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Accordi di facilitazione del rilascio dei visti fra l'Unione europea (UE) e i paesi dei Balcani occidentali

Tali accordi mirano a semplificare e ad accelerare il rilascio dei visti ai cittadini dei paesi dei Balcani occidentali e sono in linea di principio collegati alla conclusione di un accordo di riammissione.

ATTO

Decisione 2007/821/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania.

Decisione 2007/822/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina.

Decisione 2007/823/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro.

Decisione 2007/824/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Decisione 2007/825/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia.

SINTESI

Gli accordi conclusi con la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica del Montenegro, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica di Serbia ("paesi partner") mirano a facilitare il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata ai cittadini di questi paesi per soggiorni di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Quando i cittadini di questi paesi partner richiedono un visto per soggiorni di breve durata, essi beneficiano di requisiti documentali semplificati per poter giustificare lo scopo del loro viaggio nell’Unione europea (UE). Queste prove documentali da presentare consistono in documenti ufficiali come una domanda scritta dell’organizzazione ospitante o un altro certificato, a seconda della categoria cui appartiene il richiedente (gli imprenditori, gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale, i giornalisti, gli studenti, le persone in visita per turismo o per ragioni mediche, i rappresentanti di organizzazioni della società civile, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari dei paesi dell’UE possono rilasciare visti per più ingressi, validi in certi casi fino a cinque anni, a membri di governi, parlamenti e corti costituzionali e supreme, a membri permanenti di delegazioni ufficiali, ai coniugi e ai figli di meno di 21 anni in visita a cittadini del paese partner regolarmente soggiornanti nel territorio di un paese dell’UE. Le categorie di persone che beneficiano di requisiti semplificati per quanto riguarda i documenti possono altresì ottenere il rilascio di visti per più ingressi con un periodo massimo di validità di un anno. Tuttavia, la persona interessata deve avere ottenuto e utilizzato almeno un visto nell’anno precedente e avere ragioni valide per richiedere un visto per più ingressi. Se tale persona ha utilizzato il visto per più ingressi con validità di un anno nel corso degli ultimi due anni, essa può ottenere il rilascio di un visto per più ingressi con una validità minima di due anni e una validità massima di cinque anni.

I diritti prelevati per il trattamento delle domande di visto dei cittadini dei paesi partner ammontano a 35 euro. Ne sono esentate certe categorie, come i parenti stretti, i membri delle delegazioni ufficiali, gli studenti, i disabili, i bambini di età inferiore ai 6 anni, i giornalisti, i pensionati e gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale.

I visti vengono rilasciati entro 10 giorni dal ricevimento della domanda. Il termine può essere prorogato fino a 30 gironi qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, e può essere ridotto a tre giorni, o meno, in casi urgenti.

Contesto

In occasione del vertice UE-Balcani occidentali svoltosi a Salonicco il 21 giugno 2003 ("Agenda di Salonicco"), i partecipanti si sono accordati sul principio della liberalizzazione dei visti. Hanno allora avviato negoziati per la conclusione di accordi in tal senso. Questo processo negoziale, parallelo alle discussioni sulla conclusione di accordi di riammissione , è sfociato l'8 novembre 2007 nell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione relativa a ciascuno dei paesi partner, che ha sancito la conclusione di un accordo con ciascuno di essi, in base all'articolo 62 del trattato che istituisce la Comunità europea in combinato disposto con l'articolo 300 (ora rispettivamente gli articoli 77 e 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Riferimenti

Atti

Entrata in vigore

Recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2007/821/CE

8.11.2007

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GU L 334, 19.12. 2007

Decisione 2007/822/CE

8.11.2007

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GU L 334, 19.12. 2007

Decisione 2007/823/CE

8.11.2007

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GU L 334, 19.12. 2007

Decisione 2007/824/CE

8.11.2007

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GU L 334, 19.12. 2007

Decisione 2007/825/CE

8.11.2007

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GU L 334, 19.12. 2007

Ultima modifica: 09.05.2011

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