EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mobilità dei lavoratori: facilitare l'acquisizione e la tutela dei diritti alla pensione complementare

La presente proposta mira a ridurre gli ostacoli alla libera circolazione fra gli Stati membri e alla mobilità professionale all’interno di uno Stato membro, ottimalizzando le condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione complementare e armonizzando le regole vigenti in materia di diritti pensionistici giacenti e di trasferimento dei diritti acquisiti. Inoltre, la proposta di direttiva mira a migliorare l'informazione dei lavoratori sulle conseguenze della mobilità per quanto attiene ai loro diritti alla pensione complementare.

PROPOSTA

Attuare il programma comunitario di Lisbona: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasportabilità dei diritti alla pensione complementare.

SINTESI

La proposta di direttiva prevede quattro misure principali per la tutela dei diritti alla pensione complementare dei lavoratori, che si spostano all’interno dell’Unione europea (UE).

In caso d’adozione, la direttiva non si applicherà:

  • ai regimi complementari pensionistici che, alla data di entrata in vigore della direttiva, non saranno più aperti a nuove affiliazioni;
  • ai regimi complementari pensionistici oggetto di misure di protezione o di risanamento finanziario;
  • ai regimi di garanzia in caso d’insolvibilità, ai regimi di compensazione e ai fondi nazionali di riserva.

Condizioni di acquisizione

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché:

  • quando l'affiliazione attiva è subordinata a un periodo di occupazione, quest'ultimo non sia superiore a un anno ;
  • quando viene richiesta un’età minima per l’acquisizione di diritti alla pensione per un affiliato attivo, questa non possa superare i 21 anni ;
  • quando un periodo di acquisizione viene applicato, questo non superi in nessun caso un anno per gli affiliati attivi di 25 anni e cinque anni per gli affiliati attivi che non abbiano raggiunto tale età;
  • quando vi è una cessazione di occupazione prima che un lavoratore abbia accumulato diritti alla pensione, il regime complementare pensionistico rimborsi i contributi versati dal lavoratore o in suo nome, in conformità della normativa nazionale ovvero degli accordi o convenzioni collettive.

Tutela dei diritti giacenti alla pensione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

  • garantire che i diritti alla pensione acquisiti da un lavoratore possano essere conservati nel regime complementare nel quale tale lavoratore li ha acquisiti;
  • garantire che i diritti giacenti alla pensione, o il loro valore, vengano trattati nello stesso modo dei diritti degli affiliati attivi.

Trasferibilità

La presente proposta completa la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla sorveglianza degli organismi pensionistici professionali in materia di informazione (es de en fr). Essa intende garantire che ogni lavoratore, affiliato o meno, disponga al termine dell'occupazione delle informazioni necessarie sulle conseguenze per i suoi diritti alla pensione complementare risultanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli affiliati attivi possono ricevere informazioni riguardanti:

  • le condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione complementare;
  • le conseguenze dell'applicazione di tali condizioni in caso di cessazione di occupazione;
  • il valore dei loro diritti acquisiti ovvero una valutazione dei diritti alla pensione acquisiti risalente a non più di dodici mesi prima della data della domanda;
  • le condizioni relative al futuro trattamento dei diritti giacenti alla pensione.

I beneficiari differiti richiedenti possono ottenere informazioni:

  • sul valore dei loro diritti giacenti * ovvero una valutazione non anteriore a dodici mesi prima della domanda;
  • sulle condizioni relative al trattamento dei diritti giacenti alla pensione.

Prescrizioni minime

La presente proposta prevede il principio di non regressione.

Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente proposta.

L'attuazione della direttiva non potrà in nessun caso determinare una riduzione dei diritti acquisiti e di pensioni complementari.

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, ovvero si assicurano che queste vengano adottate dalle parti sociali, entro due anni dall'adozione della presente direttiva.

Tenuto conto della diversità dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono beneficiare di un termine supplementare di cinque anni (oltre al termine iniziale di trasposizione che è di due anni) per trasporre disposizioni (periodo di "stage") che risultassero troppo vincolanti a breve termine.

Relazione

A decorrere dall'anno successivo ai due anni di termine previsti per l'adozione della presente direttiva, la Commissione elabora, ogni cinque anni, una relazione basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Contesto

La strategia di Lisbona modificata, nonché l’Agenda sociale (2006-2010) sottolineano tutta l’importanza della mobilità per migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese e per aumentare la flessibilità dei mercati del lavoro.

Di fronte al problema rappresentato dall’invecchiamento demografico, gli Stati membri ribadiscono l’importanza dei regimi complementari di pensione per quanto riguarda la copertura dei "rischi vecchiaia".

È quindi particolarmente importante ridurre gli ostacoli alla mobilità derivanti da tali regimi complementari.

Un primo passo è stato compiuto con la direttiva sulla tutela dei diritti alla pensione complementare, adottata nel 1998 (es de en fr). Tale direttiva mirava segnatamente a garantire il diritto alla parità di trattamento delle persone che si spostano da un paese all’altro.

Tale proposta di direttiva mira a completare il testo del 1998. Essa è stata preceduta da due fasi di consultazione delle parti sociali cui è stato ampiamente associato il Comitato per le pensioni.

Termini chiave dell'atto

  • Pensione complementare: pensione prevista dalle regole di un regime di pensione complementare conforme alla legislazione e alle prassi nazionali.
  • Regime pensionistico complementare: ogni regime pensionistico professionale organizzato in conformità della legislazione e delle prassi nazionali relativo ad un rapporto di lavoro e destinato ad erogare una pensione complementare a lavoratori dipendenti o autonomi.
  • Diritti giacenti alla pensione: diritti alla pensione acquisiti e mantenuti nel regime nel quale sono stati acquisiti da un beneficiario.
  • Valore dei diritti giacenti: valore dei diritti alla pensione calcolato in base alla legislazione e alle prassi nazionali.

Riferimenti e procedure

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2005) 507

-

Codecisione COD/2005/0214

Ultima modifica: 27.11.2007

Top