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Caldaie ad acqua calda efficienti e sicure

SINTESI DI:

Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

SINTESI

Le caldaie ad acqua calda devono rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile dell’Unione europea (UE).

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce i requisiti di rendimento energetico* per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

PUNTI CHIAVE

La direttiva si applica alle caldaie aventi una potenza pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW, nello specifico:

  • caldaie standard;
  • caldaie a bassa temperatura;
  • caldaie a gas a condensazione.

Non si applica a:

  • le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi;
  • gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici;
  • le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili diversi dai combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio;
  • le cucine e gli apparecchi che forniscono acqua calda per riscaldamento centrale e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per usi igienici;
  • gli apparecchi con potenza inferiore a 6 kW progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravità;
  • le caldaie prodotte a unità, ossia prodotte una sola volta e perciò non come parte di una serie di
  • unità di cogenerazione* (direttiva 2004/8/CE).

Standardizzazione e marcatura CE

Tutte le caldaie prodotte ai sensi delle norme europee armonizzate dovrebbero essere conformi ai requisiti essenziali stabiliti nella direttiva. Prima di assegnare la marcatura CE di conformità viene svolta una verifica:

  • da parte di organismi designati dai paesi dell’UE ai sensi dei criteri minimi di verifica e comunicati alla Commissione e agli altri paesi dell’UE, oppure
  • dagli stessi produttori.

Progettazione ecocompatibile

  • La direttiva è una delle misure che applicano la direttiva quadro 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile, che stabilisce requisiti di rendimento per singoli gruppi di prodotti. Elimina la possibilità da parte dei paesi dell’UE di applicare un sistema di etichettatura specifico alle caldaie più efficienti dei modelli standard. I settori industriali possono inoltre concludere accordi volontari per ridurre il consumo energetico dei loro prodotti. La Commissione approva formalmente tali accordi e ne controlla l’attuazione.
  • La direttiva sul rendimento energetico dell’UE stabilisce obiettivi obbligatori per i paesi dell’UE al fine di raggiungere l’obiettivo del 20 % di risparmio energetico entro il 2020. Nel 2013 è stata pubblicata una serie di regolamenti sul rendimento energetico delle caldaie nel quadro di tale politica, i quali stabiliscono standard minimi e un modello di etichettatura energetica.
  • Il regolamento (UE) n. 813/2013, che modifica la direttiva 92/42/CEE, stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente* e gli apparecchi di riscaldamento misti* che non funzionano a biomasse e aventi una potenza inferiore a 400 kW.

TERMINI CHIAVE

* Efficienza energetica: usare meno energia per fornire lo stesso servizio, ossia meno energia termica per mantenere la stessa temperatura.

* Cogenerazione: la produzione simultanea di elettricità e calore, che vengono entrambi utilizzati.

* Apparecchio per il riscaldamento d’ambiente: un apparecchio, munito di uno o più generatori di calore, che eroga calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua al fine di mantenere un ambiente chiuso a una temperatura uniforme.

* Apparecchio di riscaldamento misto: un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente progettato anche per erogare acqua calda potabile o per usi sanitari, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari.

Per maggiori informazioni, si veda la pagina sulle Caldaie sul sito Internet della Commissione europea.

ATTO

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 92/42/CEE

3.6.1992

31.12.1992

GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17-28

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 93/68/CEE

2.8.1993

1.7.1994

GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1-22

Direttiva 2008/28/CE

21.3.2008

GU L 81 del 20.3.2008, pag. 48-50

Regolamento (UE) n. 813/2013

26.9.2013

GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136-161

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 92/42/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13-35)

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1–56)

Ultimo aggiornamento: 22.10.2015

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