Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom
La Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) opera nei settori legati all’energia atomica come la ricerca, l’elaborazione di norme di sicurezza e l’uso pacifico dell’energia nucleare. Con la creazione di questa agenzia compito essa mira ad assicurare il regolare ed equo approvvigionamento di minerali, materie grezze e materie fissili speciali all'interno dell'Unione europea (UE).
ATTO
Trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica (Euratom).
Decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio del 12 febbraio 2008 che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom [Gazzetta ufficiale L 41 del 15.2.2008].
SINTESI
L’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom è stata istituita dal traité Euratom. Essa è divenuta operativa il 1° giugno 1960.
Missione
L’agenzia deve assicurare il regolare ed equo accesso di tutti gli utilizzatori dell’Unione europea (UE) ai minerali e ai combustibili nucleari (materie grezze e materie fissili speciali) grazie alla politica comune di approvvigionamento e conformemente ai principi enunciati nel Titolo II, capo VI del trattato.
Per portare a termine la missione ad essa affidata, l’agenzia provvede a:
- fornire alla Comunità conoscenze, informazioni e consulenze su qualsiasi materia connessa al mercato del nucleare;
- osservare le tendenze del mercato e dei servizi nucleari che potrebbero incidere sulla sicurezza degli approvvigionamenti;
- collaborare con il comitato consultivo.
In qualità di responsabile della gestione dell’offerta e della domanda dei minerali, delle materie grezze (ad esempio l’uranio naturale) e di materie fissili speciali (ad esempio l'uranio arricchito e il plutonio) all’interno dell'UE, l’agenzia dispone di:
- un diritto d’opzione sui minerali, sulle materie grezze e sulle materie fissili speciali prodotte all’interno del territorio degli Stati membri;
- un diritto esclusivo di stipulare i contratti sulla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall’interno o dall’esterno della Comunità.
Sede e statuto
L’agenzia, con sede a Bruxelles, è stata posta sotto il controllo della Commissione europea che dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni (articolo 53.1). È dotata inoltre di personalità giuridica e di autonomia finanziaria.
Diritto di opzione (articolo 57)
L’agenzia gode del diritto di opzione sulle materie prodotte all’interno della Comunità. Viene applicato alla piena proprietà dei minerali e delle materie grezze e al diritto di utilizzazione e consumo delle materie fissili speciali. Secondo le disposizioni del trattato, ogni produttore nel territorio dell’UE è tenuto ad offrire all’Agenzia tutti i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali prodotti preventivamente all’utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie. Tale diritto di opzione viene esercitato mediante la conclusione di contratti di fornitura in via semplificata.
Tuttavia, il produttore può conservare delle materie, previa autorizzazione dell’agenzia, da immagazzinare, utilizzare o mettere a disposizione delle imprese situate nell’UE. Egli deve tuttavia soddisfare alcune condizioni particolari e notificare tale decisione alla Commissione.
Qualora l’agenzia decidesse di non esercitare il proprio diritto d’opzione, è necessario specificare chiaramente tale volontà nel contratto concluso. Di conseguenza, per quanto riguardano i minerali e le materie grezze, l’acquirente possiede tutti i diritti di proprietà. Invece, nel caso delle materie fissili speciali, l’acquirente acquisisce soltanto il diritto di utilizzazione e consumo mentre il diritto di proprietà rimane alla Comunità.
Diritto esclusivo di concludere i contratti di approvvigionamento (articolo 52)
Tutti i contratti relativi alla fornitura delle materie in questione deve essere autorizzato e concluso dall’agenzia. Si tratta dello strumento chiave per il funzionamento dell’Agenzia. Viene applicato a tutti i contratti di fornitura, quali compravendite di materie (uranio naturale, impoverito o arricchito, torio, plutonio), scambi e prestiti.
Tale diritto si applica alle forniture provenienti sia dall’interno che dall’esterno della Comunità. Per quel che riguarda le materie provenienti dai paesi terzi, qualora la Commissione constati che l'agenzia non è in grado di fornire le materie entro un termine ragionevole, gli utilizzatori hanno il diritto di stipulare direttamente contratti con terzi, previa autorizzazione della Commissione.
Invece, in caso di trasferimento, importazione o esportazione di piccole quantità di materia destinata alla ricerca, è sufficiente notificarlo all’agenzia.
Nella pratica e secondo il regolamento dell’agenzia, gli utilizzatori sono autorizzati a negoziare liberamente con il produttore di loro scelta. In seguito alle trattative, i contratti di fornitura di minerali e materie grezze e, per analogia, i contratti di fornitura di materie fissili speciali, compresi i contratti di arricchimento, devono essere sottoposti all’agenzia e vengono conclusi da quest’ultima.
Finanziamenti
Il trattato prevede la possibilità di un canone sulle transazioni destinata a coprire le spese di funzionamento dell’agenzia. L’agenzia è finanziata nella sua quasi totalità dal bilancio comunitario, dal rendimento del suo capitale e dai suoi investimenti bancari.
Ogni anno, il direttore generale dell’agenzia deve presentare alla Commissione il bilancio preventivo.
Direttore generale e organico
Il direttore generale è nominato dalla Commissione. E’ responsabile della gestione dell’Agenzia e la rappresenta in alcune circostanze. L’organico dell’agenzia è costituito dai funzionari permanenti della Commissione a disposizione dell’agenzia.
Comitato consultivo
L’agenzia di approvvigionamento Euratom è assistita da un comitato consultivo che costituisce l’organo di collegamento tra i produttori, gli utilizzatori e l’Agenzia. Fornisce consulenza, pareri e informazioni sull’approvvigionamento di energia nucleare e sul commercio in materia di energia nucleare, e funge anche da forum di discussione.
Il comitato è formato da 56 membri nominati dagli Stati membri su mandato triennale, scelti tra i produttori, gli utilizzatori, oltre che esperti in energia nucleare secondo il loro grado di esperienza e di competenza. Il direttore generale ha l’obbligo di consultare il comitato in caso di decisioni concernenti il capitale dell’agenzia, l’adozione di un regolamento che determini le modalità di raffronto delle domande e delle offerte l’elaborazione del bilancio annuale e dell’elaborazione della relazione annuale dell’agenzia, l’istituzione di succursali dell’agenzia e il suo scioglimento.
Il comitato si riunisce di solito con scadenza semestrale. Può inoltre venire convocato dal direttore generale o su richiesta scritta di un terzo dei membri del comitato, se del caso.
Seguito
Il direttore generale elabora tre documenti principali, in stretta collaborazione con il comitato:
- il bilancio annuale, completo di conto profitti e perdite. Il documento viene presentato alla Corte dei conti che redige un resoconto sui conti dell’Agenzia;
- la relazione annuale sulle attività dell’agenzia. Questo documento raccoglie i dati sull’approvvigionamento e la richiesta di combustibili nucleari in seno all’UE;
- il bilancio per l’anno successivo.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Decisione 2008/114/CE, Euratom |
3.6.2008 |
- |
JO L 41 del 15.2.2008 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (Euratom) n° 66/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006 relativo alla dispensa dall’applicazione delle disposizioni del capo relativo all’approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali [Gazzetta ufficiale L 11 del 17.1.2006].



