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Misure commerciali eccezionali

Grazie a misure commerciali eccezionali adottate dall'Unione europea (UE) a favore dei paesi e territori dei Balcani occidentali, quasi tutti i prodotti originari di questi paesi possono essere liberamente importati nell'UE senza dazi doganali e senza restrizioni quantitative. Questo regime commerciale favorevole contribuisce al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (versione codificata).

SINTESI

I paesi dei Balcani occidentali beneficiano di misure commerciali eccezionali per le loro importazioni nell'Unione europea (UE). Tali paesi e territori fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione.

Le misure commerciali eccezionali sono applicabili fino al 31 dicembre 2010.

Preferenze commerciali

I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo, sono importati nell'Unione europea senza dazi doganali * o oneri di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative * o misure di effetto equivalente.

Inoltre tali preferenze commerciali si applicano a taluni prodotti agricoli.

Condizioni di ammissione

L'ammissione al beneficio delle misure preferenziali da parte dei paesi e dei territori è subordinata alle seguenti condizioni:

  • osservanza della definizione di prodotti originari ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93; pertanto i prodotti devono essere interamente fabbricati o essere stati sufficientemente trasformati nel paese o territorio;
  • impegno a non applicare nuovi dazi né nuove restrizioni sui prodotti importati dall’UE;
  • lotta contro la frode mediante la cooperazione amministrativa con l'UE.

I beneficiari devono anche impegnarsi ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare attraverso la creazione di una zona di libero scambio regionale.

La Commissione può sospendere totalmente o parzialmente le preferenze commerciali, se un paese non rispetta i suoi obblighi.

Prodotti agricoli e della pesca

I dazi doganali applicabili a taluni prodotti della pesca e a taluni vini sono sospesi nei limiti definiti nell'allegato I.

I dazi doganali applicabili alle importazioni di carne di vitello o (baby beef), originaria della Bosnia-Erzegovina, Serbia e Kosovo, sono definiti nell'allegato II. Il volume dei contingenti tariffari * totali annui è di 11 475 tonnellate, ripartito nel modo seguente:

  • 1 500 tonnellate (peso carcasse) di prodotti originari della Bosnia-Erzegovina;
  • 9 175 tonnellate (peso carcasse) di prodotti originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.

Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali:

  • 12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti originari della Bosnia-Erzegovina;
  • 180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti originari dei territori doganali della Serbia e del Kosovo.

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa le modalità di applicazione dei contingenti tariffari relativi a questi prodotti.

La Commissione può adottare misure di protezione, se le importazioni di prodotti agricoli e della pesca causano gravi perturbazioni nel mercato interno dell'UE.

Termini chiave
  • Dazi doganali: dazio che altera il prezzo di un prodotto importato, a prescindere dalla denominazione o dalla tecnica, e che ha l'effetto di restringere la libera circolazione delle merci.
  • Restrizione quantitativa: qualsiasi regolamentazione commerciale che può avere l'effetto di limitare l'importazione di merci in termini di quantità o di valore (ad esempio, quote sulle importazioni).
  • Contingente tariffario: misura commerciale che consente l'eliminazione totale o parziale dei dazi normalmente pagati sulle merci importate, per un periodo o per un volume limitato.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigore - Data di scadenzaTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1215/2009

4.1.2010 – 31.12.2010

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GU L 328 del 15.12.2009

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [COM(2010) 54 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La presente proposta mira ad estendere la validità delle preferenze commerciali concesse ai paesi dei Balcani occidentali fino al 2015.
Procedura: 2010/0036 (COD)

Ultima modifica: 21.04.2010
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