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Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce norme comuni per tutelare i diritti di sicurezza sociale in caso di spostamento all’interno dell’Unione europea (Unione), nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera;
  • Riconosce che gli Stati membri dell’Unione possono decidere su aspetti quali i beneficiari dei propri sistemi di sicurezza sociale, i livelli di benefici e le condizioni di ammissibilità;
  • Tale regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non sostituisce i sistemi nazionali con un unico sistema europeo.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il regolamento riguarda tutti i rami tradizionali della sicurezza sociale, in particolare:
    • malattia,
    • maternità e paternità,
    • pensioni di anzianità,
    • prepensionamento e pensioni di invalidità,
    • prestazioni ai superstiti e assegni in caso di morte,
    • disoccupazione,
    • sussidi familiari,
    • incidenti sul lavoro e malattie professionali.
  • I beneficiari hanno la garanzia che le loro prestazioni saranno pagate, che saranno coperti per le spese sanitarie e riceveranno sussidi familiari anche nel caso in cui si spostino in un altro Stato membro.

Beneficiari

  • Tutti i cittadini dell’Unione (e le loro famiglie) coperti dalla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato membro possono beneficiare di tali norme di coordinamento. Esse si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi, ai dipendenti pubblici, agli studenti e ai titolari di pensioni, ma anche ai disoccupati, non ancora occupati o pensionati.
  • Le norme si applicano anche ai cittadini di paesi terzi e ai membri della loro famiglia che risiedono legalmente nell’Unione.

Principi di base

I beneficiari:

  • sono coperti dalla legislazione di un solo paese e pagano i premi in tale paese. Le organizzazioni che gestiscono la sicurezza sociale stabiliscono la competenza giurisdizionale cui appartenere (principio della legge applicabile);
  • hanno gli stessi diritti e obblighi dei cittadini del paese in cui sono coperti (principio della parità di trattamento o di non discriminazione);
  • hanno la garanzia che i periodi precedenti di assicurazione, lavoro o residenza in altri Stati membri verranno considerati nel calcolo delle loro prestazioni (principio della totalizzazione dei periodi);
  • possono, se hanno diritto a una prestazione in denaro in un determinato Stato membro, incassare tale prestazione anche se non vivono in tale Stato membro (principio della esportabilità delle prestazioni verso tutti gli Stati membri dove il beneficiario o i membri della sua famiglia risiedono).

Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)

  • La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), che è gratuita, consente alle persone che si trovano in uno Stato membro diverso dal loro paese di residenza, anche per vacanza, di avere accesso alle prestazioni mediche alle stesse condizioni e agli stessi costi delle persone assicurate in tale paese durante la loro permanenza.
  • I costi medici vengono successivamente pagati/rimborsati dal sistema di sicurezza sociale del paese di origine. Le TEAM vengono rilasciate dai servizi di assicurazione sanitaria nel paese della persona assicurata.

Strumenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

  • Le istituzioni devono rispondere a tutte le richieste in un lasso di tempo ragionevole e devono comunicare qualsiasi informazione richiesta da coloro che sono interessati a far valere i propri diritti ai sensi del regolamento.
  • Devono inoltre collaborare strettamente e assistersi reciprocamente a vantaggio dei cittadini.

Commissione amministrativa e Autorità europea del lavoro

  • La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita presso la Commissione europea, è composta da rappresentanti degli Stati membri ed è assistita, se del caso, da consulenti esperti. Si occupa delle questioni amministrative e di interpretazione relative alle norme in materia di coordinamento della sicurezza sociale. Incoraggia inoltre gli Stati membri a collaborare su questioni pertinenti al coordinamento della sicurezza sociale.
  • Un accordo di cooperazione tra l’Autorità europea del lavoro, istituita ai sensi del regolamento di modifica (UE) 2019/1149, e la Commissione amministrativa stabilisce le norme per la cooperazione tra le due entità al fine di coordinare le proprie attività ed evitare la duplicazione nei casi di mediazione tra Stati membri, che riguardano sia le questioni di sicurezza sociale che il diritto del lavoro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o maggio 2010. Infatti, da tale data, è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 883/2009 sono state incorporate nel testo originale. Tale versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 12.12.2022

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