Trasparenza dei prezzi del gas e dell’energia elettrica
La trasparenza dei prezzi dell'energia permette di assicurare una concorrenza non falsata e quindi contribuisce al buon funzionamento del mercato interno. In questa prospettiva, la presente direttiva stabilisce le procedure relative alla circolazione delle informazioni e ai prezzi del gas e dell'energia elettrica.
ATTO
Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
La presente direttiva è volta a stabilire una procedura europea per assicurare la trasparenza dei prezzi al consumatore finale di gas e di energia elettrica.
La procedura è necessaria, in quanto tali informazioni permettono ai consumatori di scegliere tra diversi fornitori ma anche tra le varie fonti di energia.
Informazioni fornite
Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell'industria comunichino a Eurostat (DE) (EN) (FR) le seguenti informazioni:
- i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali di gas e di energia elettrica;
- i vigenti sistemi di prezzi;
- la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo, onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale.
Quadro procedurale dei prezzi del gas e dell’energia elettrica
I prezzi comunicati sono i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano gas naturale distribuito attraverso la rete primaria, e che acquistano energia elettrica, per il loro uso interno. Essi sono espressi in moneta nazionale per gigajoule (per il gas) e per kilowattora (kWh) (per l'energia elettrica).
I prezzi sono comprensivi di tutte le spese, quali le tasse per l'uso della rete e l'energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni. Non è compresa la spesa del primo allacciamento.
Sono comunicati tre livelli di prezzo:
- i prezzi al netto di tutte le tasse e oneri;
- i prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili;
- i prezzi comprensivi di tutte le tasse, oneri e IVA.
I prezzi sono rilevati due volte l'anno (gennaio e luglio), mentre il metodo di calcolo e la descrizione delle tasse applicate sulle vendite di gas e di energia elettrica ai consumatori finali sono comunicati una volta l'anno (a gennaio).
Le informazioni relative al quadro procedurale dei prezzi del gas e dell’energia elettrica sono comunicate da un organismo statistico indipendente.
La presente direttiva abroga la direttiva 90/377/CEE.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2008/92/CE |
27.11.2008 |
- |
GU L 298 del 7.11.2008 |
Il presente documento di sintesi, diffuso a titolo informativo, non è inteso a interpretare né sostituire il documento di riferimento, che costituisce l'unica base giuridica vincolante.



