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Consumo di energia dei prodotti: informazioni ed etichettatura (a decorrere da luglio 2011)

La precedente direttiva relativa all'etichettatura del consumo energetico dei prodotti si applicava unicamente agli apparecchi domestici. La Commissione europea intende ora estendere il campo d’applicazione di questa direttiva ai prodotti legati all’energia che hanno un impatto significativo, diretto o indiretto, sul consumo di energia.

ATTO

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

ATTO MODIFICATORE

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

La presente direttiva istituisce un quadro normativo relativo all’etichettatura e all’informazione dei consumatori sul consumo energetico dei prodotti connessi all’energia .

Quali sono i prodotti interessati?

La presente direttiva si applica ai prodotti che possono avere un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e su altre risorse essenziali durante l’uso. La direttiva non riguarda:

  • i prodotti usati;
  • i mezzi adibiti al trasporto di cose o persone;
  • la piastrina indicante la potenza dei prodotti.

Inoltre, la direttiva 2012/27/UE, che modifica la direttiva 2010/30/CE, stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione. Gli Stati membri sono quindi incoraggiati ad adottare misure di efficienza energetica complessive anziché per ogni singolo prodotto.

Quale tipo di informazioni deve essere fornito?

I fornitori immettono sul mercato prodotti muniti di un’etichetta contenente le informazioni relative al consumo del prodotto di energia elettrica o di altre forme di energia.

I fornitori devono altresì produrre una documentazione tecnica che contenga:

  • una descrizione generale del prodotto;
  • i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
  • i risultati delle prove;
  • i riferimenti che permettono l’identificazione di modelli analoghi.

I fornitori tengono tale documentazione tecnica a disposizione per un periodo di cinque anni.

Essi sono tenuti a fornire gratuitamente ai distributori le etichette e le informazioni relative al prodotto.

I distributori devono esporre le etichette in maniera visibile e leggibile.

Quali condizioni sono previste per la vendita a distanza?

In alcune situazioni l’utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto, in particolare nel caso di acquisto per corrispondenza, su catalogo o via Internet. Egli deve tuttavia disporre di informazioni relative al prodotto attraverso atti delegati che specificano le modalità di apposizione dell’etichetta e della scheda o della loro fornitura all’utilizzatore finale.

Qual è la funzione degli atti delegati?

Un atto delegato deve indicare in particolare:

  • la definizione del prodotto;
  • le norme e i metodi di misurazione;
  • le caratteristiche della documentazione tecnica;
  • la forma grafica e il contenuto dell’etichetta. La classificazione del prodotto sull’etichetta si indica con le lettere da A a G. La classe più efficiente è rappresentata dalla A+++. È inoltre utilizzata una scala cromatica composta da non più di sette colori diversi; il verde scuro rappresenta sempre il livello migliore di efficienza;
  • il posto in cui l’etichetta deve essere apposta sul prodotto;
  • la durata della classificazione energetica.

Se un prodotto è contemplato da un atto delegato, le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE, devono acquistare soltanto i prodotti che soddisfano criteri di prestazione elevati, espressi come «classi energetiche». Tali criteri sono:

  • i prodotti devono permettere di realizzare notevoli risparmi di energia;
  • i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni;
  • la Commissione deve tenere conto della legislazione dell’UE e degli strumenti di autoregolamentazione pertinenti.

Un atto delegato tiene conto dei parametri ambientali.

La Commissione europea ha il diritto di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni dal 19 giugno 2010. Questo periodo è automaticamente prorogato, tranne in caso di revoca del diritto da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Queste due istituzioni hanno anche il potere di formulare obiezioni in merito all’atto delegato.

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva a partire dal 20 luglio 2011. La presente direttiva abroga la direttiva 92/75/CEE a decorrere dal 21 luglio 2011.

Riferimento

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2010/30/UE

19.6.2010

20.6.2011

GU L 153 del 18.6.2010

Atto modificatore

Atto

Entrata in vigore

Recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2012/27/UE

4.12.2012

5.6.2014

GU L 315 del 14.11.2012

Ultimo aggiornamento: 12.11.2013

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