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Strumento agricolo di preadesione (SAPARD)

SAPARD è un quadro di sostegno comunitario per un'agricoltura e uno sviluppo rurale sostenibili destinato ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO) nel corso del processo di preadesione, per il periodo 2000 - 2006. Esso mira a risolvere i problemi di adattamento a lungo termine del settore agricolo e delle zone rurali e costituisce un sostegno finanziario all'applicazione dell'acquis comunitario per quanto riguarda la politica agricola comune e di politiche ad essa collegate.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento in questione fa seguito alla Comunicazione della Commissione "Agenda 2000 (es de en fr)" e alle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, che stabiliscono la creazione di aiuti finanziari attraverso gli strumenti di preadesione strutturale e agricolo per i PECO per il periodo 2000 - 2006. Lo strumento SAPARD, come tutti gli altri strumenti di preadesione del suddetto periodo, viene sostituito dallo strumento di assistenza preadesione (IPA) per il periodo 2007 - 2013, strumento unico di assistenza per i paesi candidati e i paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

Interventi possibili

Il sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale è incentrato sulle necessità prioritarie del settore e riguarda in particolare gli interventi seguenti:

  • investimenti nelle aziende agricole;
  • miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;
  • miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità delle derrate alimentari e della tutela del consumatore;
  • metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale;
  • sviluppo e diversificazione delle attività economiche;
  • avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
  • creazione di associazioni di produttori;
  • rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e conservazione del patrimonio rurale;
  • opere di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria;
  • istituzione e aggiornamento dei catasti dei terreni;
  • miglioramento della formazione professionale;
  • sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali;
  • gestione delle risorse idriche per l'agricoltura;
  • interventi nel settore forestale (compreso l'imboschimento), investimenti nelle aziende forestali di proprietà di imprenditori privati, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;
  • assistenza tecnica per le misure contemplate dal presente regolamento (compresi gli studi relativi alla preparazione e alla sorveglianza del programma, l'informazione e le campagne pubblicitarie);
  • per le comunità rurali della Bulgaria e della Romania, elaborazione ed attuazione delle strategie di sviluppo rurale, locali e territoriali.

Complementarità

L'intervento comunitario deve essere complementare ai corrispondenti interventi nazionali oppure contribuirvi. La Commissione assicura che l'azione comunitaria apporti un valore aggiunto alle iniziative nazionali e alla realizzazione degli obiettivi del regolamento in questione.

Le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi dei Balcani occidentali possono partecipare alle gare d'appalto e all'aggiudicazione dei contratti.

Programmazione

Tutte le misure di sviluppo rurale sono definite in un piano redatto al livello geografico più opportuno. I piani di sviluppo rurale, che sono preparati dalle autorità competenti dei paesi candidati, si estendono su un periodo non superiore a sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e contengono le informazioni seguenti:

  • una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, i principali risultati delle precedenti operazioni simili, le risorse finanziarie e i risultati delle valutazioni disponibili;
  • una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi, le priorità selezionate e la zona geografica interessata;
  • una valutazione preventiva, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale (compreso l'impatto sull'occupazione);
  • una tabella finanziaria generale indicativa, recante una sintesi delle risorse finanziarie nazionali, comunitarie e, se del caso, private relative a ognuno degli obiettivi prioritari scelti;
  • un profilo finanziario indicativo per ogni anno di programmazione e ogni fonte di finanziamento che contribuiscono alla realizzazione del programma;
  • se del caso, dati relativi ad eventuali studi e attività di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste;
  • le autorità e gli organismi competenti designati per la realizzazione dei programmi;
  • una definizione dei "beneficiari finali", ossia delle organizzazioni o delle imprese pubbliche o private responsabili dell'esecuzione delle operazioni;
  • una descrizione delle misure contemplate ai fini della realizzazione dei piani e in particolare i regimi di aiuto;
  • provvedimenti che garantiscano una realizzazione corretta del piano, comprese il controllo, la valutazione e la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, e le disposizioni relative al controllo e alle sanzioni;
  • i risultati delle consultazioni e i provvedimenti adottati allo scopo di coinvolgere le autorità e gli organismi competenti, nonché eventuali partner economici, sociali e ambientali.

Nell'elaborare i piani di sviluppo, la priorità deve essere data alle misure volte a migliorare l'efficienza del mercato, la qualità e le condizioni sanitarie, nonché a quelle destinate a mantenere l'occupazione e a creare nuove possibilità di occupazione nelle zone rurali, nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione ambientale.

