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Energie rinnovabili: promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

L’Unione europea istituisce un quadro comunitario per promuovere fonti energetiche rinnovabili nella produzione di energia elettrica. Fissa un obiettivo del 21% come contributo delle fonti energetiche rinnovabili e prevede misure specifiche per la valutazione dell'origine dell'energia elettrica, la connessione alla rete e le procedure amministrative.

ATTO

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Contesto

La promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER) figura tra le priorità dell'Unione europea (UE) per motivi di sicurezza e di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, per motivi di protezione ambientale e per motivi legati alla coesione economica e sociale.

La direttiva fa seguito al Libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili che fissava l'obiettivo del 12% del consumo interno lordo di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili per l'UE-15 entro il 2010, dove l'energia elettrica rappresenta il 22,1%. In seguito all'allargamento del 2004, l'obiettivo globale dell'UE è passato al 21%. In tale prospettiva, la direttiva rappresenta anche una componente essenziale delle misure richieste per il rispetto degli impegni dell'UE a titolo del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Attualmente le società europee sono tra i leader mondiali nello sviluppo di nuove tecnologie connesse con l'E-FER. La direttiva mira a dare un impulso all'aumento del contributo di tali energie, pur nel rispetto dei principi del mercato interno.

Campo di applicazione

La direttiva riguarda l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili non fossili, come l'energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Le definizioni della direttiva 96/92/CE sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica si applicano anche a questa direttiva.

Obiettivi nazionali di consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

Gli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 sono tenuti ad applicare le disposizioni della direttiva 2001/77/CE sulla produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. A tal riguardo, il trattato di adesione stabilisce gli obiettivi indicativi nazionali relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in ogni nuovo Stato membro. Tali obiettivi si traducono in un obiettivo globale del 21% per l'UE-25.

Ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Gli obiettivi nazionali devono tener conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato alla direttiva sugli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rispetto al consumo lordo di elettricità entro il 2010. È inoltre richiesto che tali obiettivi nazionali indicativi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi contratti dalla Comunità a titolo del protocollo di Kyoto.

Valutazione degli obiettivi e misure nazionali

L'ambito della valutazione è sia nazionale che comunitario.

Valutazione in ambito comunitario

In ambito comunitario, la Commissione pubblicherà una relazione ogni due anni, sulla scorta delle relazioni nazionali, valutando in quale misura:

  • gli Stati membri hanno progredito verso i rispettivi obiettivi indicativi nazionali;
  • gli obiettivi indicativi nazionali sono compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12 % del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e in particolare con una quota indicativa del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010.

Qualora la relazione della Commissione concluda che gli obiettivi indicativi nazionali sono probabilmente incompatibili con gli obiettivi principali della direttiva, la Commissione può presentare delle proposte al Parlamento europeo e al Consiglio sugli obiettivi, compresi eventuali obiettivi vincolanti.

La direttiva 2001/77/CE è abrogata dalla direttiva 2009/28/CE a decorrere dal 1° gennaio 2012. Inoltre, a partire dal 1° aprile 2010, l'articolo 2, il paragrafo 2 dell'articolo 3 e gli articoli da 4 a 8, sono soppressi.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2001/77/CE

27.10.2001

27.10.2003

GU L 283 del 27.10.2001

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimneto negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

1.5.2004

-

GU L 236 del 23.9.2003

Direttiva 2006/108/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

Direttiva 2009/28/CE

25.6.2009

5.12.2010

GU L 140 del 5.6.2009

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2001/77/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultima modifica: 20.01.2011

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