Sostanze che mettono in pericolo lo strato di ozono
L'Unione europea (UE) intende eliminare gradualmente le sostanze che riducono lo strato di ozono per proteggere la salute umana e l'ambiente. Per contribuire a questo obiettivo, il presente regolamento integra le disposizioni del protocollo di Montreal. Esso vieta la produzione e l'immissione sul mercato delle sostanze più pericolose, come i clorofluorocarburi (CFC). Inoltre, stabilisce le norme per l'utilizzo di queste sostanze e le loro condizioni di esportazione o importazione.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
SINTESI
Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 2037/2000. Esso adegua il sistema comunitario agli sviluppi tecnici e alle modifiche al protocollo di Montreal del 1987 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Consente così all'Unione europea (UE) di proseguire la sua azione su scala mondiale finalizzata alla protezione dello strato di ozono e di garantire il suo ripristino.
Campo d'applicazione
Il presente regolamento disciplina:
- le sostanze controllate come i clorofluorocarburi (CFC), gli halon, il tetracloruro di carbonio, il bromuro di metile, gli idroclorofluorocarburi (HCFC), ecc. (cfr. allegato I);
- le nuove sostanze (cfr. allegato II);
- i prodotti e le apparecchiature che li contengono o che dipendono da tali sostanze.
Divieti
Sono vietate la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze, ad esclusione delle sostanze utilizzate come materie prime * o agenti di fabbricazione *, o per usi di laboratorio e a fini di analisi.
L'immissione sul mercato e l'uso di sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti sostanze controllate, in particolare gli halon, sono vietati.
Deroghe
Le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime o come agenti di fabbricazione. Queste sostanze possono essere utilizzate anche in laboratorio o a fini di analisi. La quantità autorizzata ogni anno è limitata da un sistema di quote. I produttori e gli importatori devono possedere una licenza che viene concessa per un periodo limitato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
Gli idroclorofluorocarburi (HCFC) saranno progressivamente eliminati. Nessun HCFC può essere prodotto dopo il 31 dicembre 2019.
L'uso del bromuro di metile è vietato dal 18 marzo 2010, salvo in casi di emergenza per impedire la diffusione di parassiti o malattie. Tuttavia, tale deroga è valida solo per un periodo massimo di 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate.
Gli halon possono essere immessi sul mercato e utilizzati per usi critici (cfr. allegato VI).
I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori di queste sostanze all'interno della Comunità. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione.
Un produttore può anche essere autorizzato a superare i livelli di produzione stabiliti, a condizione che il livello massimo di produzione nazionale non venga superato.
Commercializzazione
Le importazioni ed esportazioni di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze sono vietate.
Sono previste tuttavia delle deroghe per taluni usi di sostanze controllate o per la loro distruzione con metodi adeguati.
Le importazioni e le esportazioni sono soggette alla concessione di una licenza. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione attraverso un sistema elettronico per il rilascio delle licenze.
Controllo delle sostanze
Le imprese devono applicare sistemi di recupero delle sostanze controllate contenute in:
- apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore;
- apparecchiature contenenti solventi;
- sistemi di protezione antincendio ed estintori.
Una volta recuperate, tali sostanze devono essere riciclate, rigenerate o distrutte mediante la tecnologia più ecocompatibile per impedire la loro emissione nell'atmosfera.
Le imprese devono inoltre adottare tutte le misure praticabili per evitare qualsiasi rischio di fughe ed emissioni di sostanze controllate. Le imprese che gestiscono apparecchiature contenenti tali sostanze devono effettuare verifiche regolari della presenza di fughe. Quando viene rilevata una perdita, l'impresa deve effettuare la riparazione quanto prima possibile e in ogni caso entro quattordici giorni dall'individuazione.
Contesto
Lo strato di ozono protegge gli organismi viventi sulla Terra dai raggi ultravioletti (UV). Negli anni '80 gli scienziati hanno osservato un assottigliamento dello strato di ozono stratosferico dovuto alle emissioni di sostanze chimiche sintetizzate dall'uomo. La riduzione dello strato di ozono provoca un aumento della radiazione UV. Ciò è pericoloso sia per gli esseri umani, provocando soprattutto tumori alla pelle, che per gli ecosistemi. La comunità internazionale si è mobilitata rapidamente adottando innanzitutto la convenzione di Vienna nel 1985 e successivamente il protocollo di Montreal nel 1987.
Il protocollo di Montreal obbliga i firmatari ad eliminare gradualmente le sostanze che riducono lo strato di ozono, secondo un calendario prestabilito. Vent’anni dopo la sua adozione, il protocollo di Montreal rappresenta un modello di accordo ambientale multilaterale.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 1005/2009 |
1.1.2010 |
30.6.2011 |
GU L 286 del 31.10.2009 |
ATTI COLLEGATI
Decisione 2010/209/UE della Commissione, del 26 marzo 2010, sull'assegnazione di quote di importazione di sostanze controllate per il periodo compreso tra il1° gennaio e il 31 dicembre 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 89 del 9.4.2010].