In linea di massima il piano di sviluppo rurale viene presentato entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Entro il termine di sei mesi e in base al piano presentato da ogni paese candidato, la Commissione approva un programma di sviluppo rurale e agricolo secondo la procedura prevista dal regolamento generale recante disposizioni generali sui fondi strutturali (art. 50). La Commissione deve inoltre valutare se il piano proposto è conforme al presente regolamento.

Revisione del programma

Il programma può essere riveduto o modificato:

  • in seguito a sviluppi socioeconomici, alla presentazione di nuovi dati e ai risultati dell'attuazione delle azioni in questione;
  • in funzione di azioni intraprese nell'ambito del partenariato per l'adesione e del programma nazionale per l'applicazione dell'acquis comunitario;
  • in seguito alla ridistribuzione delle risorse, dopo l'adesione di uno dei paesi candidati all'Unione europea (art. 15 del presente regolamento).

Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post

Gli aiuti concessi a titolo del presente regolamento sono oggetto di una valutazione ex ante, di una sorveglianza continua e di una valutazione ex post. Tale sorveglianza si basa su specifici indicatori fisici, ambientali e finanziari, definiti in precedenza, e su una relazione annuale presentata alla Commissione da ciascun paese candidato.

Compatibilità

Le misure finanziate a titolo del presente regolamento sono conformi agli impegni previsti nell'ambito del partenariato per l'adesione e sono coerenti con i principi del programma nazionale per l'applicazione dell'acquis comunitario. Sono inoltre conformi alle disposizioni degli accordi europei.

Inoltre, tali misure devono essere conformi agli obiettivi della politica agricola comune (PAC), in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di mercato, nonché agli obiettivi delle misure strutturali della Comunità. Esse non devono provocare perturbazioni nel mercato.

Disposizioni finanziarie

Il contributo finanziario a titolo del presente regolamento è concesso per il periodo 2000-2006. Gli stanziamenti annui sono autorizzati nei limiti delle prospettive finanziarie. Il contributo finanziario può essere concesso sotto forma di anticipi, di cofinanziamenti e di finanziamenti.

Entro il termine di tre mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione comunica a ciascun paese candidato le decisioni relative all'assegnazione finanziaria indicativa per sette anni.

L'assegnazione finanziaria si basa sui seguenti criteri:

  • la popolazione agricola,
  • la superficie agricola,
  • il prodotto interno lordo (PIL) espresso in potere d'acquisto,
  • la situazione territoriale specifica.

Una percentuale massima del 2% degli stanziamenti annuali può essere destinata a finanziare le misure, decise su iniziativa della Commissione, finalizzate a studi preliminari, visite di scambio, valutazioni e controlli.

Tassi del contributo

Il contributo comunitario non può superare il 75% della spesa pubblica totale ammissibile. In alcuni casi, tale contributo al finanziamento può raggiungere il 100% del costo totale ammissibile. Per quanto riguarda gli investimenti generatori di reddito, il contributo pubblico può raggiungere il 50% del costo totale ammissibile.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 696/2003 incrementa il contributo comunitario che può essere destinato ai progetti volti a far fronte a calamità naturali eccezionali. Il contributo comunitario può raggiungere l'85 % delle spese pubbliche ammissibili totali e, per quanto riguarda gli investimenti generatori di entrate, il 75 %.

Controllo finanziario

Il sostegno finanziario è conforme ai principi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999.

La Commissione procede all'esecuzione delle spese previste dal presente regolamento secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in base alla convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione stessa e il paese beneficiario.

La Commissione e la Corte dei conti possono effettuare controlli tecnici e finanziari in loco, senza pregiudizio dei controlli effettuati direttamente dai paesi beneficiari.

Riduzione, sospensione e soppressione degli aiuti

Qualora l'attuazione di una misura non sembri giustificare i finanziamenti concessi a favore del paese candidato, la Commissione esegue un esame del caso, in particolare invitando il paese in questione o le sue autorità competenti a presentare le loro osservazioni entro un periodo determinato. In seguito a tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere l'aiuto a favore dell'azione interessata.

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Le modalità finanziarie di applicazione sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

Relazioni

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sul contributo concesso in virtù del presente regolamento.

