Etichettatura dei pneumatici
Per conseguire gli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di mobilità sostenibile la Commissione europea ha elaborato un regolamento volto a introdurre un’etichettatura dei pneumatici. Si tratta di fornire agli utenti finali degli autoveicoli informazioni chiare e pertinenti sulla qualità dei pneumatici e di orientarli verso una scelta di prodotti a più basso consumo di carburante, con una migliore aderenza sul bagnato e una minore rumorosità.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
Il presente regolamento mira ad armonizzare le informazioni sull’efficienza energetica dei pneumatici, sulla loro aderenza al bagnato e sulla loro rumorosità esterna di rotolamento. Esso intende promuovere i pneumatici efficienti sia in termini di consumo di energia che di aderenza al bagnato, consentendo quindi di aumentare l’efficienza energetica e la sicurezza dei trasporti su strada. L’inclusione della rumorosità dovrebbe inoltre incoraggiare l’acquisto di pneumatici poco rumorosi e quindi permettere di ridurre il rumore del traffico stradale.
Il regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 * ed esclude dal campo d’applicazione:
- i pneumatici ricostruiti;
- i pneumatici da fuori strada professionali;
- i pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990;
- i pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T *;
- i pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
- i pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia superiore a 635 mm;
- i pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
- i pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.
Responsabilità dei fornitori * di pneumatici
I fornitori di pneumatici devono garantire che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 consegnati ai distributori o agli utenti finali rechino un’etichetta.
Questa etichetta include:
- la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante (lettere da A a G);
- la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato (lettere da A a G); il regolamento prevede a questo stadio la classificazione in relazione all’aderenza sul bagnato solo per i pneumatici di classe C1, ma intende introdurre una classificazione per i pneumatici C2 ed eventualmente C3 non appena i test saranno disponibili);
- il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (in decibel).
I fornitori devono dichiarare queste informazioni nella documentazione tecnica promozionale * dei pneumatici, quale il loro sito web o i cataloghi.
Responsabilità dei distributori * di pneumatici
I distributori garantiscono che i pneumatici, esposti o immagazzinati nel punto di vendita, rechino in una posizione chiaramente visibile l’autoadesivo consegnato dai fornitori. Qualora i pneumatici non siano visibili agli utenti finali, i distributori stessi forniscono a questi ultimi tali informazioni.
Responsabilità dei fornitori e dei distributori di autovetture
Qualora agli utenti finali delle autovetture sia data la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici, i fornitori e i distributori delle autovetture devono fornire loro informazioni sulle categorie d’appartenenza rispetto al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e al rumore di rotolamento per ogni tipo di pneumatico.
Contesto
I pneumatici rappresentano tra il 20 e il 30% del consumo di carburante dei veicoli. L’acquisto di pneumatici di qualità consente quindi di ridurre in modo significativo il consumo di carburante e di produrre di conseguenza meno CO2. Per questo motivo un’etichettatura con informazioni complete sui pneumatici è fondamentale per la protezione ambientale.
Questo regolamento si inserisce nel quadro della strategia di Lisbona e della strategia per lo sviluppo sostenibile. Esso contribuisce a ridurre l’impronta di carbonio dei trasporti su strada e consente quindi di raggiungere gli obiettivi fissati in materia di mobilità sostenibile.
| Termini chiave dell’atto |
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RIFERIMENTO
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
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Regolamento n. 1222/2009 |
11.10.2010 |
- |
GU L 342 del 22.12.2009 |



