Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
L’Unione europea fissa limiti nazionali delle emissioni di acidificanti, eutrofizzanti e precursori dell’ozono per migliorare la tutela dell’ambiente e della salute umana contro gli effetti nocivi di queste sostanze inquinanti.
ATTO
Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
La direttiva rientra nel quadro della comunicazione del 1997 sulla strategia per combattere l'acidificazione, volta a stabilire, per la prima volta, limiti nazionali di emissione per alcuni inquinanti.
Campo d’applicazione
La presente direttiva si applica alle emissioni di quattro sostanze inquinanti che derivano da attività umana, rilasciate nel territorio degli Stati membri e nelle rispettive zone economiche esclusive:
- le emissioni di biossido di zolfo (SO2),
- le emissioni di ossidi di azoto (NOx),
- le emissioni di composti organici volatili (COV) e
- le emissioni di ammoniaca (NH3).
Queste sostanze inquinanti sono responsabili dei fenomeni di acidificazione, eutrofizzazione e formazione di ozono troposferico (vale a dire l’«ozono cattivo» presente a bassa quota, da distinguersi dall’ozono stratosferico), indipendentemente dalle fonti di inquinamento.
Limiti nazionali di emissione
La presente direttiva prevede l'introduzione di limiti di emissione nazionali, al più tardi alla fine del 2010, per le quattro sostanze inquinanti di cui sopra. Questi limiti sono indicati nell'allegato I della direttiva.
Obiettivi ambientali provvisori
I limiti di emissione mirano a raggiungere in gran parte gli obiettivi ambientali provvisori seguenti:
- ridurre di almeno il 50% rispetto al 1990 le zone che presentano depositi di sostanze inquinanti acide a livelli critici;
- diminuire le concentrazioni di ozono al suolo che superano il livello critico per la salute umana di due terzi rispetto alla situazione del 1990. È così fissato un limite assoluto. I superamenti del valore guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non si produrranno più di 20 giorni all'anno;
- diminuire di un terzo rispetto al 1990 le concentrazioni d'ozono al suolo che superano il livello critico per le colture e la vegetazione semi-naturale. È così fissato un limite assoluto.
Programmi nazionali
Gli Stati membri sono tenuti ad elaborare programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue entro il 1° ottobre 2002. I programmi saranno, se necessario, riesaminati e aggiornati nel 2006. Essi saranno messi a disposizione del pubblico e delle organizzazioni interessate e trasmessi alla Commissione.
Inventari delle emissioni
Gli Stati membri devono inoltre elaborare ed aggiornare annualmente inventari nazionali delle emissioni e delle previsioni di emissione per SO2, NOx, COV e NH3. Questi inventari e previsioni sono comunicati ogni anno al più tardi il 31 dicembre alla Commissione ed all’Agenzia europea dell’ambiente.
Relazioni
La Commissione deve presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio (nel 2004, 2008 e 2012) una relazione sui progressi registrati nell'applicazione dei limiti, degli obiettivi ambientali provvisori e degli obiettivi a lungo termine della presente direttiva. Le relazioni devono contenere una valutazione economica dell'applicazione dei limiti nazionali di emissione in termini di rendimento economico, rapporto costi-benefici, effetti per la competitività ed incidenza socioeconomica per ciascuno Stato membro.
La Commissione riferisce al Consiglio ed al Parlamento sul contributo all'acidificazione, all'eutrofizzazione ed alla formazione di ozono al suolo nella Comunità delle emissioni dovute al traffico marittimo internazionale ed agli aeromobili. Segnala anche le misure che si potrebbero prendere per ridurre le emissioni di questi settori.
Cooperazione con i paesi terzi
Gli Stati membri e la Commissione cooperano con paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, per scambiarsi informazioni e progredire nella ricerca volta a ridurre le emissioni di SO2, NOx, COV e NH3.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2001/81/CE |
27.11.2001 |
27.11.2002 |
GU L 309 del 27.11.2001 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 219/2009 |
20.4.2009 |
- |
GU L 87 del 31.3.2009 |
ATTI CONNESSI
Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all’adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico.
Il protocollo per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico mira a ridurre le emissioni di zolfo, di NOX, di NH3 e di COV generate dalle attività dell’uomo e pericolose per la salute e per l’ambiente a causa dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e della formazione di ozono troposferico dovuti all’inquinamento transfrontaliero a grande distanza. Il protocollo è entrato in vigore il 17 maggio 2005.