Pubblicità

I programmi elaborati in virtù del presente regolamento devono essere oggetto di un'adeguata campagna pubblicitaria nei paesi candidati. Tale pubblicità deve, fra l'altro, informare il pubblico sul ruolo svolto dalla Commissione nell'ambito della concessione degli aiuti.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore-Data di scadenza

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1268/99

29.06.1999-31.12.2006

-

GU L 161 del 26.06.1999

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 696/2003

20.04.2003

-

GU L 99 del 17.04.2003

Regolamento (CE) n. 769/2004

30.04.2004

-

GU L 123 del 27.04.2004

Regolamento (CE) n. 2008/2004

28.11.2004

-

GU L 349 del 25.11.2004

Regolamento (CE) n. 2257/2004

02.01.2005

-

GU L 389 del 30.12.2004

Regolamento (CE) n. 2112/2005

28.12.2005

-

GU L 344 del 27.12.2005

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 447/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1260/1999 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia [Gazzetta ufficiale L 72 dell'11.03.2004]

CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Decisione 1999/595/CE della Commissione, del 20 luglio 1999, relativa alla ripartizione indicativa dello stanziamento finanziario comunitario annuale nell'ambito delle misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale [Gazzetta ufficiale L 226 del 27.08.1999] La ripartizione, valida per il periodo compreso tra l'anno 2000 ed il 2006, è fissata nell'allegato alla decisione.

Regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione [Gazzetta ufficiale L 331 del 23.12.1999]. Questo regolamento precisa le condizioni di assegnazione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, alle attività agroambientali, alla formazione, alle associazioni di produttori e alla silvicoltura. Fornisce inoltre precisazioni sull'ammissibilità delle spese, l'autorità di gestione, gli indicatori per la sorveglianza, le relazioni annuali e finali e le valutazioni.

Il regolamento è stato modificato dalle misure seguenti:

Regolamento (CE) n. 2356/2000 - Gazzetta ufficiale L 272 del 25.10.2000 Questo regolamento modifica le disposizioni del regolamento (CE) n. 2759/1999 relative agli aiuti al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca nonché all'ammissibilità delle spese.

Regolamento (CE) n. 2251/2001 [Gazzetta ufficiale L 304 del 21.11.2001]Regolamento (CE) n. 2251/2002 [Gazzetta ufficiale L 343 del 18.12.2002].Regolamento (CE) n. 775/2003 [Gazzetta ufficiale L 112 del 06.05.2003].Regolamento (CE) n. 2278/2004 [Gazzetta ufficiale L 396 del 31.12.2004].

GESTIONE DECENTRATA

Regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione [Gazzetta ufficiale L 253 del 7.10.2000]. Questo regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali la gestione dell'aiuto è conferita ad agenzie nei dieci paesi candidati.

Esso è stato modificato dalle seguenti misure:

Regolamento (CE) n. 2252/2001 - [Gazzetta ufficiale L 304 del 21.11.2001].Regolamento (CE) n. 188/2003 [Gazzetta ufficiale L 27 del 01.02.2003].Regolamento (CE) n. 1052/2006 [Gazzetta ufficiale L 189 del 12.07.2006].

RELAZIONI ANNUALI E SPECIALI

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni. Relazione annuale SAPARD - Anno 2000 [COM (2001) 341 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione - Relazione generale sugli aiuti di preadesione (PHARE - ISPA - SAPARD) - Anno 2000 [COM(2002)781 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni. Relazione annuale SAPARD - Anno 2001 [COM(2002)434 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione - Relazione generale sugli aiuti di preadesione (PHARE - ISPA - SAPARD) - Anno 2001 [COM(2003)329 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione - Relazione generale sugli aiuti di preadesione (PHARE - ISPA - SAPARD) - Anno 2002 [COM(2003) 844 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Relazione 2002 della Commissione sul programma Phare e sugli strumenti di preadesione per Cipro, Malta e la Turchia [COM(2003)497 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni. Relazione annuale SAPARD - Anno 2003 [COM(2004)851 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Relazione 2003 della Commissione sul programma Phare e sugli strumenti di preadesione per Cipro, Malta e la Turchia [COM(2005)64 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione 2004 della Commissione sul programma Phare e gli strumenti di preadesione e di transizione [COM(2005) 701 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. Relazione annuale SAPARD 2004 [COM (2001) 537 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione - Relazione generale sugli aiuti di preadesione (PHARE - ISPA - SAPARD) del 2004 [COM(2006)137 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Relazione annuale SAPARD 2005 [COM (2006) 780 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione - Relazione generale sugli aiuti di preadesione (PHARE - ISPA - SAPARD) del 2005 [COM(2006) 746 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione 2005 della Commissione sul programma Phare e gli strumenti di preadesione e di transizione [COM(2007) 3 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 05.02.2007

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