Progettazione ecocompatibile degli apparecchi che consumano energia
La presente direttiva ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente riducendo l'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia.
ATTO
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
La presente direttiva fissa le specifiche in materia di progettazione ecocompatibile * per i prodotti connessi all'energia * all'interno dell'Unione europea.
La presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.
Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti
I parametri della progettazione ecocompatibile dipendono dai vari stadi del ciclo di vita del prodotto:
- selezione e impiego di materie prime;
- fabbricazione;
- condizionamento, trasporto e distribuzione;
- installazione e manutenzione;
- uso;
- fine vita.
Per ciascuno stadio devono essere valutati i seguenti aspetti ambientali del prodotto:
- consumo presunto di materiali, energia e altre risorse;
- emissioni previste nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- inquinamento previsto (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici);
- generazione prevista di rifiuti;
- possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia, tenuto conto della direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Immissione sul mercato e marcatura CE
Tutti i prodotti oggetto delle misure di esecuzione * devono essere muniti di una marcatura CE prima di essere immessi sul mercato.
Gli Stati membri sono incaricati di designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato, che dovranno:
- verificare la conformità di un prodotto;
- esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie;
- prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità.
Libera circolazione
Gli Stati membri non possono vietare l’immissione sul mercato di un prodotto conforme alle prescrizioni della progettazione ecocompatibile.
Se un prodotto non è conforme alle specifiche dell'ecocompatibilità, lo Stato membro adotta le necessarie misure che possono arrivare al divieto di immissione sul mercato del prodotto. In questo caso, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione europea in merito a qualsiasi decisione se la non conformità è riconducibile:
- alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
- all’applicazione scorretta delle norme armonizzate;
- a carenze delle norme armonizzate.
Valutazione di conformità
Prima di immettere sul mercato un prodotto ne dev'essere accertata la conformità a tutte le pertinenti prescrizioni della progettazione ecocompatibile.
Dopo aver immesso sul mercato un prodotto, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di dieci anni dopo la fabbricazione dell’ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita.
Presunzione di conformità
Si presume che il prodotto cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile. La Commissione può decidere che altri marchi di qualità ecologica rispettano condizioni equivalenti al marchio di qualità ecologica comunitario.
Norme armonizzate
Allorché le norme armonizzate non soddisfano appieno le disposizioni della presente direttiva, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano il comitato permanente istituito ai sensi della direttiva relativa alle procedure di informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche. Il comitato emette allora un avviso di cui la Commissione tiene conto.
Piccole e medie imprese
La Commissione ha la possibilità di aiutare le PMI e le microimprese ad integrare aspetti ambientali, tra cui l’efficienza energetica, in sede di progettazione dei propri prodotti.
Informazione dei consumatori
I fabbricanti garantiscono che i consumatori di prodotti ottengano l’informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto e il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell’ecoprogettazione.
La presente direttiva abroga la direttiva 2005/32/CE.
Contesto
L'ampia disparità esistente tra i vari Stati membri in materia di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia incide direttamente sul buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva intende quindi migliorare l’armonizzazione delle normative nazionali in questo campo estendendo l'ambito d'applicazione a tutti i prodotti che consumano energia.
| Termini chiave dell'atto |
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RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Direttiva 2009/125/CE |
20.11.2009 |
20.11.2010 |
GU L 285 del 31.10.2009 |



