EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spedizioni di sostanze radioattive

SINTESI DI:

Regolamento (Euratom) n. 1493/93 sulle spedizioni di residui radioattivi

SINTESI

Dopo l’eliminazione dei controlli interni alle frontiere fra i paesi dell’Unione europea (UE) il 1o gennaio 1993, le autorità nazionali necessitavano di un livello di informazione sulle spedizioni di sostanze radioattive pari al precedente, per continuare ad applicare i controlli ai fini della radioprotezione.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Introduce un sistema comunitario per la dichiarazione delle spedizioni di sostanze radioattive fra i paesi dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Obblighi del detentore

Il detentore*, quando effettua spedizioni di materiale radioattivo, deve fornire una dichiarazione preventiva al destinatario*. Tale dichiarazione dovrebbe certificare l’adempimento della normativa dell’UE sulla denuncia obbligatoria di attività relative a sostanze radioattive naturali e artificiali da parte del destinatario. Tale dichiarazione deve essere fornita all’autorità nazionale competente del paese dell’UE di destinazione.

I detentori devono inoltre rispettare i regolamenti nazionali per lo stoccaggio, l’uso e lo smaltimento in sicurezza delle sostanze radioattive.

La dichiarazione deve effettuare i seguenti passaggi:

il destinatario presenta la dichiarazione all’autorità;

l’autorità attesta l’avvenuta dichiarazione, confermandola con un timbro ufficiale, e la invia nuovamente al destinatario;

a questo punto il destinatario invia la dichiarazione a detentore.

Una dichiarazione è valida fino a tre anni.

Spedizioni multiple

La dichiarazione rilasciata può riferirsi a spedizioni multiple se:

le sostanze radioattive hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche;

le sorgenti sigillate* cui si riferisce non superano i livelli di attività presenti nella dichiarazione;

le spedizioni sono eseguite dallo stesso detentore allo stesso destinatario e riguardano le stesse autorità competenti.

Informazioni

I detentori devono fornire alle autorità, entro 21 giorni dalla spedizione:

i nomi e gli indirizzi dei destinatari;

la radioattività totale di ogni lotto consegnato;

il numero di consegne eseguite e le quantità consegnate a ogni destinatario; il tipo di sostanza (sorgente sigillata o altra sorgente rilevante).

I paesi dell’UE devono comunicare tutte le attività che potrebbero comportare un rischio derivante da radiazioni ionizzanti.

Residui radioattivi

Le spedizioni di residui radioattivi fra paesi dell’UE e verso l’interno o l’esterno dell’UE sono soggette a misure specifiche stabilite dalla direttiva 2006/117/Euratom.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 9 luglio 1993.

TERMINI CHIAVE

* Detentore: qualsiasi persona o organizzazione incaricata di organizzare la spedizione di residui radioattivi o combustibile esaurito e che, prima di effettuare la spedizione, ne abbia la responsabilità giuridica.

* Destinatario: la parte che riceve la spedizione.

*Sorgente sigillata: una sorgente di radiazioni ionizzanti che consiste di sostanze radioattive stabilmente incorporate in materiali solidi e inattivi, o sigillata in un contenitore inattivo sufficientemente solido da evitare, in condizioni normali d’uso, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive.

ATTO

Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell’8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (Euratom) n. 1493/93

9.7.1993

-

GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1-7

ATTI COLLEGATI

Direttiva del Consiglio 2006/117/Euratom, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21-32)

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1-73)

Ultimo aggiornamento: 22.10.2015

Top