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Sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale

Il gas naturale è una componente essenziale del mix energetico dell’Unione europea (UE); esso rappresenta infatti un quarto della fornitura di energia primaria e serve principalmente alla produzione di energia elettrica, al riscaldamento, come materia prima per l’industria e come carburante nei trasporti. Negli ultimi dieci anni il consumo di gas ha subito un rapido aumento in Europa. A fronte di una produzione interna in calo, le importazioni sono aumentate ancora più rapidamente, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e sollevando la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas.

ATTO

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

Sintesi

Il presente regolamento mira a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas attraverso un’azione preventiva e una reazione coordinata ad interruzioni dell’approvvigionamento, assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas.

Il regolamento istituisce un quadro comune in base al quale la sicurezza dell’approvvigionamento è una responsabilità comune delle imprese di gas naturale, dei paesi dell’Unione europea (UE) e della Commissione. Esso introduce anche meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare le misure da attuare in caso di emergenza a livello nazionale, regionale e dell’Unione.

Sicurezza dell’approvvigionamento per i clienti protetti

Il regolamento introduce un concetto comune di clienti le cui forniture di gas devono essere protette. Tutti gli utenti domestici sono clienti protetti. I paesi dell’UE possono includere come clienti protetti piccole e medie imprese e servizi sociali essenziali (purché tale clientela aggiuntiva non rappresenti più del 20% dell’utenza finale) e/o gli impianti di teleriscaldamento.

Norme comuni in materia di infrastrutture e approvvigionamento

Il regolamento fornisce norme comuni a livello comunitario.

  • Norme in materia di infrastrutture: i paesi dell’UE devono garantire che, entro e non oltre il 3 dicembre 2014, nel caso di un guasto della principale infrastruttura del gas, essi siano in grado di soddisfare la domanda totale di gas durante una giornata di domanda di gas particolarmente elevata. Il regolamento richiede inoltre di consentire flussi fisici di gas in entrambe le direzioni sulle interconnessioni transfrontaliere tra i paesi dell’UE entro il entro il 3 dicembre 2013.
  • Norme in materia di approvvigionamento per clienti protetti: le imprese di gas naturale devono garantire l’approvvigionamento di gas ai clienti protetti in condizioni estreme: in caso di temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni e per qualsiasi periodo di almeno trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata, nonché in caso di guasto della principale infrastruttura del gas in condizioni invernali medie.

Valutazione del rischio, piano d’azione preventivo e piano di emergenza

Entro il 3 dicembre 2011 l’autorità competente effettuerà una valutazione esauriente dei rischi che incidono sulla sicurezza di approvvigionamento del gas. La valutazione del rischio terrà conto delle norme in materia di approvvigionamento e di infrastrutture, di tutte le situazioni nazionali e regionali, dei vari scenari di domanda del gas eccezionalmente elevata e di interruzione dell’approvvigionamento, nonché delle interazioni e della correlazione dei rischi con altri paesi dell’UE.

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio l’autorità competente adotta, rende pubblico e notifica alla Commissione, entro il 3 dicembre 2012, un piano d’azione preventivo con le misure necessarie per eliminare o mitigare il rischio identificato, nonché un piano di emergenza con le misure da prendere per eliminare o mitigare l’impatto di un’interruzione dell’approvvigionamento di gas.

La valutazione del rischio e i piani dovranno essere aggiornati ogni 2 anni.

La Commissione valuterà tali piani previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas.

Emergenza a livello dell’Unione e regionale

Il regolamento definisce tre principali livelli di crisi: il livello di preallarme, il livello di allarme e il livello di emergenza.

Il piano di emergenza sarà basato su tali livelli di crisi.

La Commissione svolge un ruolo importante nella dichiarazione di un’emergenza a livello di Unione o regionale. La Commissione può dichiarare un’emergenza a livello di Unione o regionale su richiesta di un’autorità competente che ha dichiarato un’emergenza. Quando la richiesta proviene da almeno due autorità competenti, la Commissione dichiara un’emergenza a livello di Unione o regionale.

Il gruppo di coordinamento del gas

Il gruppo di coordinamento del gas (EN) è finalizzato a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza di approvvigionamento di gas. Il gruppo è consultato e assiste la Commissione su varie questioni relative alla sicurezza di approvvigionamento del gas.

Il gruppo è composto di rappresentanti dei paesi dell’UE, in particolare delle loro autorità competenti, come pure dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, della Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (REGST) e degli organismi rappresentativi dell’industria interessata e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione presiede il gruppo.

Trasparenza e scambio di informazioni

14. Nel corso di un’emergenza le imprese di gas naturale interessate mettono giornalmente a disposizione dell’autorità competente determinate informazioni.

In caso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale la Commissione è autorizzata a chiedere all’autorità competente di fornirle tempestivamente almeno le informazioni sulle misure che l’autorità prevede di adottare o che ha già messo in atto per attenuare l’emergenza.

Entro e non oltre il 3 dicembre 2011 i paesi dell’UE comunicano alla Commissione gli accordi intergovernativi in vigore conclusi con paesi terzi. I paesi dell’UE devono informare la Commissione anche al momento di concludere nuovi accordi di questo tipo.

Contesto

La direttiva 2004/67/CE del Consiglio ha istituito per la prima volta un quadro giuridico a livello di Unione per salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. La crisi del gas tra Russia e Ucraina, avvenuta nel gennaio 2009, ha dimostrato che le disposizioni della direttiva e la loro disomogenea applicazione da parte dei paesi UE non erano sufficienti per prepararsi e per reagire a un’interruzione dell’approvvigionamento. Sussisteva quindi il rischio evidente che gli interventi predisposti unilateralmente dai paesi dell’UE potessero ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE) 994/2010

2.12.2010

-

GU L 295 del 12.11.2010

See also

Ultima modifica: 19.01.2011

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