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Statuto rivisto per l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

 

SINTESI DI:

Decisione 2008/114/CE, che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

Articolo 52 del trattato della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom)

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA DECISIONE?

Stabilisce lo Statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’ Euratom (ESA), che è stata istituita ai sensi del trattato Euratom del 1957, al fine di adeguarsi al crescente numero dei Paesi dell’UE, nonché per modernizzare le norme finanziarie dell’Agenzia e stabilire la propria sede nel Granducato di Lussemburgo.

L’articolo 52 del trattato della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), che mira a garantire, mediante una politica comune di approvvigionamento e la fornitura regolare ed equa di materiali nucleari agli utenti nei Paesi dell’UE, costituisce la base giuridica dell’ESA.

PUNTI CHIAVE

L’ESA è l’organismo dell’UE responsabile della gestione della domanda e dell’offerta di:

  • giacimenti di minerale;
  • materie grezze (uranio naturale, ad esempio);
  • materie fissili speciali (uranio arricchito e plutonio, ad esempio).

L’ESA ha il diritto esclusivo di «concludere» contratti (vale a dire, sottoscrivere) relativi alla fornitura di materie nucleari, come sopra, provenienti sia dall’interno che dall’esterno dell’UE. Ai sensi del trattato Euratom, ha anche il diritto di opzione per l’acquisto di materie nucleari.

L’ESA ha personalità giuridica (si tratta pertanto di ’entità indipendente a sé stante).

Obiettivi e compiti

L’ESA:

  • riceve tutti i contratti relativi alla fornitura di materie nucleari all’interno dell’UE; in seguito alla valutazione, il direttore generale dell’ESA determina se controfirmare per conto dell’agenzia, condizione necessaria per la loro validità;
  • riceve notifica su tutti i contratti relativi ai servizi forniti nel settore nucleare.

Inoltre, l’ESA:

  • fornisce all’UE competenze, informazioni e consulenza sul mercato di materie e servizi nucleari;
  • monitora il mercato nucleare e identifica le tendenze del mercato che potrebbero incidere sulla sicurezza dell’approvvigionamento di materiali e servizi nucleari da parte dell’UE;
  • pubblica annualmente una relazione sulle sue attività relative all’anno conclusosi e il proprio programma di lavoro per l’anno successivo, che sono entrambi presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea;
  • lavora in stretta collaborazione con il suo comitato consultivo.

L’ESA può anche costruire la propria scorta di materie nucleari. L’agenzia è supervisionata dalla Commissione, che ha il diritto di emettere direttive (ad esempio, raccomandazioni) e di porre il veto sulle sue decisioni.

Stato legale e sede centrale

L’ESA:

  • opera senza fini di lucro;
  • ha sede nel Granducato di Lussemburgo;
  • può di propria iniziativa adottare ulteriori misure riguardanti la propria organizzazione interna al fine di svolgere i propri compiti all’interno e all’esterno dell’UE;
  • opera ai sensi della più ampia capacità giuridica come definito dalle leggi di ciascun Paese dell’UE e può, in particolare, acquisire o alienare beni e stare in giudizio.

Direttore generale e personale

Il direttore generale dell’ESA si fa carico di:

  • garantire lo svolgimento dei compiti dell’Agenzia;
  • esercitare il diritto esclusivo dell’ESA di concludere contratti di fornitura di materie nucleari e quello di opzione;
  • amministrare e gestire quotidianamente le risorse dell’Agenzia;
  • mantenere regolarmente informato il comitato consultivo dell’Agenzia e consultarlo su questioni pertinenti;
  • prepara il progetto dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell’ESA e provvede all’attuazione del suo bilancio;
  • condurre studi e produrre relazioni (compresa una relazione annuale) in cooperazione con il comitato, e provvedere alla loro trasmissione al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione.

Il direttore generale e il personale dell’ESA sono funzionari della Commissione europea e devono ottenere un nulla osta di sicurezza.

Informazioni di natura finanziaria

L’ESA è:

Attualmente, le entrate dell’Agenzia sono costituite esclusivamente da un contributo dell’UE.

Il bilancio dell’ESA è adottato dalla Commissione e diventa definitivo a seguito dell’adozione definitiva del bilancio generale dell’UE.

In seguito all’adesione della Croazia all’UE, il capitale dell’ESA è fissato a € 5.856.000, sottoscritto da singoli Paesi dell’UE. Il Granducato di Lussemburgo e Malta non ne fanno parte.

Comitato consultivo

I Paesi dell’UE (ad eccezione del Granducato di Lussemburgo e Malta) selezionano ciascuno tra 1 e 4 rappresentanti da inviare presso il comitato consultivo, ai sensi dello statuto dell’Agenzia. I membri del comitato sono nominati in base alla loro esperienza e competenza nel commercio di materie nucleari o nella produzione o regolazione di energia nucleare.

In genere, il comitato è convocato dal direttore generale dell’ESA due volte all’anno. Deve essere consultato prima che le decisioni importanti (su questioni elencate negli statuti dell’ESA) siano adottate dal direttore generale dell’Agenzia.

Il Comitato assiste l’ESA fornendo pareri, analisi e informazioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DECISIONE?

È in applicazione dal marzo 2008 e, nella sua versione rivista a seguito dell’adesione della Croazia, dal 1° luglio 2013.

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2008/114/CE del Consiglio, Euratom del 12 febbraio 2008, che istituisce uno statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (GU L 41, 15.2.2008, pagg. 15-20)

Le successive modifiche alla decisione 2008/114/CE, Euratom sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica — Titolo II — Disposizioni per la promozione dei progressi nel settore dell’energia nucleare — Capitolo 6 — Forniture — Articolo 52 (GU C 203, 7.6.2016, pag. 24)

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle norme finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, e decisione n. 541/2014/UE e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, 30.7.2018, pagg. 1-222)

Ultimo aggiornamento: 11.09.2018

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