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Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia dell’UE

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

  • Istituisce l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia* (l’Agenzia) e ne stabilisce missione e i compiti formulando programmi di lavoro annuali.
  • L’Agenzia completa e coordina a livello dell’UE le operazioni dei regolatori nazionali dell’energia.
  • Riveste un ruolo centrale nello sviluppo di una rete e di regole di mercato in tema di elettricità e gas valide per tutta l’Unione nell’ambito degli obiettivi delle politiche energetiche generali dell’UE.

PUNTI CHIAVE

L’Agenzia

  • fornisce pareri e raccomandazioni non vincolanti ai gestori dei sistemi di trasmissione*, alle autorità di regolamentazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea;
  • adotta singole decisioni vincolanti su casi specifici e in presenza di determinate condizioni su questioni legate a infrastrutture a dimensione transfrontaliera;
  • presenta progetti di orientamenti che la Commissione utilizzerà come base per elaborare i codici di rete (regole);
  • fornisce un quadro entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare;
  • coordina le iniziative relative alle infrastrutture regionali e transfrontaliere in aree quali l’assegnazione delle capacità e l’imposizione di corrispettivi agli utenti;
  • controlla il lavoro delle reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione* (REGST);
  • si occupa del monitoraggio dei mercati UE dell’elettricità e del gas naturale, in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita al dettaglio e l’accesso alla rete, compresa l’elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili;
  • è gestita da un direttore avente un mandato iniziale della durata di cinque anni. Il direttore prepara il programma di lavoro annuale per l’anno successivo e può creare dei gruppi di lavoro per fornire consulenza sulle attività di regolamentazione dell’Agenzia;
  • può formare gruppi di esperti che forniscono consulenze ad hoc sull’elaborazione della politica di regolamentazione;
  • comprende un consiglio di amministrazione, un comitato dei regolatori e una commissione dei ricorsi;
  • ha un bilancio finanziato attraverso una sovvenzione dell’UE, le tasse e i lasciti, le donazioni, le sovvenzioni e i contributi volontari nazionali;
  • in presenza di determinate condizioni, può ammettere la partecipazione di paesi terzi alle operazioni.

Nel 2011, l’Agenzia ha ricevuto degli incarichi aggiuntivi ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011 (noto come REMIT, regolamento sull’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia). Questo regolamento intende aumentare la trasparenza e la stabilità dei mercati UE dell’energia e contrastare l’insider trading e la manipolazione del mercato.

Nel 2013, il regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per l’infrastruttura energetica transeuropea ha ampliato il ruolo dell’Agenzia nella designazione e nel monitoraggio dei progetti di interesse comune.

L’Agenzia può formare gruppi di esperti ad hoc per ottenere assistenza nell’elaborazione delle politiche. Attualmente esistono tre gruppi di esperti che si concentrano su:

  • implementazione del regolamento REMIT;
  • sorveglianza dei mercati dell’energia all’ingrosso;
  • sistemi informatici (IT) per l’implementazione del REMIT.

CONTESTO

L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), un’Agenzia dell’UE, è stata creata attraverso il terzo pacchetto energia per promuovere il completamento del mercato interno dell’energia sia per quanto riguarda l’elettricità che per ciò che concerne il gas naturale.

L’Agenzia è stata inaugurata ufficialmente nel mese di marzo 2011 e ha sede a Lubiana, Slovenia.

TERMINI CHIAVE

* Regolatori dell’energia: enti designati dai paesi dell’UE per assicurare il corretto funzionamento dei rispettivi mercati energetici, ovvero per fare sì che i fornitori di energia adempiano ai loro obblighi e che i consumatori ricevano un servizio affidabile a un prezzo equo.

* Gestori dei sistemi di trasmissione (GST): un’entità che trasporta energia, come il gas naturale o l’energia elettrica, a livello nazionale o regionale per mezzo di un’infrastruttura fissa.

ATTO

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pagg. 1-14)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 713/2009 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pagg. 1-16)

Regolamento (CE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pagg. 39-75). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.10.2015

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