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Etichettatura dei pneumatici

Per conseguire gli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di mobilità sostenibile la Commissione europea ha elaborato un regolamento volto a introdurre un’etichettatura dei pneumatici. Si tratta di fornire agli utenti finali degli autoveicoli informazioni chiare e pertinenti sulla qualità dei pneumatici e di orientarli verso una scelta di prodotti a più basso consumo di carburante, con una migliore aderenza sul bagnato e una minore rumorosità.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

Il presente regolamento mira ad armonizzare le informazioni sull’efficienza energetica dei pneumatici, sulla loro aderenza al bagnato e sulla loro rumorosità esterna di rotolamento. Esso intende promuovere i pneumatici efficienti sia in termini di consumo di energia che di aderenza al bagnato, consentendo quindi di aumentare l’efficienza energetica e la sicurezza dei trasporti su strada. L’inclusione della rumorosità dovrebbe inoltre incoraggiare l’acquisto di pneumatici poco rumorosi e quindi permettere di ridurre il rumore del traffico stradale.

Il regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 * ed esclude dal campo d’applicazione:

  • i pneumatici ricostruiti;
  • i pneumatici da fuori strada professionali;
  • i pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990;
  • i pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T *;
  • i pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
  • i pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia superiore a 635 mm;
  • i pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
  • i pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.

Responsabilità dei fornitori * di pneumatici

I fornitori di pneumatici devono garantire che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 consegnati ai distributori o agli utenti finali rechino un’etichetta.

Questa etichetta include:

  • la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante (lettere da A a G);
  • la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato (lettere da A a G); il regolamento prevede a questo stadio la classificazione in relazione all’aderenza sul bagnato solo per i pneumatici di classe C1, ma intende introdurre una classificazione per i pneumatici C2 ed eventualmente C3 non appena i test saranno disponibili);
  • il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (in decibel).

I fornitori devono dichiarare queste informazioni nella documentazione tecnica promozionale * dei pneumatici, quale il loro sito web o i cataloghi.

Responsabilità dei distributori * di pneumatici

I distributori garantiscono che i pneumatici, esposti o immagazzinati nel punto di vendita, rechino in una posizione chiaramente visibile l’autoadesivo consegnato dai fornitori. Qualora i pneumatici non siano visibili agli utenti finali, i distributori stessi forniscono a questi ultimi tali informazioni.

Responsabilità dei fornitori e dei distributori di autovetture

Qualora agli utenti finali delle autovetture sia data la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici, i fornitori e i distributori delle autovetture devono fornire loro informazioni sulle categorie d’appartenenza rispetto al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e al rumore di rotolamento per ogni tipo di pneumatico.

Contesto

I pneumatici rappresentano tra il 20 e il 30% del consumo di carburante dei veicoli. L’acquisto di pneumatici di qualità consente quindi di ridurre in modo significativo il consumo di carburante e di produrre di conseguenza meno CO2. Per questo motivo un’etichettatura con informazioni complete sui pneumatici è fondamentale per la protezione ambientale.

Questo regolamento si inserisce nel quadro della strategia di Lisbona e della strategia per lo sviluppo sostenibile. Esso contribuisce a ridurre l’impronta di carbonio dei trasporti su strada e consente quindi di raggiungere gli obiettivi fissati in materia di mobilità sostenibile.

Termini chiave dell’atto
  • Pneumatico di classe C1, C2 e C3: cfr. la definizione di cui all’articolo 8 della proposta COM(2008) 316. Queste classi comprendono i pneumatici montati su veicoli adibiti al trasporto passeggeri, su veicoli industriali leggeri e sui veicoli pesanti.
  • Pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T: pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo ad una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati.
  • Documentazione tecnica promozionale: tutto il materiale a stampa o elettronico; in particolare manuali tecnici, opuscoli, pagine internet, volantini, cataloghi, utilizzato nella commercializzazione di pneumatici o veicoli e destinato agli utenti finali o ai distributori, che descrive i parametri specifici di un pneumatico.
  • Fornitore: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato nella Comunità o l’importatore.
  • Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore o l’importatore, che mette in commercio un pneumatico.
  • Utente finale: un consumatore, anche un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali, che acquista o si suppone che acquisterà un pneumatico.

RIFERIMENTO

AttoEntrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Regolamento n. 1222/2009

11.10.2010

-

GU L 342 del 22.12.2009

Ultima modifica: 31.05.2010
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