a risolvere eventuali controversie attraverso modalità di negoziazione pacifiche di loro scelta. Se non viene individuata una soluzione, la controversia viene sottoposta alla Corte internazionale di giustizia o a un collegio arbitrale composto da tre parti.

Segreteria

La segreteria facilita la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le parti.

Sviluppo di capacità

I centri regionali o subregionali di tutto il mondo forniscono attività di formazione e di sviluppo delle capacità.

Esecuzione della legislazione

La convenzione è stata integrata nel diritto dell’UE tramite il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e i successivi emendamenti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E LA CONVENZIONE?

La decisione è stata applicata dal 1 febbraio 1993. L’accordo si applica dall’8 maggio 1994.

CONTESTO

L’UE, oltre agli Stati membri, è parte nella convenzione. L’UE ha ratificato la modifica del divieto che impedisce l’esportazione di rifiuti verso paesi non membri dell’OCSE, sebbene tale emendamento non sia ancora entrato in vigore a livello internazionale.

La convenzione è stata negoziata sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ed è stata adottata nel 1989.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Smaltimento: comprende operazioni risultanti dallo smaltimento finale e operazioni che possono condurre al recupero di risorse, al riciclaggio, rigenerazione, riuso diretto o usi alternativi.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 93/98/CE del Consiglio, del 1 febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

Rettifica della decisione 93/98/CEE del Consiglio del 1 febbraio 1993 sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 74 del 17.3.1994, pag. 52).

Convenzione di Basilea Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (EC) n. 1013/2006 sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Ultimo aggiornamento: 15.03.2018

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